Ordinanza n. 139/2000

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 139

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 8 ottobre 1984, n. 658 (Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti); degli artt. 1, commi 3, 5, 5-bis e 5-ter, e 2, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19; dell'art. 1, comma 3-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 1997 (Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale amministrativo della Corte dei conti), promosso con ordinanza emessa il 29 settembre 1998 dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta, nel giudizio di responsabilità instaurato nei confronti di componenti della Giunta regionale, iscritta al n. 882 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1998.

 Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 2000 il Giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con ordinanza del 29 settembre 1998 (R.O. n. 882 del 1998), la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta ha sollevato, nel corso di un giudizio di responsabilità instaurato nei confronti di componenti della Giunta regionale, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 8 ottobre 1984, n. 658 (Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti) e dell'art. 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 19 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti);

che la seconda delle menzionate disposizioni (da intendere più esattamente come art. 1, comma 3, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge n. 19 del 1994), nel prevedere l'applicazione a tutte le Sezioni regionali della Corte dei conti delle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 5, 6, 9 e 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658, sarebbe, ad avviso del rimettente, illegittima per le stesse ragioni per le quali fu dichiarato incostituzionale l'art. 5 del d.P.R. 29 aprile 1982, n. 240 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna concernenti istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti). Tale illegittimità affliggerebbe, conseguentemente, anche l'art. 5 della legge n. 658 del 1984;

che l'ordinanza denuncia, altresì, l'art. 2, comma 2, della stessa legge (recte: art. 2, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella menzionata legge n. 19 del 1994), unitamente all'art. 1, comma 3-bis, del decreto-legge 27 (recte: 23) ottobre 1996, n. 543 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639, per violazione degli artt. 24, secondo comma, 97, 100, ultimo comma, e 125 della Costituzione;

che, a tale ultimo riguardo, l'ordinanza ¾ dopo aver rilevato che il menzionato art. 1, comma 3-bis, del decreto-legge n. 543 del 1996 prevede che, prima di emettere l'atto di citazione, il Procuratore regionale invita il presunto responsabile a depositare le proprie deduzioni, potendo, altresì, "disporre l'archiviazione senza nessun riscontro da parte del giudice" ¾ osserva che l'istituzione del Procuratore regionale con poteri di controllo sugli atti della Regione viola il sistema autonomistico giacché:

1) l'altro magistrato addetto all'ufficio del Procuratore regionale "dipende esclusivamente da questo";

2) il Procuratore regionale può ricorrere in appello alle Sezioni centrali, sostenere presso queste le funzioni di Vice Procuratore generale e, nel caso di rinvio alla Sezione regionale, sostenere nuovamente le funzioni di Procuratore regionale;

che viene, al tempo stesso, sollevata questione di legittimità costituzionale:

a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 1997 (Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale amministrativo della Corte dei conti), per violazione degli artt. 70, 81, terzo (recte: quarto) comma, e 97 della Costituzione;

b) dell'art. 1, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 19 (recte: art. 1, comma 5, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella menzionata legge n. 19 del 1994) e dei commi 5-bis e 5-ter aggiunti a detto articolo dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), che, nel prevedere l'appello avverso le sentenze delle Sezioni giurisdizionali regionali, si porrebbero in contrasto con gli artt. 111, terzo comma, e 125, secondo comma, della Costituzione.

Considerato che il giudice a quo solleva le sopra riferite questioni con ordinanza priva, nel suo complesso, degli elementi idonei a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale, quanto alla necessaria motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle questioni stesse;

che, in particolare, nel caso della denunciata illegittimità dell' art. 8 della legge n. 658 del 1984 e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 453 del 1993, il rimettente si limita a motivare ob relationem, senza neppure indicare i parametri;

che, quanto alle altre questioni sollevate, l’ordinanza, invero non del tutto chiara e puntuale nelle sue argomentazioni, non soddisfa quell’obbligo di adeguata motivazione, in ordine sia alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza delle proposte censure, al quale il rimettente è tenuto, onde consentire a questa Corte il necessario controllo sulla sussistenza delle condizioni di proponibilità delle questioni stesse;

che, in ordine alla questione investente il d.P.C.m. 28 aprile 1997, il rimettente non considera, oltre tutto, che si tratta di provvedimento che non rientra tra gli atti aventi forza di legge e che non è perciò suscettibile del sindacato previsto dall’art. 134 della Costituzione;

che, pertanto, tutte le questioni vanno dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di costituzionalità:

¾ dell’art. 5 della legge 8 ottobre 1984, n. 658 (Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti) e dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19;

¾ dell’art. 1, comma 5, del citato decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella menzionata legge n. 19 del 1994 e dei commi 5-bis e 5-ter aggiunti a detto articolo dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), proposta in riferimento agli artt. 111, terzo (ora ultimo) comma, e 125, secondo comma, della Costituzione;

¾ dell’art. 2, comma 2, del predetto decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella menzionata legge n. 19 del 1994 nonché dell'art. 1, comma 3-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639, proposta in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 97, 100, ultimo comma, e 125 della Costituzione;

¾ del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 1997 (Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale amministrativo della Corte dei conti), proposta in riferimento agli artt. 70, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione; questioni sollevate tutte dalla Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Valle d’Aosta, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in cancelleria il 16 maggio 2000.