Ordinanza n. 89/2001

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ORDINANZA N. 89

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI         

- Riccardo CHIEPPA  

- Gustavo ZAGREBELSKY  

- Valerio ONIDA        

- Carlo MEZZANOTTE         

- Fernanda CONTRI   

- Guido NEPPI MODONA    

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI    

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK        

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto–legge 19 giugno 1970, n. 370 (Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica), convertito in legge 26 luglio 1970, n. 576, "quali riprodotti" nell’art. 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), promossi con ordinanza emessa il 18 febbraio 1999 dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania sul ricorso proposto da Gargiulo Maria contro il Ministero della pubblica istruzione, iscritta al n. 436 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 1999, e il 14 gennaio 1998 dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana sui ricorsi riuniti proposti da Gentosi Gina contro il Provveditorato agli studi di Lucca ed altri, iscritta al n. 664 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell’anno 1999.

Visti l’atto di costituzione di Gargiulo Maria nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 6 febbraio 2001 e nella camera di consiglio del 7 febbraio 2001 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che, con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, un'insegnante di scuola media statale ha contestato il mancato riconoscimento del servizio pre–ruolo da lei prestato nella scuola materna statale;

che il TAR per la Campania ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, terzo comma, del decreto–legge 19 giugno 1970, n. 370 (Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica), convertito in legge 26 luglio 1970, n. 576, nella parte in cui non consente agli insegnanti delle scuole secondarie di ottenere il riconoscimento del servizio svolto nella scuola materna, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

che il giudice rimettente ritiene che, alla luce della rigorosa e letterale applicazione della norma impugnata, la domanda della ricorrente vada respinta, poichè il citato art. 1, terzo comma, del decreto–legge n. 370 del 1970 consente il riconoscimento del servizio precedentemente prestato in qualità di insegnante di ruolo e non di ruolo "nelle scuole elementari statali", mentre non cita quello svolto nelle scuole materne, che viene, invece, riconosciuto dal successivo art. 2 al solo personale docente delle scuole elementari statali;

che, a conforto delle sue conclusioni, il giudice a quo richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui, da un lato, le norme contenute nel decreto–legge n. 370 del 1970, in quanto attributive di un beneficio, avrebbero carattere eccezionale – per cui non sarebbero suscettibili di interpretazione analogica od estensiva – e, dall’altro, sarebbe decisivo l'argomento testuale che si ricava sia dalla specifica previsione dell'art. 1, terzo comma, sia dal confronto tra tale ultima norma e il successivo art. 2 dello stesso decreto–legge;

che il TAR per la Campania segnala che non sono mancate pronunce del Consiglio di Stato di segno contrario, secondo le quali – stante l'assimilazione esistente tra i servizi prestati nella scuola materna e quelli svolti nella scuola elementare – occorrerebbe seguire una interpretazione estensiva (in quanto più conforme alla Costituzione) della norma impugnata, ricomprendendo tra quelli riconoscibili agli insegnanti di scuola secondaria anche i servizi prestati nelle scuole materne. In tal senso soccorrerebbe anche la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 1986 che – ai diversi fini della riconoscibilità dei servizi svolti negli istituti gestiti dall'Ente per le scuole materne della Sardegna – ha affermato che l'art. 2, secondo comma, del medesimo d. l. n. 370 del 1970 deve essere interpretato in modo da ricomprendere anche i servizi sostanzialmente identici a quelli espressamente elencati dalla norma;

che, tuttavia, il giudice a quo ritiene di non poter interpretare estensivamente la norma impugnata e solleva questione di legittimità costituzionale, che risulterebbe rilevante – in quanto la declaratoria di incostituzionalità condurrebbe all'accoglimento del ricorso – e non sarebbe manifestamente infondata;

che infatti, secondo il ricorrente, la previsione normativa sarebbe contraddittoria ed irragionevole, poichè – ai fini della valutazione dei servizi pregressi – mentre opera una duplice equiparazione tra scuola secondaria e scuola elementare, da un lato (art. 1), e tra scuola elementare e scuola materna, dall'altro (art. 2), non afferma invece la stessa equiparazione tra scuola secondaria e scuola materna, come dovrebbe sillogisticamente avvenire;

