Sentenza n. 15 del 2002

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SENTENZA N. 15

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori Giudici:

- Massimo VARI, Presidente

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 24 febbraio 1993, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Sauro Turroni nei confronti del dott. Giorgio Zanniboni, promosso con ricorso della Corte di appello di Bologna - seconda sezione civile - notificato il 30 marzo 2000, depositato in cancelleria il 12 aprile 2000 ed iscritto al n. 15 del registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

udito nell'udienza pubblica del 3 luglio 2001 il Giudice relatore Franco Bile;

udito l'avvocato Sergio Panunzio per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 19-30 novembre 1999, la Corte d'appello di Bologna ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera, adottata il 24 febbraio 1993, con la quale era stata approvata la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere di dichiarare che i fatti per i quali Giorgio Zanniboni aveva presentato querela contro il deputato Sauro Turroni riguardavano opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Nella specie - a seguito di atto di querela del 15 aprile 1992 con cui Giorgio Zanniboni, Presidente dell'Ente pubblico Consorzio Acque per le Province di Forlì e Ravenna, chiedeva procedersi nei confronti del deputato Turroni Sauro per il reato di diffamazione a mezzo stampa in quanto quest'ultimo, nel corso di un'intervista pubblicata l'8 aprile 1992 dal quotidiano "Il Messaggero", lo aveva definito "esempio di degenerazione della politica e dell'amministrazione nella nostra città" - il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma chiedeva alla Camera dei deputati, in data 10 ottobre 1992, l'autorizzazione a procedere ex artt. 343 e 344 del codice di procedura penale per i reati di cui agli artt. 595 del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n.47.

Con delibera del 24 febbraio 1993, la Camera dei deputati approvava la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere di restituire all'autorità giudiziaria gli atti relativi alla domanda di autorizzazione a procedere. La Giunta aveva concluso ritenendo insindacabile, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., la condotta contestata al deputato Turroni.

Successivamente, lo Zanniboni, con atto di citazione notificato il 9 aprile 1993, conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Forlì, il deputato Turroni, chiedendone la condanna al risarcimento del danno arrecato al suo onore ed alla sua reputazione a causa dei fatti per i quali aveva proposto querela con il menzionato atto del 15 aprile 1992.

Si costituiva il deputato Turroni resistendo alla domanda, il cui accoglimento era da ritenersi precluso in quanto la Camera dei deputati non solo aveva negato l'autorizzazione a procedere, ma si era anche espressa in favore del riconoscimento dell'insindacabilità prevista dal primo comma dell'art. 68 della Costituzione.

Il Tribunale di Forlì, con sentenza 26 giugno - 19 settembre 1997, rigettava la domanda, ritenendola improponibile poichè la Camera di appartenenza aveva negato l'autorizzazione a procedere con la menzionata delibera del 24 febbraio 1993, ritenendo che le espressioni in questione rientrassero nella prerogativa dell'insindacabilità prevista dal primo comma dell'art. 68 Cost..

A seguito di appello dello Zanniboni, la Corte ricorrente, investita dell'impugnazione, ritiene - con l'ordinanza con cui é sollevato il conflitto - che la Camera dei deputati abbia fatto un uso non corretto del potere di decidere in ordine alla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost. ed abbia così menomato le attribuzioni del potere giudiziario. Infatti, ancorchè la delibera si fondi essenzialmente sulla circostanza, evidenziata dal relatore, che le dichiarazioni rese dall'on. Turoni avevano evidente carattere politico ed avevano anche formato oggetto di numerosi atti di sindacato ispettivo presentati a partire dall'8 agosto 1992, la Corte pone in evidenza che le (pur numerose) interrogazioni parlamentari dell'on. Turroni, tutte dirette a criticare l'operato del Consorzio e in particolare l'operato del suo presidente, erano di alcuni mesi successive ai fatti (e alla querela).

2. Con ordinanza n. 81 del 2000, questa Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953.

3. Successivamente, l'ordinanza della Corte di appello di Bologna che ha sollevato il conflitto e l'ordinanza di ammissibilità di questa Corte sono state poi notificate alla Camera dei deputati il 30 marzo 2000.

4. Con ricorso del 17 aprile 2000, depositato il 18 aprile 2000, si é costituita la Camera dei deputati in persona del suo Presidente, chiedendo che questa Corte dichiari che il conflitto é inammissibile ovvero, in subordine, che spettava alla Camera dei deputati affermare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dall'onorevole Turroni, secondo quanto deliberato dall'Assemblea della Camera dei deputati nella seduta del 24 febbraio 1993.

Considerato in diritto

1. La Corte d'appello di Bologna ha promosso, con ordinanza del 19-30 novembre 1999, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata dall'Assemblea il 24 febbraio 1999, con la quale é stata affermata l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Sauro Turroni nelle dichiarazioni dal medesimo rese, in un'intervista al quotidiano "Il Messaggero", pubblicata l'8 aprile 1992, in relazione alle quali Giorgio Zanniboni, Presidente dell'Ente pubblico Consorzio Acque per le province di Forlì e Ravenna, ha proposto querela il 15 aprile 1992 e, successivamente, ha chiesto al giudice civile la condanna dell'on. Turroni al risarcimento del danno arrecato al suo onore ed alla sua reputazione.

