Ordinanza n. 208/2000

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ORDINANZA N. 208

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 21 maggio 1955, n. 463 (Provvedimenti per la costruzione di autostrade e strade e modifiche alle tasse automobilistiche), promosso con ordinanza emessa il 21 luglio 1998 dal Giudice di pace di Roma nel procedimento civile tra Marcello Marini e la Società Autostrade Romane ed Abruzzesi s.p.a., iscritta al n. 47 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1999.

  Visti gli atti di costituzione della SARA s.p.a. e di Marcello Marini, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2000 il Giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che con l’ordinanza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Roma, nel corso di un giudizio instaurato da Marcello Marini contro la s.p.a SARA, quale concessionaria della gestione dell’autostrada Roma-L’Aquila, ha sollevato questione di costituzionalità della legge 21 maggio 1955, n. 463 (Provvedimenti per la costruzione di autostrade e strade e modifiche alle tasse automobilistiche), <<nella parte in cui non dispone .. di reperire i mezzi finanziari necessari per provvedere alla costruzione e alla manutenzione delle ivi previste autostrade con procedure di esazione diverse da quelle in atto presso le barriere poste nei .. "caselli autostradali".. dove viene riscosso il "diritto di pedaggio", in quanto>> l’esistenza di tali barriere determinerebbe <<serio intralcio alla circolazione degli autoveicoli sulle autostrade stesse, con potenziale pericolo, durante la canicola estiva, attese le lunghe soste forzate, per la salute delle persone a bordo>> degli autoveicoli;

che la questione è stata sollevata per la pretesa violazione degli artt. 3, primo comma, 16, primo comma, 32, primo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha sostenuto l'infondatezza della questione, sia per la mancata indicazione della specifica norma di cui si dubita la costituzionalità, sia perché nella legge denunciata non vi sarebbero riferimenti al c.d. pedaggio autostradale, sia per essere non pertinenti i parametri costituzionali dei quali si è lamentata la violazione, sia infine per l’irrilevanza della questione con riguardo al giudizio a quo;

che si è costituita tardivamente la parte attrice del giudizio a quo;

che si è costituita tempestivamente la parte convenuta di quel giudizio, sostenendo, sia l’irrilevanza della questione, in quanto l’invocata esclusione dell’effettuazione della riscossione del pedaggio mediante barriere, sarebbe ininfluente ai fini della decisione (che avrebbe ad oggetto una domanda intesa ad ottenere il <<risarcimento>> di pedaggi pagati dall’attore alla SARA nonché di danni da liquidarsi equitativamente), sia l’inammissibilità della questione per non essere stata individuata la norma lesiva dei parametri costituzionali invocati.

Considerato che - come evidenziano l’espresso riferimento alla legge 21 maggio 1955, n. 463 e l’assenza di individuazione di specifiche norme della stessa - la questione è prospettata in ordine a tutte le disposizioni in essa contenute, e quindi è riferita all’intero testo legislativo, senza che si sostenga in alcun modo che la lamentata violazione della Costituzione discenda da esso nel suo complesso;

che, pertanto, la questione di costituzionalità, in base a consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex multis cfr. l’ordinanza n. 185 del 1996), si deve reputare manifestamente inammissibile, in quanto il giudice a quo - fuori del caso in cui argomenti che il vulnus derivi da un intero corpus normativo - è tenuto ad individuare la norma o la parte di essa la cui presenza nell’ordinamento determinerebbe la lamentata lesione della Costituzione;

che restano assorbite le questioni preliminari sollevate dalla parte privata costituita.

 Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 21 maggio 1955, n. 463 (Provvedimenti per la costruzione di autostrade e strade e modifiche alle tasse automobilistiche), sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 16, primo comma, 32, primo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Roma, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in cancelleria il 16 giugno 2000.