Ordinanza n. 552/2000

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ORDINANZA N. 552

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO 

- Riccardo CHIEPPA 

- Gustavo ZAGREBELSKY 

- Valerio ONIDA 

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI 

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI 

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 2000 dal Giudice istruttore del Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra la Banca Nazionale dell’Agricoltura s.p.a. e il Fallimento Giuliana Cremascoli Chemicals s.r.l. iscritta al n. 295 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 2000.

 Visti gli atti di costituzione del Fallimento Giuliana Cremascoli Chemicals s.r.l. e della Banca Nazionale dell’Agricoltura s.p.a. nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

 Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento della cliente di una banca, nel quale si controverte sulla validità, ai sensi dell’art. 1283 cod. civ., di clausole anatocistiche contenute in un contratto stipulato tra la banca e la cliente, il Giudice istruttore del Tribunale di Milano, con ordinanza del 18 febbraio 2000, ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 76, 97 e 101 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), in vigore dal 19 ottobre 1999, nella parte in cui stabilisce che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) relativa alle modalità ed ai criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria [delibera poi emessa il 9 febbraio 2000 ed entrata in vigore il 22 aprile 2000], sono valide ed efficaci fino a tale data, e che, dopo di essa, debbono essere adeguate - a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente - al disposto della delibera, secondo le modalità ed i tempi in questa previsti;

 che nel giudizio si sono costituiti sia il curatore del fallimento, il quale ha chiesto l’accoglimento della sollevata questione; sia la banca opponente, la quale, in via preliminare, ne ha eccepito l’inammissibilità per difetto di legittimazione del giudice istruttore (trattandosi di giudizio rimesso alla decisione del Tribunale in composizione collegiale) e nel merito ne ha chiesto la declaratoria di infondatezza;

 che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o comunque di infondatezza della proposta questione;

 che con successiva memoria la banca ha ribadito la propria posizione.

 Considerato che il giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento è riservato, in primo grado, alla cognizione collegiale del Tribunale (artt. 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 48 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, quale sostituito dall’art. 14 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51; 50-bis cod. proc. civ., quale introdotto dall’art. 56 del citato decreto legislativo n. 51 del 1998 e modificato dall’art. 98 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270);

 che, pertanto, il giudice istruttore, in tale giudizio, non è legittimato a sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale di norme – come quella denunciata – applicabili esclusivamente dal collegio nella fase della decisione (v., da ultimo, sentenza n. 204 del 1997);

 che la norma denunciata, comunque, non vive più nell’ordinamento giuridico perché questa Corte, con sentenza n. 425 del 2000, successiva all’ordinanza di rimessione, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 76 della Costituzione;

 che dunque la sollevata questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

 Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 76, 97 e 101 della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Milano con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.

Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

Cesare RUPERTO, Redattore

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2000.