che, in secondo luogo, la norma impugnata condurrebbe a conseguenze inaccettabili, ponendo sullo stesso piano i docenti che non abbiano svolto alcun servizio pregresso e quelli che abbiano prestato servizio nei ruoli della scuola materna;

che, soprattutto, la diversità di valutazione del servizio pregresso, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o nella scuola materna, sarebbe irragionevole alla luce della normativa riguardante la scuola materna, elementare e secondaria, che prevede un sistema di pressochè totale equiparazione sia nello svolgimento delle carriere e nel trattamento economico, sia quanto al titolo necessario per l'accesso ai rispettivi ruoli;

che, per i suesposti motivi, il giudice a quo ritiene violati gli artt. 3 e 97 Cost., pur se, riguardo al secondo parametro, non fornisce una puntuale motivazione;

che si é costituita in giudizio l'insegnante ricorrente davanti al TAR, concludendo per l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale, ma richiamando anche la giurisprudenza amministrativa favorevole ad una interpretazione estensiva della norma impugnata;

che, nell'ambito di un altro giudizio a quo, il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale, relativa, oltre che all'art. 1, anche all'art. 2 del medesimo d. l. n. 370 del 1970 ed all'art. 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), che riproduce quasi testualmente gli altri due articoli;

che anche il TAR per la Toscana ritiene di dover partire da un'interpretazione letterale e restrittiva della norma impugnata e, per i motivi già addotti dal TAR per la Campania, non riscontra una reale diversità tra l'insegnamento svolto nella scuola elementare e quello prestato nella scuola materna, per cui reputa irragionevole la distinzione operata dalla legge tra gli stessi, ai fini della valutazione dei servizi pregressi;

che nel solo giudizio introdotto dal TAR per la Campania é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che "la Corte dichiari inammissibile e non fondata la questione di legittimità costituzionale";

che, in una successiva memoria di deduzioni, l'Avvocatura rileva che il prevalente orientamento ermeneutico del Consiglio di Stato risulterebbe ineccepibile sul piano dell'interpretazione non solo letterale, ma anche logica dell'art. 1 del decreto–legge n. 370 del 1970: contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza di rimessione, detta norma non affermerebbe l'identità dei vari tipi di servizio svolti (nella scuola materna, in quella elementare, in quella secondaria), ma solo la rilevanza di un insegnamento ai fini del consolidamento nei ruoli di altro insegnamento prestato dal medesimo docente;

che tuttavia, per l'Avvocatura, sarebbe possibile anche una interpretazione estensiva della norma impugnata, tale da eliminare ogni possibile contrasto con i principi costituzionali, come ritenuto dal Consiglio di Stato in alcune sue decisioni.

Considerato che le due questioni di legittimità costituzionale, rimesse rispettivamente dal TAR per la Campania e dal TAR per la Toscana sono sostanzialmente identiche, per cui é opportuna la riunione dei relativi giudizi;

che i giudici a quibus sollevano dette questioni di costituzionalità in quanto interpretano gli artt. 1 e 2 del decreto–legge n. 370 del 1970 e l'art. 485 del decreto legislativo n. 297 del 1994 in modo letterale e restrittivo, pur segnalando l’esistenza di un orientamento ermeneutico estensivo che, se recepito, consentirebbe di accogliere le domande dei ricorrenti;

che anche l’interpretazione restrittiva delle disposizioni impugnate non comporta la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, nè contraria al buon andamento dell’amministrazione, la scelta discrezionale del legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o in quella materna, alla luce della diversità dell’insegnamento impartito in questi due gradi scolastici, tuttora esistente pur se meno marcata che in passato;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto–legge 19 giugno 1970, n. 370 (Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica), convertito in legge 26 luglio 1970, n. 576, "quali riprodotti" nell'art. 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania e dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,

il 21 marzo 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2001.