Ordinanza n. 589/2000

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ORDINANZA N. 589

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Carlo MEZZANOTTE

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 36, primo comma, cpv. XX della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza) e 2 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339 (Passaggio del personale non idoneo all’espletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1999 dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione I, sui ricorsi riuniti proposti da M. D. P. contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 533 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 1999.

Visto l’atto di costituzione di M. D. P.;

udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione I, ha sollevato, con ordinanza del 18 marzo 1999, questione di legittimità costituzionale degli artt. 36, primo comma, cpv XX, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e 2 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339 (Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato), in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 36, 38 e 97 della Costituzione;

che nel processo principale - risultante dalla riunione di due giudizi - sono stati impugnati i provvedimenti del Ministero della difesa che hanno ritenuto un militare appartenente all’Arma dei carabinieri permanentemente non idoneo al servizio militare e di istituto, a causa di lesioni riportate al di fuori del servizio, e che hanno altresì rigettato la sua domanda di transito, ai sensi del d.P.R. n. 339 del 1982, nei ruoli del personale civile del ministero;

che, secondo il Collegio, la questione sarebbe rilevante, in quanto la domanda del ricorrente potrebbe essere accolta esclusivamente qualora sia dichiarata l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate, nelle parti in cui attribuiscono al personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia ed abbia riportato un'invalidità non dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, la facoltà di essere trasferito, a domanda, nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze di servizio, d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato e non prevedono l’applicabilità di siffatta disciplina <<al personale dei ruoli dell’Arma dei carabinieri eo limitano l’applicazione delle norme soltanto al personale della polizia di Stato>>;

che, ad avviso del Tar, numerose disposizioni - in particolare, gli artt. 16 e 43, commi sette e diciassettesimo, della legge n. 121 del 1981 e l’art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216 - dimostrerebbero che il rapporto di impiego degli appartenenti alle diverse Forze di polizia sarebbe caratterizzato da elementi di identità, i quali, conseguentemente, imporrebbero che detti rapporti siano disciplinati in maniera omologa;

che, pertanto, secondo il giudice a quo, la limitazione ai soli dipendenti della Polizia di Stato della facoltà, in caso di sopravvenuta inidoneità all’assolvimento dei servizi di polizia, di transitare in ruoli diversi da quelli di appartenenza, si porrebbe in contrasto con i parametri sopra indicati, in quanto realizzerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento e, in violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione, determinerebbe una disfunzione nell’organizzazione di uffici preposti alla cura degli stessi interessi, recando altresì vulnus ai principi posti a tutela del lavoro e della salute;

che nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la parte privata, svolgendo argomenti a conforto delle censure sollevate dal Tar ed insistendo per l’accoglimento della questione.

Considerato che, successivamente alla pronuncia dell’ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge 28 luglio 1999, n. 266 (Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura);

che, in particolare, l’art. 14, comma 5, della legge n. 266 del 1999 ha stabilito che <<il personale delle Forze armate, incluso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza, del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339>>;

che la sopravvenuta modificazione del quadro normativo di riferimento impone il riesame da parte del rimettente della perdurante rilevanza della questione, competendo altresì al giudice a quo la preliminare valutazione in ordine all’applicabilità dello jus superveniens alla fattispecie sottoposta al suo esame (ordinanza n. 274 del 2000).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione I.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.