Sentenza n. 200/2001

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SENTENZA N.200

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO 

- Massimo VARI         

- Riccardo CHIEPPA  

- Gustavo ZAGREBELSKY  

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE         

- Guido NEPPI MODONA    

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI    

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK        

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 2 febbraio 1999, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Giuseppe Scozzari nei confronti del dott. Fabio Salamone, promosso con ricorso del Tribunale di Monza, notificato il 12 luglio 2000, depositato in cancelleria il 21 ottobre 2000 ed iscritto al n. 48 del registro conflitti 2000.

Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;

udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il Giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto in fatto

1.- Nel corso di un procedimento penale a carico del deputato Giuseppe Scozzari - imputato del reato di diffamazione a mezzo della stampa, con l’aggravante della attribuzione di un fatto determinato, in danno del dott. Fabio Salamone – il Tribunale di Monza, con atto del 19 novembre 1999, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione del 2 febbraio 1999 che ha ritenuto che i fatti per i quali é stata contestata la suddetta imputazione al deputato Scozzari concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il Tribunale ricorrente espone che si procede nei confronti del deputato Scozzari per avere questi, nel corso di una intervista rilasciata al settimanale "Il Borghese", offeso la reputazione del dott. Fabio Salamone affermando che detto magistrato, in qualità di pubblico ministero presso il Tribunale di Brescia, era stato "l’ispiratore e l’esecutore di una montatura giudiziaria" che aveva costretto il dott. Antonio Di Pietro alle dimissioni dalla carica di Ministro e che il trasferimento presso la Procura della Repubblica di Brescia era stato richiesto dal dott. Salamone allo scopo di indagare sul pool di Milano e sul dott. Di Pietro.

Con atto del 2 febbraio 1999, la Camera dei deputati, in accoglimento della proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha, come detto, deliberato che i fatti per i quali é in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni ed ha pertanto dichiarato l’insindacabilità.

E’ contro tale delibera che il Tribunale di Monza ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato ritenendo che la Camera abbia illegittimamente esercitato il proprio potere in quanto i fatti addebitati al deputato Scozzari sarebbero estranei all’ambito di operatività dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Le dichiarazioni del deputato, rilasciate a margine di un convegno organizzato per promuovere la nascita di un movimento politico trasversale riconducibile al dott. Di Pietro, dovrebbero, infatti, ricondursi ad una personale attività di propaganda svolta dallo stesso deputato in attuazione del mandato politico che intercorre tra elettori ed eletti.

Le dichiarazioni medesime sarebbero, pertanto, ad avviso del Tribunale ricorrente, prive del necessario collegamento specifico con atti e documenti parlamentari, di talchè le medesime, non inscindibilmente connesse con l’esercizio della attività parlamentare del deputato in questione, dovrebbero restare soggette al sindacato del giudice penale, a meno di non voler trasformare di fatto la prerogativa di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione da strumento di tutela della autonomia parlamentare in privilegio personale.

2.- Il conflitto é stato dichiarato ammissibile con ordinanza di questa Corte n. 91 del 2000.

Ricevuta in data 3 aprile 2000 la comunicazione dell’ordinanza di ammissibilità del conflitto, il Tribunale di Monza ne ha notificato copia, unitamente al ricorso introduttivo del giudizio, alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, in data 12 luglio 2000, depositando, poi, gli atti notificati nella cancelleria della Corte costituzionale il successivo 21 ottobre 2000.

3.- Con atto depositato il 27 luglio 2000 si é costituita in giudizio la Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, eccependo preliminarmente la inammissibilità/improcedibilità del conflitto a causa del mancato rispetto del termine di notificazione dell’ordinanza di ammissibilità e del ricorso.

Subordinatamente, la difesa della Camera ha eccepito quali ulteriori ragioni di inammissibilità del conflitto la invalidità delle sottoscrizioni apposte in calce al ricorso introduttivo non essendo possibile, stante la loro illeggibilità, riferirle ai componenti del collegio giudicante, nonchè la irritualità della notifica dell’atto introduttivo dal momento che trattandosi di ordinanza e non di ricorso mancherebbe quell’elemento indispensabile allo scopo che é l’ordine del giudice alla cancelleria di procedere alla notificazione stessa.

Nel merito la Camera ha chiesto il rigetto del ricorso osservando che la tutela offerta dalla insindacabilità penale delle opinioni non deve intendersi limitata solamente a quelle manifestate specificamente in ambito parlamentare, ma va estesa a tutte quelle che siano espressione della attività di "politica parlamentare" svolta dal componente delle Camere, a nulla rilevando che esse siano state manifestate intra od extra moenia.

In prossimità della camera di consiglio, la difesa della Camera dei deputati ha depositato una memoria illustrativa in cui, ribadite le argomentazioni svolte in sede di costituzione in giudizio, ha eccepito, quale ulteriore motivo di improcedibilità del conflitto, la tardività del deposito nella cancelleria di questa Corte degli atti notificati in data 12 luglio 2000.

Considerato in diritto

1.- E’ stato sollevato dal Tribunale di Monza conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione da questa assunta in data 2 febbraio 1999 con la quale si é ritenuto che i fatti contestati al deputato Giuseppe Scozzari, e per i quali é pendente giudizio penale di fronte al predetto tribunale, costituiscono opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

Secondo il Tribunale ricorrente, la Camera dei deputati, con la citata deliberazione di insindacabilità, ha illegittimamente esercitato il proprio potere, stante la inesistenza del necessario e specifico collegamento fra le dichiarazioni rese dal deputato Scozzari e l’esercizio delle funzioni parlamentari, ed ha in tal modo leso le attribuzioni costituzionali dell’autorità giudiziaria.

2.- Nel costituirsi in giudizio la Camera dei deputati ha, preliminarmente, eccepito, tra l’altro, la improcedibilità del conflitto stante il mancato rispetto del termine perentorio fissato per la notifica del ricorso e dell’ordinanza di ammissibilità.

3.- L’eccezione é fondata.

Il giudizio per conflitto di attribuzione si articola in due distinte ed autonome fasi, entrambe rimesse alla iniziativa della parte interessata, destinate a concludersi la prima con la sommaria delibazione sulla ammissibilità del conflitto e la seconda con la decisione definitiva sul merito oltre che sulla ammissibilità.

All’esito della prima fase, il ricorrente ha anzitutto l’onere di provvedere alla notificazione del ricorso e dell’ordinanza di ammissibilità, entro il termine da quest’ultima fissato. Termine che, come questa Corte ha avuto occasione di precisare, "é da osservarsi a pena di decadenza secondo quanto si rileva dal Regolamento di procedura dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (in connessione con l’art. 36 del testo unico delle leggi sul Consiglio stesso, approvato con r. d. 26 giugno 1924, n. 1054), applicabile nei procedimenti davanti alla Corte costituzionale in virtù del richiamo di cui all’art. 22 legge n. 87 del 1953" (cfr. ordinanza n. 386 del 1985).

Nella specie, il ricorso e l’ordinanza risultano notificati in data 12 luglio 2000 e quindi ben oltre la scadenza del termine di sessanta giorni fissato nell’ordinanza stessa.

4.- Non essendo stato rispettato il termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell’ordinanza di ammissibilità non può, pertanto, procedersi allo svolgimento dell’ulteriore fase del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Monza nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 22 giugno 2001.