Ordinanza n. 479/2000

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 479

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI 

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI 

- Riccardo CHIEPPA 

- Gustavo ZAGREBELSKY 

- Valerio ONIDA 

- Carlo MEZZANOTTE 

- Fernanda CONTRI 

- Guido NEPPI MODONA 

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI 

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura) e degli artt. 1 e 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1998 dal Tribunale di Venezia nel procedimento civile Bortoluzzi Andrea ed altri contro il Ministero di grazia e giustizia, iscritta al n. 354 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 1999.

Visti l’atto di costituzione di Bortoluzzi Andrea ed altri nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’8 giugno 2000 il Giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Tribunale di Venezia, con ordinanza emessa il 17 dicembre 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura) e degli artt. 1 e 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati) nella parte in cui non comprendono i vice pretori onorari tra i beneficiari dell’indennità di funzione giudiziaria istituita per i magistrati ordinari e successivamente estesa a favore dei magistrati amministrativi, contabili e militari e degli avvocati dello Stato;

che il Tribunale rimettente premette che alcuni vice pretori onorari della Pretura circondariale di Venezia hanno convenuto davanti al Pretore in funzione di giudice del lavoro il Ministro di grazia e giustizia per ottenere l’accertamento del loro diritto a percepire l’indennità di cui all’art. 3 della legge n. 27 del 1981 e che il giudice di primo grado ha respinto la domanda;

che il giudice a quo, davanti al quale è stata appellata la sentenza di primo grado, ritiene di non poter adottare una interpretazione analogica e conforme a Costituzione delle norme in questione, dal momento che l’indennità di funzione - istituita a favore dei soli magistrati ordinari, quindi estesa alle altre magistrature in forza del comune presupposto rappresentato dall’esercizio di un’attività professionale - è disciplinata in un contesto normativo incompatibile con un’attività onoraria;

che, secondo il collegio rimettente, una visione unitaria della funzione giurisdizionale, collegata al principio della sottoposizione del giudice solo alla legge, non giustificherebbe un diverso trattamento, riguardo alla indennità giudiziaria, dei magistrati onorari rispetto a quelli ordinari, amministrativi, contabili e militari e l'esclusione dei primi determinerebbe violazione dell’art. 3 Cost.;

che ad avviso del rimettente disparità di trattamento vi sarebbe anche tra i vice pretori onorari e i giudici popolari delle corti di assise e i componenti privati dei tribunali per i minorenni i quali godono dell’indennità in questione sia pure in forza di specifici provvedimenti legislativi;

che, sempre secondo il Tribunale di Venezia, nel differente tipo di attività svolta dalle diverse categorie di giudici onorari non potrebbe essere individuata la ragione della denunciata disparità di trattamento, essendo pacifico che i vice pretori incontrano nello svolgimento dei loro compiti oneri uguali, se non maggiori, di quelli dei magistrati onorari cui l’indennità è stata riconosciuta;

che il giudice rimettente ritiene infine che la mancata previsione di un adeguato trattamento economico a favore dei vice pretori onorari minerebbe il buon andamento e l’imparzialità della amministrazione della giustizia, con conseguente violazione dell’art. 97 Cost.;

che si sono costituiti davanti alla Corte alcuni fra gli attori del giudizio a quo, chiedendo che venga accolta la questione sollevata dal Tribunale di Venezia o, in subordine, che la stessa venga dichiarata non fondata in base ad una interpretazione adeguatrice delle norme impugnate;

che, secondo le parti private, mettendo a confronto la posizione dei vice pretori onorari con quella degli altri magistrati non professionali cui l’indennità giudiziaria è stata riconosciuta, e segnatamente i giudici popolari delle corti di assise e i componenti privati dei tribunali minorili, vi sarebbe la violazione del principio di eguaglianza;

che, sempre secondo gli appellanti nel giudizio a quo, sussisterebbe anche la denunciata violazione dell’art. 97 Cost., stante l’esiguità dei compensi previsti per i vice pretori onorari;

