Sentenza n. 54

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SENTENZA N. 54

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 4 e 6, comma 1, della legge della Regione Sardegna 13 luglio 1988, n. 13 (Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo), promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 2000 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, iscritta al n. 395 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2000 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio proposto da una agenzia di viaggi nei confronti della Regione autonoma della Sardegna, per ottenere l'annullamento del provvedimento n. 5765 in data 18 maggio 1999, con il quale il Direttore generale dell'assessorato regionale al turismo, artigianato e commercio aveva respinto la richiesta di autorizzazione all'apertura di una filiale, nonché degli atti presupposti, tra i quali il piano pluriennale di razionalizzazione per le agenzie di viaggio e turismo nel territorio della Regione Sardegna, il Tribunale amministrativo per la Sardegna, con ordinanza del 12 gennaio 2000, ha sollevato, in riferimento all'articolo 3 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, ed all'art. 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge della Regione Sardegna 13 luglio 1988, n. 13 (Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo), "nella parte in cui assoggetta ad autorizzazione l'apertura di filiali e succursali di agenzie di viaggio esistenti", e dell'art. 4 della stessa legge che, subordinando la possibilità di rilasciare autorizzazioni alle previsioni di un piano pluriennale di razionalizzazione, sarebbe applicabile anche all'apertura di filiali e succursali di tali agenzie.

Il remittente premette che la società ricorrente è titolare di un'agenzia di viaggi, autorizzata dalla Regione Lombardia, e, intendendo aprire una filiale a gestione non autonoma nell'ambito della Regione Sardegna, ha presentato domanda di autorizzazione all'assessorato regionale competente in materia di turismo. Tale domanda è stata respinta con il provvedimento oggetto di ricorso per due concorrenti ragioni: l'art. 6, primo comma, della legge regionale 13 luglio 1988, n. 13, subordina l'apertura di succursali e filiali ad autorizzazione dell'Assessore regionale del turismo, con le modalità e le condizioni stabilite per l'apertura delle agenzie; il piano pluriennale di razionalizzazione delle agenzie di viaggio e turismo della Sardegna, adottato ai sensi dell'art. 4 delle citata legge regionale, secondo l'amministrazione, precluderebbe il rilascio di nuove autorizzazioni.

Ad avviso del giudice a quo, le citate disposizioni della legge regionale, nell'assoggettare ad autorizzazione, fondata su un atto di programmazione e contingentamento, l'apertura di nuove agenzie e di filiali e succursali delle agenzie già esistenti, limiterebbero la possibilità di esercitare questo tipo di attività imprenditoriale in modo non conforme, in quanto più restrittivo, al sistema previsto dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), il cui art. 9 subordina l'autorizzazione esclusivamente al possesso, da parte del titolare o del direttore tecnico, dei requisiti culturali previsti dal secondo comma, ed al rilascio dell'autorizzazione di pubblica sicurezza.

Nell'ordinanza di rimessione si richiama la sentenza n. 362 del 1998, con la quale questa Corte ha affermato che l'art. 9 della legge n. 217 del 1983, costituente norma di principio nella materia, configura le agenzie di viaggi e turismo come entità unitarie, rilevando che dal carattere regionale delle autorizzazioni non si evince l'intento del legislatore di imporre limitazioni localistiche all'attività, e ha conseguentemente dichiarato l'illegittimità costituzionale di talune disposizioni della legge della Regione Lombardia 16 settembre 1996, n. 27 (Disciplina dell'attività e dei servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle Province), nella parte in cui estendevano anche alle filiali il regime autorizzatorio previsto per le agenzie di viaggio.

Ad avviso del remittente, la problematica sottesa alla fattispecie sottoposta al suo esame sarebbe analoga a quella affrontata da questa Corte in quella sentenza.

Né rileverebbe in alcun modo il fatto che la Regione Sardegna è dotata in materia di turismo di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 3, lettera p), del suo statuto. La Corte, infatti, avrebbe riconnesso la libera apertura delle filiali delle agenzie autorizzate al principio di libertà dell'iniziativa economica, di cui all'art. 41 della Costituzione, e l'art. 3 dello statuto sardo subordina anche l'esercizio della potestà legislativa primaria al rispetto dei principî costituzionali e dei principî generali dell'ordinamento che si ricavano da questi, nonché delle disposizioni di legge ordinaria che ne costituiscono attuazione.

Considerato in diritto

1. - Oggetto del presente giudizio di legittimità costituzionale sono l'articolo 6, comma 1, della legge della Regione Sardegna 13 luglio 1988, n. 13 (Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo), "nella parte in cui assoggetta ad autorizzazione l'apertura di filiali e succursali di agenzie di viaggio esistenti", e l'articolo 4 della stessa legge che, subordinando la possibilità di rilasciare autorizzazioni alle previsioni di un piano pluriennale di razionalizzazione delle agenzie di viaggio e turismo della Sardegna, sarebbe applicabile anche all'apertura di filiali e succursali di dette agenzie.

