Sentenza n. 334/2001

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SENTENZA N.334

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Massimo VARI, Presidente

- Riccardo CHIEPPA  

- Gustavo ZAGREBELSKY              

- Valerio ONIDA                    

- Carlo MEZZANOTTE                     

- Fernanda CONTRI               

- Guido NEPPI MODONA                

- Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Annibale MARINI               

- Franco BILE             

- Giovanni Maria FLICK                    

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito degli artt. 1, 2 e 3 del decreto del Ministro per le politiche agricole dell’11 settembre 1999, n. 401, concernente "Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo", promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificato il 28 dicembre 1999, depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2000 ed iscritto al n. 1 del registro conflitti 2000.

  Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nell’udienza pubblica del 3 luglio 2001 il Giudice relatore Annibale Marini;

  uditi l’avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l’avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- La Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro per le politiche agricole dell’11 settembre 1999, n. 401 (Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 1, commi 3 e 4, del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo), assumendo la violazione di diversi parametri statutari (artt. 8, numero 21), 9, numero 9), e 16 dello Statuto; artt. 3 e 4 delle norme di attuazione recate dal d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386) oltrechè la violazione dei principi e regole costituzionali in materia di rapporti tra regolamenti statali e potestà legislativa provinciale nonchè in materia di atti di indirizzo e di coordinamento.

Premette la ricorrente che l’art. 1, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 173 del 1998 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), nell’istituire un regime di aiuti a favore delle imprese agricole volti a favorire il risparmio energetico ed incentivare l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, ne ha demandato la puntuale disciplina ad un successivo regolamento da emanarsi dal Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e con quello dell’ambiente, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo stesso decreto, rileva la ricorrente, contiene, tuttavia, all’art. 16 una "norma di salvaguardia" con cui si dispone che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedano alle finalità del decreto stesso "nell’ambito delle proprie competenze secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti".

Sarebbe, quindi, evidente, ad avviso sempre della ricorrente, che il decreto impugnato, in quanto attuativo del citato d.lgs. n. 173 del 1998, non dovrebbe applicarsi alle province autonome, avuto appunto riguardo alle competenze costituzionali di queste ultime nella materia, disciplinata dallo stesso decreto, dell’agricoltura e dell’utilizzo delle acque pubbliche.

L’applicabilità alla ricorrente del decreto impugnato emergerebbe, invece, dal riferimento espresso alle province autonome contenuto nell’art.3 del decreto e dalla stretta connessione esistente tra tale articolo e gli altri articoli dello stesso decreto.

Ed identiche considerazioni dovrebbero farsi in relazione al potere di monitoraggio di cui al comma 2 dell’art. 3 "qualora a tale potere dovessero darsi connotati autoritativi, quale attività di verifica del rispetto delle regole poste con lo stesso regolamento". Il decreto de quo sarebbe, pertanto, lesivo delle competenze della ricorrente stessa in materia di agricoltura ed utilizzo delle acque pubbliche secondo quanto previsto dagli artt. 8, numero 21), 9, numero 9) e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dagli artt. 3 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme d’attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonchè la potestà di indirizzo e di coordinamento) ed infine dall’art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria).

2.- Con atto del 13 gennaio 2001 si é costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, con riserva di ogni successiva difesa, che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato.

3.- In prossimità dell’udienza hanno presentato memorie la Provincia autonoma di Trento e la difesa dello Stato.

Secondo quest’ultima sia il decreto impugnato che il d.lgs. n. 173 del 1998 sarebbero stati emanati in adempimento di un obbligo comunitario contenuto nel regolamento del Consiglio della Comunità europea n. 950/1997 del 20 maggio 1997.

Viene, altresì, dalla stessa difesa evidenziato che, in base a quanto disposto dall’art. 9, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), l’applicabilità alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle norme di rango legislativo o regolamentare dettate per l’adempimento degli obblighi comunitari sarebbe subordinata alla inesistenza di atti normativi di tali soggetti immediatamente attuativi del diritto comunitario.

Sicchè, il riferimento espresso, contenuto nell’art. 3 dell’impugnato decreto, alle regioni ed alle province autonome dovrebbe essere interpretato nel senso dell’applicabilità dello stesso decreto alle province autonome "solo in mancanza di una disciplina legislativa provinciale di adeguata attuazione del regolamento comunitario".

La cedevolezza della normativa statale rispetto a quella introdotta in materia di aiuti dalla legislazione provinciale renderebbe, pertanto, inammissibile (per carenza di interesse) o comunque infondato il ricorso proposto.

La difesa della provincia, nel replicare alla memoria della difesa dello Stato, sottolinea, in primo luogo, come il regolamento comunitario n. 950/97 del 20 maggio 1997, essendo stato abrogato in data antecedente al decreto impugnato, non avrebbe potuto logicamente essere da quest’ultimo attuato, rilevando, poi, come il suddetto regolamento non imponga alcun obbligo di attuazione essendo, invece, accordata una mera facoltà di istituire un regime di aiuti per gli investimenti nelle aziende agricole.

