Ordinanza n. 556/2000

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ORDINANZA N. 556

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 376 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 2000 dal Tribunale di Fermo nel procedimento penale a carico di G. V., iscritta al n. 485 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2000.

 Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

 Ritenuto che con ordinanza del 18 maggio 2000 il Tribunale di Fermo in composizione monocratica ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 376 cod. pen., in riferimento all’art. 3 della Costituzione;

 che, dopo aver indicato nelle premesse dell’ordinanza di rimessione l’imputazione per la quale si procede nel giudizio principale (favoreggiamento personale, ex art. 378 cod. pen.), il giudice rimettente, “essendo esaurita la fase dell’istruttoria dibattimentale ... ed avendo i testi uditi in giudizio ricostruito i fatti sottostanti all’ipotesi accusatoria”, afferma di trovarsi “nell’impossibilità di definire il giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione inerente la legittimità costituzionale dell’art. 376 del codice penale sollevata dalla difesa dell’imputato con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 3 della Costituzione” e a tale fine osserva che “l’eventuale accoglimento di detta questione condurrebbe al proscioglimento dell’imputato” e che “le argomentazioni svolte dalla difesa con memoria in atti, anche con specifico riferimento alla sentenza n. 101/1999 della Corte costituzionale, appaiono condivisibili, onde la questione non può ritenersi manifestamente infondata”;

 che nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza della questione.

 Considerato che il giudice rimettente omette di descrivere la fattispecie sottoposta al suo giudizio, limitandosi a riportare nelle premesse dell’ordinanza l’imputazione per la quale si procede;

che inoltre l’ordinanza non contiene alcuna specificazione circa le ragioni che inducono il giudice a quo a dubitare della legittimità costituzionale della norma impugnata, e che pertanto essa difetta di motivazione relativamente alla non manifesta infondatezza della questione sollevata;

che tale assoluta carenza di motivazione, sia in ordine alla rilevanza sia in ordine alla non manifesta infondatezza della questione, non può essere sostituita, né integrata, dal mero rinvio per relationem a un atto di causa, quale nella specie una memoria della parte privata richiamata dall’ordinanza di rimessione, giacché, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra molte, sentenze nn. 310 del 2000 e 242 del 1999; ordinanze nn. 232 e 173 del 2000), il giudice rimettente deve rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma che ritiene di dover applicare e questa necessaria motivazione deve essere autosufficiente, per permettere la verifica dell’avvenuto apprezzamento, da parte dello stesso giudice, della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione (sentenza n. 79 del 1996);

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 376 del codice penale, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Fermo, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.

Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2000.