Ordinanza n. 194/2000

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ORDINANZA N. 194

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 26, 27 e 34, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1998 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Sezione II Bis, sul ricorso proposto dalla Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. contro l’Ente Poste Italiane ed altri, iscritta al n. 886 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell’anno 1998.

Visto l’atto di costituzione delle Poste Italiane S.p.A. nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica dell’11 aprile 2000 il Giudice relatore Massimo Vari;

uditi gli Avvocati Concetta Marrari, Mario Caldarera ed Emiliano Amato per le Poste Italiane S.p.A. e l’Avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che ¾ nel corso di un giudizio per l'annullamento della delibera n. 14 del 1996, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Ente Poste Italiane aveva determinato le nuove tariffe di spedizione delle stampe periodiche in abbonamento postale ¾ il TAR Lazio, con ordinanza del 12 marzo 1998 (R.O. n. 886 del 1998), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 26, 27 e 34, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), per violazione degli artt. 3, 9, primo comma, e 21 della Costituzione;

che il giudice rimettente censura "l'intrinseca irragionevolezza" della disciplina contenuta nelle disposizioni denunciate, a causa della discriminazione operata tra le pubblicazioni di cui ai commi 26 e 27 dell'art. 2, che vengono a godere di nuovi benefici tariffari su di una base di costi già "abbattuta" da benefici previgenti, indirettamente reintrodotti, e le pubblicazioni ricadenti nel cosiddetto regime libero, per le quali nessuno di tali benefici viene previsto;

che ne risulterebbero penalizzate, secondo l’ordinanza, numerosissime pubblicazioni edite a cura di banche, ordini e rappresentanze di categorie professionali e lavorative, o altri privati imprenditori, "intenzionati a diffondere gratuitamente informazioni di interesse per il settore di appartenenza, e quindi di carattere tecnico, scientifico, culturale, economico e così via", ma che proprio per l'assenza di abbonamenti stipulati a titolo oneroso non possono beneficiare ¾ a differenza di quelle contemplate dal comma 26 ¾ delle agevolazioni postali ivi previste, con un notevole aggravio dei costi; aggravio che sarebbe stato riconosciuto dalla stessa più recente legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che ha, infatti, avvertito l'esigenza di ridisciplinare la materia;

che a censure non dissimili ¾ sempre secondo il TAR rimettente ¾ si presterebbe la disciplina prevista per il cosiddetto regime libero, se posta a raffronto con il fortissimo beneficio (75% di riduzione della tariffa già scontata) previsto dal comma 27 sia "per il bollettino parrocchiale a carattere postulatorio che per la ricca fondazione, mentre su istituti bancari, ordini professionali e piccole case editrici" ricadono "maggiorazioni superiori al 200% rispetto al passato, per l'invio di pubblicazioni di contenuto non dissimile, in molti casi", da quello di cui alle pubblicazioni che godono delle agevolazioni in questione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile ed infondata;

che si è costituita in giudizio la Società Poste Italiane, chiedendo che la questione venga disattesa in quanto irrilevante e manifestamente infondata;

che, con memorie illustrative depositate in prossimità dell'udienza, sia la Società Poste Italiane che l'Avvocatura dello Stato hanno, argomentatamente, ribadito le conclusioni in precedenza rassegnate.

Considerato, quanto alla denunciata violazione dell'art. 3 della Costituzione, che, in base alla giurisprudenza di questa Corte, l’estensione di agevolazioni a categorie di soggetti non contemplate dalla disciplina di favore può ritenersi costituzionalmente necessitata solo ove, accertata la piena omogeneità delle situazioni poste a raffronto, lo esiga il tertium comparationis;

che, nella specie, tale omogeneità va esclusa, in quanto, come lo stesso rimettente rileva, le imprese rientranti nel cosiddetto regime libero sono prive dei seguenti requisiti (rispettivamente previsti nei commi 26 e 27 dell'art. 2 della legge): abbonamenti stipulati a titolo oneroso dai destinatari, ovvero identificazione con i soggetti di cui ai capi II e III del titolo II del libro I del codice civile (associazioni e fondazioni, associazioni non riconosciute e comitati senza scopo di lucro);

che, in particolare, quanto al comma 26 dell’art. 2 della legge n. 549 del 1995, l’impossibilità di assumere a tertium comparationis la disciplina ivi prevista discende dal fatto che le imprese assoggettate al cosiddetto regime libero, rinunciando volontariamente alla vendita del prodotto editoriale, dimostrano, con tale scelta, di non trovarsi, diversamente da quelle sovvenzionate, nelle condizioni per avere bisogno di particolari benefici a carico dell’Erario;

che, analogamente, va rilevata l'inconferenza del richiamo alla disciplina di favore posta dal comma 27 dell’art. 2 della predetta legge n. 549 del 1995, la quale si spiega con la particolare natura ed il rilievo sociale dell’attività dei soggetti chiamati a fruire del beneficio;

che, pertanto, mentre è da escludere la violazione dell’art. 3 della Costituzione, non risultano incisi nemmeno gli altri due parametri invocati (art. 9, primo comma, e 21), la cui lesione viene prospettata dal rimettente come conseguenza indiretta della violazione del medesimo art. 3;

che, in ragione di quanto sopra, la questione è manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 26, 27 e 34, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9, primo comma, e 21 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Sezione II Bis, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2000

Cesare MIRABELLI, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in cancelleria il 13 giugno 2000