ORDINANZA
N. 256
ANNO 2001
REPUBBLICA
ITALIANA
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare RUPERTO, Presidente
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica), promosso, con ordinanza emessa il 26
gennaio 2000, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione
Sardegna, sul ricorso proposto da Murgia Mario contro
il Ministero dell'interno ed altri, iscritta al n. 819 del registro ordinanze
2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 maggio
2001 il Giudice relatore Massimo Vari.
Ritenuto che la Corte dei conti, sezione
giurisdizionale per la Regione Sardegna, con ordinanza del 26 gennaio 2000 ¾ emessa nel
corso di un giudizio avente per oggetto l'accertamento del diritto del
ricorrente, titolare di trattamento pensionistico
ordinario, a percepire per intero la perequazione automatica della pensione al
costo della vita per l'anno 1998 ¾ ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 13, della legge 27 dicembre
1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), nella
parte in cui, per l'anno 1998, esclude dalla perequazione automatica i
trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il minimo INPS;
che il rimettente sostiene, in primo luogo,
il contrasto della disposizione censurata con gli artt. 36 e 38 della
Costituzione, essendo disattesi i "principi di proporzionalità della
pensione e di adeguatezza della stessa";
che, a tal proposito, il giudice a quo ¾ pur non ignorando la giurisprudenza di questa Corte (in
particolare, la sentenza
n. 62 del 1999), che esclude l’esistenza di un principio di adeguamento
automatico del trattamento previdenziale a quello retributivo ¾ ritiene, tuttavia, che, per effetto
della disposizione censurata, si verifichi "una sostanziale decurtazione
del valore reale dell’assegno attribuito", con conseguente
"scostamento dal parametro costituzionale", attesa la funzione di
tutela nel tempo del credito previdenziale, propria del meccanismo di
rivalutazione monetaria (come affermato dal giudice delle leggi nella sentenza n. 156 del
1991);
che l’ordinanza ritiene violato, al tempo
stesso, l'art. 3 della Costituzione, dal momento che la disciplina denunziata
non solo dà luogo ad una "irragionevole disparità di trattamento nei
confronti dei titolari di trattamento di quiescenza oltre il limite fissato
dalla legge", ma pone in essere, altresì, "una sorta di prelievo
tributario ... del tutto disancorato da una considerazione complessiva del
reddito del pensionato";
che è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, il quale ha concluso per l'inammissibilità e la manifesta infondatezza
della questione.
Considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, appartiene alla
discrezionalità del legislatore, col solo limite della palese irrazionalità,
stabilire la misura dei trattamenti di quiescenza e le variazioni
dell'ammontare delle prestazioni, attraverso un bilanciamento dei valori
contrapposti che tenga conto, accanto alle esigenze di vita dei beneficiari,
anche delle concrete disponibilità finanziarie e delle esigenze di bilancio (sentenza n. 372 del
1998);
che, in particolare, secondo detta
giurisprudenza, la garanzia costituzionale della adeguatezza e proporzionalità
del trattamento pensionistico (art. 36) incontra il limite delle risorse
disponibili, nel rispetto del quale il Governo e il Parlamento, in sede di
manovra finanziaria di fine anno, devono introdurre le necessarie modifiche
alla legislazione di spesa (sentenza n. 99 del
1995);
che, nel caso di specie, la disposizione che esclude
l’attribuzione, per le pensioni di importo più elevato, dell’adeguamento
automatico, è contenuta in una legge (la n. 449 del 1997), che reca misure per
la stabilizzazione della finanza pubblica, sì da trovare fondamento nella più
complessa manovra correttiva posta in essere di volta in volta dal Parlamento,
nel quadro degli equilibri di bilancio;
che, per le ragioni sopra accennate, la questione è da reputare
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 59, comma 13, della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte
dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5
luglio 2001.
Cesare RUPERTO, Presidente
Massimo VARI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 17 luglio
2001.