Ad avviso del Tribunale amministrativo per la Sardegna le due disposizioni della legge regionale violerebbero l'art. 41 della Costituzione, in quanto assoggettare ad un'autorizzazione, basata su un atto di programmazione e contingentamento, l'apertura di filiali e succursali di agenzie già esistenti contrasterebbe, come affermato da questa Corte nella sentenza n. 362 del 1998, con il principio di libertà dell'iniziativa economica. Secondo il remittente, la competenza legislativa esclusiva in materia di turismo di cui dispone la Sardegna non rileverebbe nella fattispecie, poiché anche le leggi sarde sono ovviamente tenute ad osservare i principî costituzionali in forza dell'art. 3 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

2. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della legge regionale sarda è fondata.

Con la sentenza n. 362 del 1998 questa Corte ha, fra l'altro, dichiarato illegittima una disposizione della legge della Regione Lombardia 16 settembre 1996, n. 27, la quale, con formulazione analoga a quella dell'articolo 6 oggi scrutinato, subordinava ad autorizzazione l'esercizio dell'attività delle filiali delle agenzie di viaggio e turismo.

Osservò in quella sentenza la Corte che il legislatore statale nell'art. 9 della legge quadro sul turismo (n. 217 del 1983) si è ispirato a una configurazione unitaria delle agenzie, definite testualmente imprese, senza discostarsi dalle comuni nozioni del diritto commerciale alla luce delle quali gli uffici, le filiali, le sedi secondarie non costituiscono entità separate dall'azienda né centro autonomo di imputazione di interessi economici distinti da quelli che fanno capo all'imprenditore, sicché l'autorizzazione conseguita dall'impresa non può non estendersi alle filiali che l'imprenditore intenda aprire sul territorio nazionale. Né sussistono ragioni che possano giustificare, con riferimento alle agenzie di viaggio e turismo, l'attribuzione di autonomo rilievo, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività produttiva, alle articolazioni territoriali.

Fu, quindi, ritenuto violato, oltre all'art. 41, anche l'art. 117 Cost., parametro che, però, nella presente fattispecie non può venire in considerazione, posto che, come correttamente rileva il giudice remittente, in materia di turismo la Regione Sardegna ha competenza legislativa esclusiva.

Ora, anche se la legge regionale sarda non può essere sottoposta a scrutinio alla luce dei principî fondamentali posti dalla legge quadro per il turismo, essa è nondimeno censurabile sulla base dei principî costituzionali, l'armonia coi quali è prescritta dallo statuto speciale in tema di competenza esclusiva (art. 3 dello statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3). E fra i principî costituzionali che il legislatore regionale è tenuto ad osservare indubbiamente rientrano quelli desumibili dall'art. 41 Cost., evocato dalla ordinanza di rimessione, il quale garantisce la libertà di organizzazione dell'impresa.

La stessa legge regionale censurata, all'art. 2, definisce, del resto, le agenzie di viaggio e turismo come "imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività". Con questa disposizione anche il legislatore sardo conforma le agenzie ai principî civilistici, poiché si attiene a una visione unitaria dell'impresa desumibile dagli artt. 2082 e 2555 del codice civile, riguardanti rispettivamente l'imprenditore e l'azienda. Si discosta però da tali principî là dove, prescrivendo l'autorizzazione anche per l'apertura delle filiali, trascura il fatto che queste fanno parte del complesso aziendale del quale l'imprenditore è titolare. Tanto basta a confermare, anche in relazione alla censurata disposizione della legge sarda, che in base all'art. 41 della Costituzione le agenzie di viaggio e turismo che abbiano ottenuto l'autorizzazione in altre Regioni sono abilitate ad intrattenere rapporti con una utenza non territorialmente limitata, poiché, come già affermato da questa Corte nella citata sentenza n. 362 del 1998, la decisione se mantenere l'attività di impresa circoscritta all'ambito territoriale in cui è sorta o se estenderla ed articolarla in un territorio più vasto, all'interno della stessa Regione o anche oltre i confini di questa, è espressione della libertà organizzativa dell'imprenditore ed è affidata alle sue valutazioni.

3. - L'articolo 4 della stessa legge regionale sarda prevede la formazione di un piano di adeguamento della rete delle agenzie di viaggio e turismo alle esigenze della domanda turistica. Questa disposizione viene censurata dal remittente solo "in quanto applicabile all'apertura di filiali e succursali". Ma, una volta escluso che l'apertura di filiali necessiti di autorizzazione, resta conseguentemente esclusa l'applicabilità dell'articolo 4 alla fattispecie. Sicché, venendo meno la condizione alla quale era subordinata, nell'ordinanza di rimessione, la censura rivolta a questa disposizione, la relativa questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 1, della legge della Regione Sardegna 13 luglio 1988, n. 13 (Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo), nella parte in cui subordina l'apertura di succursali e filiali delle agenzie di viaggio e turismo al conseguimento di autorizzazione dell'assessore regionale del turismo, con le modalità e condizioni stabilite per l'apertura delle agenzie;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della medesima legge, sollevata, in riferimento all'articolo 41 della Costituzione e all'articolo 3 dello statuto speciale per la Regione Sardegna, dal Tribunale amministrativo per la Sardegna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.

Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Depositata in cancelleria il 13 marzo 2001.