Ordinanza n. 456/2000

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ORDINANZA N. 456

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 1988, n. 18 (Ordinamento dei parchi naturali), e 8, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia), come modificato dall'art. 5 della legge della Provincia autonoma di Trento 26 agosto 1994, n. 2 (Modifiche alla legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia"), promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1999 dal Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cles, nel procedimento penale a carico di Valentini Romano ed altro, iscritta al n. 201 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento dell'associazione PAN E.P.P.A.A. nonché l'atto di intervento della Provincia autonoma di Trento;

udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il Giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che il Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cles ¾ con ordinanza del 4 dicembre 1999, emessa nel giudizio di opposizione proposto da due imputati avverso il decreto penale con il quale gli stessi venivano condannati per violazione degli artt. 13, 21 e 30 della legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ¾ ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 28 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 1988, n. 18 (Ordinamento dei parchi naturali) e dell’art. 8, comma 1, della legge della stessa Provincia 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia), come modificato dall’art. 5 della successiva legge provinciale 26 agosto 1994, n. 2 (Modifiche alla legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia"), "nella parte in cui consentono l’esercizio della caccia nell’ambito dei parchi naturali provinciali", per contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione;

che, quanto alla rilevanza della sollevata questione, il giudice a quo osserva che, applicando le disposizioni censurate, la condotta degli imputati, considerata nella sua materialità, non costituirebbe reato, mentre, nell’ipotesi in cui venga dichiarata l’illegittimità costituzionale delle medesime disposizioni, che consentono, nella Provincia autonoma di Trento, una condotta penalmente sanzionata dalla legge statale, difetterebbe, in capo alle persone sottoposte a giudizio, l’elemento psicologico del reato;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice rimettente osserva che le denunciate disposizioni si pongono in contrasto, anzitutto, con l’art. 25 della Costituzione, sottraendo al regime sanzionatorio penale condotte che ¾ in base alle leggi statali e, segnatamente, agli artt. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) nonché 21 e 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ¾ costituiscono reato;

che, ad avviso del rimettente, sarebbe in pari tempo leso l’art. 3 della Costituzione, a causa dell’ingiustificata disparità di trattamento tra i cittadini, i quali, per una medesima condotta, sono assoggettati a sanzione penale in tutto il territorio dello Stato, compreso il territorio della Provincia autonoma di Trento destinato a parco nazionale, mentre non lo sono nel territorio della stessa Provincia destinato a parco provinciale;

che è intervenuta in giudizio la Provincia autonoma di Trento, concludendo per l’infondatezza e per l’inammissibilità della questione;

che è intervenuta, altresì, l’associazione PAN E.P.P.A.A. (Ente provinciale protezione animali e ambiente), che ha concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni denunciate.

Considerato che, preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità dell'intervento della predetta associazione PAN E.P.P.A.A., in quanto titolare di un generico interesse di fatto a vedere accolta la questione, non sufficiente a legittimare l'intervento stesso, il quale, come la Corte ha già avuto occasione di affermare, deve basarsi sulla configurabilità di una situazione individualizzata, riconoscibile solo quando l'esito del giudizio di costituzionalità sia destinato ad incidere direttamente su una posizione giuridica propria della parte intervenuta (vedi ordinanza n. 129 del 1998 e sentenza n. 421 del 1995);

che, sempre in via preliminare, occorre considerare che la seconda delle censurate disposizioni ¾ e cioè l’art. 8, comma 1, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, come modificato dall’art. 5 della legge provinciale 26 agosto 1994, n. 2 ¾ ha subito una successiva modifica, non considerata dal rimettente, e cioè quella ad essa apportata dall'art. 30 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4 (Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1994 e pluriennale 1994-1996 della Provincia autonoma di Trento);

che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il giudice rimettente ha l'onere di specificare in modo rigoroso i motivi della perdurante rilevanza della questione, qualora, anteriormente alla proposizione della stessa, la norma censurata sia stata abrogata o modificata (ex plurimis, ordinanze n. 216 del 2000; n. 162, n. 53 e n. 52 del 1999);

che il giudice a quo non ha assolto siffatto onere, in quanto l'ordinanza di rimessione non contiene nessuna valutazione in ordine all'influenza sul giudizio principale della legge sopravvenuta (ancorché anteriore al suo provvedimento), sicché la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 1988, n. 18 (Ordinamento dei parchi naturali) e dell’art. 8, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia), come modificato dall’art. 5 della legge della Provincia autonoma di Trento 26 agosto 1994, n. 2 (Modifiche alla legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia"), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione, dal Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cles, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in cancelleria il 2 novembre 2000.