Ordinanza n. 391/2001

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.391

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 18 marzo 1998, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti di Loredana Olivato, promosso dal Tribunale di Roma, sezione quinta stralcio civile, con ricorso depositato il 15 febbraio 2001 ed iscritto al n. 183 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001 il Giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi da Loredana Olivato, al fine di ottenere il risarcimento del danno per il pregiudizio asseritamente arrecato al proprio onore ed alla propria reputazione dalle dichiarazioni rese dal predetto deputato nel corso di talune trasmissioni televisive, il Tribunale di Roma, sezione quinta stralcio civile, ha sollevato, con ricorso depositato il 15 febbraio 2001, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione assunta dall'Assemblea in data 18 marzo 1998, "con la quale é stato dichiarato che le espressioni pronunciate dall'on. Vittorio Sgarbi ... rientrano nell'ambito di immunità previsto dall'art. 68, primo comma, della Costituzione";

che il ricorrente, nel rammentare che la prerogativa dell'insindacabilità "non copre tutte le opinioni espresse dal parlamentare, ma solo quelle legate da nesso funzionale con le attività svolte nella qualità di membro delle Camere", sostiene che "le affermazioni rese dall'on. Sgarbi non abbiano contenuto politico-parlamentare e non possano quindi essere ricomprese nella previsione" dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, tanto più considerando che le affermazioni stesse sono state pronunciate nel corso di trasmissioni televisive "da persona che, pur essendo rivestita all'epoca di incarichi di rappresentanza popolare, non aveva nella veste indicata alcuna funzione politico-parlamentare";

che, dunque, ad avviso del Tribunale, la deliberazione assunta il 18 marzo 1998 dalla Camera dei deputati non risulta "conforme all'ordinamento costituzionale", dovendo, di conseguenza, "essere annullata".

Considerato che, in questa fase, la Corte é chiamata, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;

che, sotto il profilo soggettivo, va riconosciuta la legittimazione del Tribunale di Roma a sollevare conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell’esercizio delle funzioni attribuitegli;

che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione della Camera dei deputati ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo, il giudice ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'adozione, da parte della Camera dei deputati, della deliberazione di insindacabilità innanzi menzionata;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto, la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione definitiva (a contraddittorio integro), anche in ordine all'ammissibilità del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservato ogni definitivo giudizio,

dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma, sezione quinta stralcio civile, nei confronti della Camera dei deputati;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Roma, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni, previsto dall’art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2001.