che le parti private, in via subordinata, hanno chiesto alla Corte di accogliere una “lettura alternativa” delle norme impugnate, con conseguente declaratoria di infondatezza della questione sollevata dal Tribunale di Venezia, ciò che consentirebbe al giudice a quo di accogliere la domanda riconoscendo agli interessati l’indennità richiesta;

che le parti private affermano che il vice pretore onorario è un magistrato ordinario appartenente all’ordine giudiziario e che, anche alla luce degli artt. 101, 102, 106 e 107 Cost., allo stesso dovrebbe di conseguenza essere riconosciuta in via interpretativa l’indennità giudiziaria;

che, infine, ad avviso delle parti private l’indennità in questione sarebbe del tutto svincolata dalla percezione di uno stipendio, dal momento che essa è esplicitamente esclusa dalla legge nei periodi di congedo straordinario, aspettativa per qualsiasi causa, assenza obbligatoria o facoltativa per gravidanza e puerperio e sospensione dal servizio per qualsiasi causa;

che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare inammissibile o infondata la questione;

 che le parti private hanno depositato, in prossimità della data fissata per la camera di consiglio, una memoria difensiva con la quale, considerata l’ordinanza di questa Corte n. 272 del 1999 – con la quale è stata dichiarata la manifesta infondatezza di una analoga questione sollevata dal Pretore di Siena relativamente alla esclusione dal beneficio economico dei componenti delle commissioni tributarie - hanno rilevato come la posizione delle due categorie di giudici onorari sia intrinsecamente diversa, dovendo quella dei vice pretori onorari essere raffrontata, ai fini del giudizio di eguaglianza, con quella degli appartenenti all’ordine giudiziario ordinario.

 Considerato che il Tribunale di Venezia dubita della legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura) - che ha istituito a favore dei magistrati ordinari una speciale indennità non pensionabile - e degli artt. 1 e 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati) - che ha esteso tale indennità a favore dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei Tribunali amministrativi regionali e degli avvocati e procuratori dello Stato – nella parte in cui detta indennità non è stata riconosciuta anche ai vice pretori onorari, per violazione dell’art. 3, primo comma, e dell’art. 97 della Costituzione;

  che, come questa Corte ha più volte affermato – cfr. ordinanze nn. 379, 515 e 594 del 1989, ordinanza n. 57 del 1990, ordinanza n. 272 del 1999 - la posizione dei magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali e quella dei magistrati onorari non sono fra loro raffrontabili ai fini della valutazione della lesione del principio di eguaglianza, in quanto per i secondi il compenso è previsto per un’attività che essi (come riconosce lo stesso tribunale rimettente) non esercitano professionalmente ma, di regola, in aggiunta ad altre attività, per cui non deve agli stessi essere riconosciuto il medesimo trattamento economico, sia pure per la sola indennità giudiziaria, di cui beneficiano i primi;

 che ugualmente nessun raffronto, ai fini del prospettato giudizio di eguaglianza, può essere fatto tra le posizioni delle varie categorie di magistrati onorari che svolgono a diverso titolo e in diversi uffici funzioni giurisdizionali, trattandosi di una pluralità di situazioni, differenti tra loro, per le quali il legislatore nella sua discrezionalità ben può stabilire trattamenti economici differenziati;

 che, come questa Corte ha già affermato, non rientra nelle sue funzioni ma nella discrezionalità del legislatore stabilire se e quale indennità sia dovuta ai funzionari onorari per l’opera da essi prestata (cfr. l’ordinanza n. 377 del 1987);

 che dalla situazione denunciata - in particolare dalla pretesa inadeguatezza del compenso attribuito ai vice pretori onorari – nessuna lesione può derivare al buon andamento ed all’imparzialità dell’amministrazione della giustizia;

 che pertanto la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata sotto ogni profilo.

 Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura) e degli artt. 1 e 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione dal Tribunale di Venezia con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Depositata in cancelleria l'8 novembre 2000.