Ordinanza n. 152/2000

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ORDINANZA N. 152

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI                           

- Fernando SANTOSUOSSO               

- Massimo VARI                      

- Cesare RUPERTO                            

- Riccardo CHIEPPA                         

- Gustavo ZAGREBELSKY              

- Valerio ONIDA                                

- Carlo MEZZANOTTE           

- Fernanda CONTRI                           

- Guido NEPPI MODONA                

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI                           

- Franco BILE                        

- Giovanni Maria FLICK                                

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 641, 645 e 447 bis del codice di procedura civile in relazione all'art. 8, secondo comma, numero 3, stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 15 giugno 1998 dal Pretore di Siracusa nel procedimento civile vertente tra Liistro Vincenzo e l'AGIP Petroli S.p.A., iscritta al n. 780 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione dell'Agip Petroli s.p.a. nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 2000 il Giudice relatore Fernanda Contri;

udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.             

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile il Pretore di Siracusa, con ordinanza emessa il 15 giugno 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 641, 645 e 447-bis - in relazione all’art. 8, secondo comma, numero 3) - del codice di procedura civile;

che nella causa pendente davanti al giudice a quo, a seguito della notifica di un decreto ingiuntivo per il pagamento di canoni di locazione, il debitore ingiunto ha proposto opposizione, anzichè con ricorso, con atto di citazione depositato in cancelleria oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto, e di cui controparte ha eccepito la tardività;

che il Pretore di Siracusa osserva che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l’opposizione a decreto ingiuntivo nelle materie soggette al rito del lavoro deve essere proposta con ricorso da depositarsi in cancelleria entro quaranta giorni dalla notificazione del decreto e che, qualora l’opposizione venga erroneamente proposta con citazione, essa é parimenti valida, purchè l’atto venga depositato in cancelleria entro detto termine;

che secondo il rimettente, mentre il debitore ingiunto per un credito di lavoro può agevolmente individuare il rito applicabile al giudizio di opposizione - dal momento che il pretore, quando esercita le funzioni di giudice del lavoro, avrebbe una "soggettività" distinta da quella del pretore ordinario - la medesima individuazione non sarebbe altrettanto agevole nelle altre materie alle quali si applica lo stesso rito, non essendovi in questi casi un giudice addetto in via esclusiva alla materia, e non essendo prescritta una particolare forma del provvedimento;

che, ad avviso del giudice a quo, le norme impugnate si porrebbero in contrasto con l’art. 24 Cost., nella parte in cui non prevedono che il decreto ingiuntivo - emesso nelle materie di cui all’art. 8, secondo comma, numero 3), cod. proc. civ. - debba indicare che l’opposizione si propone con ricorso da depositare nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto;

che il rimettente ravvisa inoltre una violazione del principio di eguaglianza, in quanto nelle materie soggette al rito del lavoro il debitore ingiunto sarebbe esposto ad una pronuncia di esecutività del decreto, qualora notifichi tempestivamente l’opposizione ma depositi gli atti oltre il termine di quaranta giorni, mentre il debitore ingiunto per il pagamento di altri crediti, dopo aver notificato l’opposizione, disporrebbe di un ulteriore termine per costituirsi;

che il Pretore di Siracusa assume infine che le norme impugnate sarebbero in contrasto anche con l’art. 97 della Costituzione, poichè la previsione della emissione di un provvedimento giurisdizionale, rispetto al quale sia incerto il mezzo di impugnazione esperibile, non sarebbe conforme al principio del buon andamento dell’amministrazione della giustizia;

che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione infondata;

che secondo l’Avvocatura la violazione dell’art. 24 della Costituzione non sussisterebbe, dal momento che l’individuazione e la qualificazione del rapporto da cui nasce il credito, e quindi del rito applicabile all’opposizione, é attività tipica dell’avvocato, il quale é in condizione di desumere la causa petendi non solo dal decreto ingiuntivo ma anche dal ricorso dell’istante, notificato in uno con lo stesso;

che, per quanto concerne la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, secondo la difesa erariale l’individuazione delle materie da trattare col rito del lavoro implicherebbe scelte ampiamente discrezionali del legislatore, dovendosi altresì escludere profili di manifesta irrazionalità o di ingiustificata disparità di trattamento nell’applicazione di tale rito alle controversie relative alle locazioni;

che si é costituita nel presente giudizio la parte convenuta in opposizione nel giudizio a quo, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione manifestamente infondata;

che ad avviso della parte privata la specialità della materia giustificherebbe la specialità della procedura, non potendosi perciò ipotizzare alcuna violazione degli artt. 3 24 e 97 Cost., non essendo, in particolare, nella specie ravvisabile una qualche violazione di principi inerenti all’organizzazione degli uffici pubblici;

che la parte privata ha ricordato infine come la giurisprudenza abbia sempre ammesso la sanatoria dell’opposizione proposta con citazione, purchè l’atto venga depositato in cancelleria entro quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, ciò che nel caso concreto non é avvenuto.

Considerato che il Pretore di Siracusa sollecita alla Corte una pronuncia additiva delle norme del codice di procedura civile che, nel caso dei decreti ingiuntivi concessi in materia di locazione e quindi soggetti al rito del lavoro, espressamente preveda che l'opposizione sia proposta con ricorso da depositarsi nella cancelleria del giudice nel termine di quaranta giorni dalla notificazione;

che la giurisprudenza di legittimità e di merito é da tempo assolutamente ferma nel considerare che l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per crediti di lavoro deve essere proposta con ricorso e che, qualora essa sia erroneamente proposta con citazione, questa in tanto può produrre gli effetti del ricorso in quanto venga depositata in cancelleria nel termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ., non essendo sufficiente che, entro il suddetto termine, sia avvenuta la sola notificazione;

che il suddetto consolidato orientamento giurisprudenziale, formatosi in materia di controversie di lavoro e previdenziali in senso stretto, ha trovato conferma anche nella materia delle locazioni alla quale, in forza dell'espresso richiamo di cui all'art. 447-bis - introdotto dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 -, si applica il medesimo rito;

che questa Corte ha già affermato che la diversa disciplina dell'opposizione a decreto ingiuntivo nel rito ordinario ed in quello di lavoro é giustificata e non irragionevole, essendo finalizzata alla concentrazione della trattazione ed alla immediatezza della pronuncia (ordinanza n. 936 del 1988); che il principio della legale conoscenza delle norme nulla ha da vedere con il principio di eguaglianza e con la tutela del diritto di difesa, e ancora che a maggior ragione esso non può non valere quando la parte si avvalga, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, del necessario patrocinio del difensore, ben in grado di desumere la causa petendi dagli atti notificati alla parte (cfr. le sentenze n. 347 del 1987 e n. 61 del 1980);

che, in ordine alla dedotta violazione dell'art. 97 Cost., la giurisprudenza di questa Corte é costante nel ritenere che il principio del buon andamento e della imparzialità dell’amministrazione, pur potendo riferirsi anche agli organi dell’amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti l’ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l’aspetto amministrativo, mentre é del tutto estraneo all’esercizio della funzione giurisdizionale (cfr. da ultimo, l'ordinanza n. 30 del 2000, e le sentenze n. 281 del 1995 e n. 376 del 1993);

che la questione risulta perciò manifestamente infondata sotto ogni profilo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 641, 645 e 447-bis, in relazione all’art. 8, secondo comma, numero 3) del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione dal Pretore di Siracusa, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Depositata in cancelleria il 24 maggio 2000.