Ordinanza n. 358/2000

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ORDINANZA N. 358

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI 

- Massimo VARI 

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA 

- Gustavo ZAGREBELSKY 

- Valerio ONIDA 

- Fernanda CONTRI 

- Guido NEPPI MODONA 

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI 

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, primo comma, della legge 20 novembre 1982 n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), promosso con ordinanza emessa il 19 luglio 1999 dal Giudice di pace di Napoli nel procedimento civile tra Rossi Pietro e Del Luca Giuseppe ed altro, iscritta al n 138 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell’anno 2000.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2000 il Giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Giudice di pace di Napoli, investito della decisione di una causa avente ad oggetto una richiesta di risarcimento danni da responsabilità civile derivante

dalla circolazione di veicoli, con ordinanza emessa il 19 luglio 1999 e pervenuta alla Corte il 10 marzo 2000 ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 20 novembre 1982 n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) nella parte in cui non prevede che le formalità disciplinate da tale legge si applichino anche agli atti che costituiscono il presupposto di un'azione giudiziaria;

che il giudizio in corso davanti al giudice rimettente è stato promosso dal proprietario di un autoveicolo nei confronti del proprietario e del conducente di un autocarro che aveva causato danni alla sua vettura;

che, come risulta dall'ordinanza di rimessione, l'attore aveva provveduto ad inviare, prima della citazione, una lettera raccomandata al proprietario dell'autocarro investitore, chiedendogli fra l'altro di comunicargli il nominativo della sua impresa assicuratrice al fine di poter convenire direttamente la stessa in giudizio ai sensi dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti);

che la missiva era stata restituita al mittente "per compiuta giacenza", motivo per il quale l'attore non aveva potuto convenire direttamente in giudizio la impresa assicuratrice;

che, secondo il giudice a quo, alla luce della sentenza della Corte n. 346 del 1998, vi sarebbe un'evidente "disparità di trattamento riservata al destinatario della raccomandata spedita in ottemperanza all'art. 22 legge 990/69" rispetto al destinatario di una notificazione effettuata a mezzo posta ai sensi della legge n. 890 del 1982, la cui disciplina non sarebbe "completa" non contemplando, accanto agli atti giudiziari in senso proprio, anche gli atti che costituiscono "presupposto e condizione dell'azione processuale";

che, ad avviso del rimettente, l'applicazione della disciplina postale alle raccomandate di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969 non consente all'assicurato, nel caso di restituzione del plico "per compiuta giacenza", di avvalersi della propria copertura assicurativa, con ciò svuotando di contenuto le norme che prevedono l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione, con conseguente aumento del contenzioso civile;

che il rimettente assume la violazione dell'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento che la norma creerebbe tra i destinatari di notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari ed i destinatari di raccomandate inviate ai sensi dell'art. 22 della legge n. 990 del 1969, e dell'art. 24 Cost., per la limitazione che ciò determinerebbe al diritto di difesa dei cittadini;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione inammissibile o infondata.

Considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la questione di legittimità costituzionale, per essere ammissibile, deve essere sollevata con ordinanza che contenga una puntuale e specifica motivazione in ordine alla rilevanza della stessa nel giudizio a quo (cfr. le ordinanze nn. 317, 440 e 450 del 1999);

che, nel caso di specie, l'ordinanza del Giudice di pace di Napoli è del tutto priva di motivazione sul punto, non specificando le ragioni per le quali la definizione del giudizio in corso davanti al rimettente dipenderebbe dalla risoluzione della questione rimessa alla Corte ed essendo la rilevanza affermata solo in modo apodittico;

che perciò la questione sollevata risulta manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Napoli con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2000.