Ad avviso della Corte d'appello ricorrente, la deliberazione di insindacabilità oggetto di conflitto lede la sfera di attribuzione ad essa costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'illegittimo esercizio del potere spettante alla Camera, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

2. Nel costituirsi in giudizio, la Camera dei deputati ha, preliminarmente, eccepito l'inammissibilità del ricorso, per non aver il Tribunale di Treviso rispettato la disciplina sui giudizi aventi ad oggetto i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato e, segnatamente, l'art. 26, primo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

In particolare, la difesa della Camera lamenta che il conflitto non sia stato introdotto con ricorso bensì con ordinanza, senza che, nel caso di specie, sussista neppure quella fungibilità tra i due atti riconosciuta dalla più recente giurisprudenza costituzionale "ove l'ordinanza sia comunque dotata di tutti i requisiti occorrenti, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 87 del 1953 e dell'articolo 26 delle norme integrative". L'ordinanza, comunque, é mancante della sottoscrizione di tutti i componenti del collegio.

L'atto di promovimento del conflitto poi ometterebbe la richiesta di non spettanza della valutazione contestata e, comunque, la richiesta di annullamento della deliberazione impugnata.

Lo stesso atto sarebbe, infine, privo di una valida sottoscrizione del soggetto ricorrente, e cioé della sottoscrizione di tutti i membri del collegio giudicante, essendo l'ordinanza sottoscritta dal solo presidente.

In subordine e nel merito, la Camera dei deputati argomenta diffusamente sull'infondatezza del conflitto, adducendo che le dichiarazioni contestate si inserivano in ben preciso "contesto parlamentare", risultante da atti di interrogazione parlamentare precedentemente presentati alla Camera da altri parlamentari, nonchè successivamente dallo stesso on. Turroni

3. Il ricorso é inammissibile.

3.1. Premesso che la fase preliminare del giudizio, conclusasi con l'ordinanza n. 81 del 2000, ha comunque lasciato impregiudicata ogni questione, anche in punto di ammissibilità, che ora la Corte é tenuta ad esaminare con cognizione piena e nel contraddittorio delle parti, deve innanzi tutto ribadirsi che l’intitolazione dell’atto come ordinanza non rende l’atto stesso di per sè inidoneo, sotto l’aspetto formale, ad una valida instaurazione del conflitto tra poteri dello Stato (ex plurimis ordinanza n. 150 del 2000). E neppure si richiede la sottoscrizione di tutti i membri del collegio giudicante, essendo sufficiente quella di chi lo rappresenta, ossia del suo presidente (sentenza n. 321 del 2000).

Deve però rilevarsi, sotto l'aspetto contenutistico, che, come si evince dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (sentenze n.363 e n.364 del 2001), l'atto di promovimento del conflitto, per poter soddisfare i requisiti necessari per la valida instaurazione del giudizio, deve comunque esprimere inequivocabilmente la pretesa che la parte ricorrente intende far valere in relazione all'attribuzione costituzionale che si assume menomata o che si voglia rivendicare. Sicchè - come questa Corte (sentenza n. 364 del 2001) ha già affermato - deve ribadirsi che sul ricorrente grava l'onere di precisare l'oggetto della propria domanda, quale indicazione necessaria al fine di consentire alla Corte, in base all'art. 38 della legge n. 87 del 1953, di dichiarare, nella risoluzione del conflitto, "il potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione" e di annullare, se del caso, ove emanato, l'atto viziato da incompetenza.

3.2. Tale necessaria indicazione del petitum é, nella specie, del tutto carente.

Infatti la Corte d'appello, con l'atto di promovimento del giudizio che ha la forma dell’ordinanza, si limita a <<solleva[re] conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei Deputati in relazione alla delibera, adottata il 24.2.1993, con la quale é stata approvata la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere di dichiarare che i fatti per i quali Giorgio Zanniboni aveva presentato querela contro il deputato Sauro Turroni riguardano opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art.68, 1° co., Cost.>>; ha poi adottato i provvedimenti conseguenti disponendo l'immediata trasmissione degli atti a questa Corte e sospendendo il giudizio in corso.

La Corte d’appello quindi ha semplicemente evidenziato l’allegata sussistenza di un conflitto tra poteri dello Stato, ma non ha formulato alcuna richiesta, che neppure può desumersi dalla motivazione dell'ordinanza stessa, dove, pur negandosi la connessione tra le dichiarazioni dell'on. Turroni e gli atti tipici della funzione parlamentare, non si formula alcuna domanda. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, in quanto carente di uno dei suoi requisiti essenziali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato di cui in epigrafe, proposto dalla Corte d'appello di Bologna nei confronti della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2002.

Massimo VARI, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2002.