Ordinanza n. 256/2001

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ORDINANZA N. 256

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo  VARI

- Riccardo CHIEPPA 

- Gustavo ZAGREBELSKY 

- Valerio ONIDA 

- Carlo MEZZANOTTE 

- Fernanda CONTRI 

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), promosso, con ordinanza emessa il 26 gennaio 2000, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, sul ricorso proposto da Murgia Mario contro il Ministero dell'interno ed altri, iscritta al n. 819 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2001 il Giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, con ordinanza del 26 gennaio 2000 ¾ emessa nel corso di un giudizio avente per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente, titolare di trattamento pensionistico ordinario, a percepire per intero la perequazione automatica della pensione al costo della vita per l'anno 1998 ¾ ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui, per l'anno 1998, esclude dalla perequazione automatica i trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il minimo INPS;

che il rimettente sostiene, in primo luogo, il contrasto della disposizione censurata con gli artt. 36 e 38 della Costituzione, essendo disattesi i "principi di proporzionalità della pensione e di adeguatezza della stessa";

che, a tal proposito, il giudice a quo ¾ pur non ignorando la giurisprudenza di questa Corte (in particolare, la sentenza n. 62 del 1999), che esclude l’esistenza di un principio di adeguamento automatico del trattamento previdenziale a quello retributivo ¾ ritiene, tuttavia, che, per effetto della disposizione censurata, si verifichi "una sostanziale decurtazione del valore reale dell’assegno attribuito", con conseguente "scostamento dal parametro costituzionale", attesa la funzione di tutela nel tempo del credito previdenziale, propria del meccanismo di rivalutazione monetaria (come affermato dal giudice delle leggi nella sentenza n. 156 del 1991);

che l’ordinanza ritiene violato, al tempo stesso, l'art. 3 della Costituzione, dal momento che la disciplina denunziata non solo dà luogo ad una "irragionevole disparità di trattamento nei confronti dei titolari di trattamento di quiescenza oltre il limite fissato dalla legge", ma pone in essere, altresì, "una sorta di prelievo tributario ... del tutto disancorato da una considerazione complessiva del reddito del pensionato";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l'inammissibilità e la manifesta infondatezza della questione.

Considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, appartiene alla discrezionalità del legislatore, col solo limite della palese irrazionalità, stabilire la misura dei trattamenti di quiescenza e le variazioni dell'ammontare delle prestazioni, attraverso un bilanciamento dei valori contrapposti che tenga conto, accanto alle esigenze di vita dei beneficiari, anche delle concrete disponibilità finanziarie e delle esigenze di bilancio (sentenza n. 372 del 1998);

che, in particolare, secondo detta giurisprudenza, la garanzia costituzionale della adeguatezza e proporzionalità del trattamento pensionistico (art. 36) incontra il limite delle risorse disponibili, nel rispetto del quale il Governo e il Parlamento, in sede di manovra finanziaria di fine anno, devono introdurre le necessarie modifiche alla legislazione di spesa (sentenza n. 99 del 1995);

che, nel caso di specie, la disposizione che esclude l’attribuzione, per le pensioni di importo più elevato, dell’adeguamento automatico, è contenuta in una legge (la n. 449 del 1997), che reca misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, sì da trovare fondamento nella più complessa manovra correttiva posta in essere di volta in volta dal Parlamento, nel quadro degli equilibri di bilancio;

che, per le ragioni sopra accennate, la questione è da reputare manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2001.