Considerato in diritto

1.- La Provincia autonoma di Trento ha sollevato, in relazione al decreto del Ministro per le politiche agricole 11 settembre 1999, n. 401 (Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 1, commi 3 e 4, del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo), conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, perchè si dichiari che, con riferimento all’ambito provinciale, non spetta a questo disciplinare, con regolamento ministeriale attuativo del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), il regime degli aiuti previsti in favore delle aziende agricole che realizzino investimenti per la riduzione dei consumi energetici e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, e per il conseguente annullamento degli artt. 1, 2 e 3 del citato decreto del Ministro per le politiche agricole n. 401 del 1999 che, appunto, contiene la disciplina in questione.

In particolare, la ricorrente ritiene che il provvedimento statale impugnato risulti lesivo delle competenze provinciali, a lei attribuite dallo statuto di autonomia, in materia di agricoltura e di utilizzazione delle acque pubbliche, nella parte in cui: individua nominativamente i prodotti ed i sottoprodotti agricoli suscettibili di essere qualificati, ai fini dell’applicazione del regolamento, "biomasse" (art. 1, comma 3); individua, indicando fra esse anche l’energia idraulica, le fonti di energia qualificate come rinnovabili (art. 1, comma 4); determina la destinazione degli aiuti (art. 2, commi 1 e 3), i requisiti soggettivi per accedere ad essi (ibidem), il tipo, i presupposti, le finalità, la misura, le modalità di calcolo e le condizioni per la concessione degli stessi (art. 2, commi 1, 2, 4, 5 e 6); dispone che l’istruttoria dei progetti, volta alla concessione degli aiuti in questione sia compiuta, da (tutte) le regioni ed anche dalle province autonome, sulla base di indicatori definiti con decreto del Ministro per le politiche agricole, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome (art. 3, comma 1); prevede una forma di controllo centralizzato sull’attuazione del regime degli aiuti, svolta dal Ministero per le politiche agricole tramite un comitato tecnico (art. 3, comma 2).

2.- Va, in via preliminare, disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura dello Stato e fondata sull’assunto che, vertendosi nella specie in tema di adempimento di obblighi comunitari, l’impugnato decreto non sarebbe applicabile alla Provincia autonoma di Trento, in forza del principio di cedevolezza della normativa statale alla legislazione provinciale. Ciò che renderebbe la ricorrente stessa priva di interesse all’impugnazione dell’atto asseritamente lesivo.

Il presupposto su cui si basa tale eccezione é palesemente erroneo, in quanto la fonte comunitaria dalla quale sono stati previsti gli aiuti per il risparmio energetico e l’uso delle energie alternative in agricoltura, cioé il regolamento del Consiglio della Comunità europea n.950/97 del 20 maggio 1997, non é impositiva di alcun obbligo a carico degli Stati membri, ma attributiva di una semplice facoltà di istituire un regime di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati a ridurre i costi di produzione e a realizzare risparmi di energia (cfr. infatti artt. 4 e 6, comma 1, lett. c), del citato regolamento).

Sicchè, del tutto impropriamente risulta nella specie richiamato il principio di cedevolezza della normativa statale alla legislazione provinciale esistente nella specifica materia.

3.- Nel merito il ricorso é fondato.

Il d.lgs. n. 173 del 1998 nel prevedere un regime di aiuti in favore delle aziende agricole che realizzino interventi volti a favorire il contenimento dei costi di produzione energetica e ad incentivare l’uso delle energie rinnovabili, ne demanda la puntuale disciplina ad un successivo regolamento del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell’industria e, limitatamente alla parte concernente l’uso delle fonti rinnovabili, con il Ministro dell’ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato le regioni e le province autonome.

Il medesimo decreto legislativo, con norma definita di "salvaguardia", dispone che le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedano alla attuazione delle finalità del decreto stesso "nell’ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti" (art. 16).

Tenuto conto che, secondo lo statuto di autonomia, la Provincia autonoma di Trento, oltre ad essere titolare di potestà legislativa primaria in materia di agricoltura [art. 8, numero 21), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige)] e di potestà legislativa concorrente in materia di utilizzo delle acque pubbliche, escluse le sole grandi derivazioni a scopo idroelettrico (art. 9, numero 9), del d.P.R. n. 670/1972), é titolare delle potestà amministrative nelle materie e nei limiti in cui può emanare norme legislative (art. 16 del d.P.R. n. 670/1972), é evidente che la disciplina degli aiuti istituiti dal d.lgs. n. 173 del 1998 rientra nella competenza esclusiva della Provincia ricorrente.

Il decreto impugnato, dettando una normativa applicabile alle province autonome, come si desume, quanto all’art. 3, dal tenore testuale della disposizione e, quanto agli artt. 1 e 2, dal fatto che essi, formulando definizioni e dettando disposizioni di carattere generale, sono in rapporto di necessaria connessione con il precitato art. 3, risulta, per quanto detto, lesivo delle competenze costituzionali della ricorrente. E deve essere per tale motivo annullato.

La presente sentenza spiega i suoi effetti anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano avuto riguardo alla unicità ed identità di contenuto della normativa statutaria attributiva delle competenze in materia di agricoltura e di utilizzo delle acque pubbliche.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con regolamento ministeriale, il regime degli aiuti in favore delle aziende agricole e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, istituito dall’art. 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e conseguentemente annulla in parte qua gli artt. 1, 2 e 3 del decreto del Ministro per le politiche agricole 11 settembre 1999, n. 401 (Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 1, commi 3 e 4, del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2001.

Massimo VARI, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 5 ottobre 2001.