Sentenza n. 98/2000

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SENTENZA N. 98

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 154, e 3, comma 216, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, e dell’art. 7 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l’anno 1997”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, promossi con due ricorsi della Regione Siciliana, notificati rispettivamente il 27 gennaio e il 27 marzo 1997, depositati in Cancelleria, rispettivamente, il 30 gennaio ed il 7 aprile 1997, ed iscritti ai nn. 18 e 32 del registro ricorsi 1997.

 Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

 udito nell’udienza pubblica del 7 marzo 2000 il Giudice relatore Valerio Onida;

 uditi gli avvocati Franco Castaldi, Giovanni Lo Bue e Francesco Torre per la Regione Siciliana e l’avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato il 27 gennaio e depositato il 30 gennaio 1997 (Reg. ric. n. 18 del 1997) la Regione Siciliana ha impugnato, in riferimento agli articoli 14, lettera r, 17, lettera d, 20, 21, terzo comma, e 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione in materia di pubblica istruzione e in materia finanziaria, gli articoli 1, comma 85, 2, comma 154, e 3, commi 158 e 216, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

A seguito dell’udienza pubblica del 26 gennaio 1999 questa Corte ha deciso, con sentenza n. 111 del 1999, oltre ad un profilo comune di illegittimità costituzionale sollevato dalla ricorrente nei confronti di tutte le disposizioni impugnate, le questioni specifiche sollevate nei confronti dell’art. 1, comma 85, e dell’art. 3, comma 158. Il giudizio è proseguito quindi limitatamente alle specifiche questioni di legittimità costituzionale, sollevate con il terzo motivo del ricorso, nei confronti dell’art. 2, comma 154, e dell’art. 3, comma 216, della stessa legge n. 662 del 1996, in riferimento all’art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, nonché ai principi di certezza del diritto e di leale cooperazione.

Si tratta di due disposizioni di tenore simile, che riservano all’erario, rispettivamente, le entrate derivanti dai commi da 133 a 165 dell’art. 2, e le entrate derivanti dalla legge n. 662 nella sua globalità, destinandole a concorrere “alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria”, e stabiliscono che con decreto del Ministro delle finanze (per il solo art. 2, comma 154, di concerto con il Ministro del tesoro) “sono definite, ove necessarie, le modalità” di attuazione di quanto previsto negli stessi commi in questione.

La ricorrente osserva che la legge n. 662 contiene, oltre a diverse disposizioni che istituiscono nuovi tributi, sostituiscono imposte esistenti con altro tipo di imposizioni, ed elevano aliquote di tributi, interventi molteplici e di varia natura caratterizzati dall’apparente intento di ridisegnare fattispecie tributarie, cause di detrazione o di deduzione, o di allargare la base imponibile (ad esempio attraverso l’aumento delle rendite catastali), ma sostanzialmente rivolti a procurare, in “forme trasversali”, maggiori entrate.

Tali interventi sulla base imponibile di tributi esistenti, che consentono l’acquisizione di maggiori entrate, non darebbero però luogo a quelle “nuove entrate tributarie” che l’art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nell’attribuire alla Regione la spettanza delle entrate tributarie erariali (salvo alcune eccezioni) riscosse nel suo territorio, consente di riservare allo Stato con apposite leggi, che le destinino al soddisfacimento di particolari finalità specificate nelle leggi medesime. Nuove entrate tributarie, a questi fini, sarebbero solo, secondo la ricorrente, quelle derivanti dalla istituzione di nuovi tributi o dall’incremento delle aliquote di tributi preesistenti: non ricorrendo, nella specie, tali ipotesi, la devoluzione allo Stato dei maggiori proventi sarebbe illegittima.

Lamenta la ricorrente che nelle norme impugnate non vi è alcuna indicazione dei criteri per distinguere i proventi nuovi da ciò che nuovo non è, limitandosi esse a rinviare ad un decreto ministeriale la indicazione dei criteri selettivi: si impedirebbe così il controllo sul corretto esercizio della deroga, e verrebbe meno la prevedibilità delle relative decisioni, con violazione della certezza del diritto. Per aversi tutela effettiva, occorrerebbe che le norme fossero sufficientemente precise e dettagliate, nonché ancorate a precisi indicatori quantitativi.

Il vulnus al principio di leale cooperazione sarebbe ancora più grave per non essersi prevista alcuna forma di partecipazione e consultazione della Regione nella determinazione dei maggiori proventi derivanti dagli interventi in parola. La Regione sarebbe stata totalmente ignorata, in quanto il Presidente della Regione non sarebbe stato invitato al Consiglio dei ministri in cui si è discussa e approvata la normativa in questione, e il decreto ministeriale verrebbe a determinare discrezionalmente, senza alcuna partecipazione della Regione, il quantum dei maggiori proventi riservati allo Stato.

2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi nel giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso, osserva, in ordine alle censure qui esaminate, che questa Corte, nella sentenza n. 429 del 1996, ha giudicato infondato il dubbio di legittimità costituzionale che investiva una clausola legislativa (art. 3, comma 241, della legge n. 549 del 1995) identica a quella contenuta nell’art. 3, comma 216, della legge impugnata, e ha precisato che il requisito della novità dell’entrata può ritenersi soddisfatto anche con riferimento ad entrate derivanti dall’aumento delle aliquote di tributi preesistenti.

Le norme della legge n. 662 del 1996, inoltre, solo in parte determinerebbero entrate aggiuntive relative a tributi preesistenti, mediante la rimodulazione di una serie di imposte erariali attraverso l’accorpamento delle aliquote; per il resto prevederebbero nuovi tributi strutturalmente destinati alle Regioni, come l’IRAP e l’addizionale regionale all’IRPEF, ovvero nuovi tributi erariali specificamente destinati al perseguimento delle linee di politica economica e finanziaria in vista della partecipazione dell’Italia all’Unione monetaria europea (c.d. contributo per l’Europa).

3.– Con ordinanza in data 11-22 febbraio 1999, la Corte ha disposto l’acquisizione in via istruttoria di informazioni e documenti circa l’attuazione e gli effetti finanziari delle clausole legislative impugnate.

Le relazioni dei Ministeri competenti e la documentazione prodotta sia dall’amministrazione centrale, sia dalla Regione, hanno consentito di accertare che l’attuazione in via amministrativa delle clausole di riserva di entrate all’erario, contenute nelle norme impugnate, è avvenuta (per la legge n. 662 del 1996 con riguardo ad una sola parte delle disposizioni da cui derivano maggiori entrate, con esclusione delle disposizioni destinate ad essere attuate con atti di legislazione delegata) con il decreto del Ministro delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, in data 23 dicembre 1997 (Modalità di attuazione delle riserve all’erario dal 1° gennaio 1997 del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate finanziarie della Regione Sicilia, emanati dal 1992), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 1998, che ha provveduto contestualmente all’attuazione anche di altre analoghe clausole di riserva di entrate, disposte da provvedimenti legislativi succedutisi dal 1992 al 1997, per quanto riguarda i gettiti relativi agli anni 1997 e seguenti. In particolare, si è provveduto a stimare – principalmente sulla scorta delle relazioni tecniche che accompagnavano i disegni di legge – il maggior gettito atteso in ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, dall’applicazione delle singole disposizioni delle leggi da cui derivano nuove entrate, calcolando poi l’incidenza percentuale di tale gettito sul gettito totale a livello nazionale, relativo alle singole voci di entrata – definite per singoli capitoli e articoli del bilancio dello Stato – previste nel relativo esercizio; tale percentuale di incidenza è stata applicata alle corrispondenti voci di entrata del bilancio della Regione Siciliana, sulla base delle riscossioni del 1997 e di stime effettuate per il 1998 e il 1999, per determinare l’importo riservato, per ogni voce, all’erario. Si è poi disposto che gli incaricati della riscossione, per le operazioni eseguite nel territorio della Regione Siciliana in ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, versino all’erario gli importi corrispondenti alle percentuali di incidenza predette, e alla Regione gli importi residui (art. 2 del d.m. 23 dicembre 1997); che per gli anni 2000 e seguenti sia versata all’erario la percentuale prevista per il 1999 (art. 3); e si è previsto che i versamenti effettuati con l’applicazione delle predette percentuali possano essere oggetto di conguaglio sulla base di un aggiornamento di dette percentuali, ottenuto utilizzando i dati definitivi dei singoli capitoli di bilancio risultanti dal rendiconto generale dello Stato per ciascun anno: conguaglio da effettuare secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del Tesoro, al momento della determinazione delle percentuali definitive da utilizzare (art. 4).

4.– Con ricorso notificato il 27 marzo e depositato il 7 aprile 1997 (Reg. ric. 32 del 1997), la Regione siciliana ha proposto due questioni di legittimità costituzionale riguardanti, rispettivamente, l’art. 5, comma 1, lettera a, e l’art. 7 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l’anno 1997), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, entrambi impugnati per contrasto con l’art. 36 dello statuto speciale e con le relative norme di attuazione in materia finanziaria di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonché con il principio di leale collaborazione fra Stato e Regione.

A seguito dell’udienza del 9 marzo 1999, la prima di dette questioni è stata decisa dalla Corte con la sentenza n. 186 del 1999: il giudizio è dunque proseguito con riguardo solo alla seconda questione.

L’art. 7 del decreto legge n. 669 del 1996 dispone la riserva a favore dell’erario delle entrate derivanti dal decreto medesimo, che vengono destinate a finalità di copertura degli oneri per il debito pubblico e di riequilibrio del bilancio statale.

La ricorrente afferma che varie disposizioni del capo I del decreto legge darebbero luogo a incrementi di entrate conseguenti non a nuove imposizioni o all’aumento delle aliquote di tributi esistenti, ma a semplici rimodulazioni della base imponibile di tributi, il cui gettito è devoluto alla Regione ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965. Tali incrementi non costituirebbero dunque “nuove entrate tributarie” suscettibili, secondo la previsione dello stesso art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, di essere riservate con legge all’erario per essere destinate “alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato”.

Mancando ogni indicazione dei criteri di selezione fra nuove entrate e ciò che non lo è, e limitandosi la norma impugnata a rinviare ad un successivo decreto ministeriale, verrebbe meno la possibilità di controllare il corretto uso della deroga al principio della devoluzione alla Regione Siciliana del gettito dei tributi erariali riscossi nel suo territorio, e verrebbe meno la prevedibilità delle decisioni ministeriali di applicazione, con violazione del principio di certezza del diritto. Per aversi effettiva tutela, occorrerebbe che le norme fossero sufficientemente precise e dettagliate, nonché ancorate a precisi indicatori quantitativi.

5.– Il Presidente del Consiglio, costituitosi nel giudizio per chiedere il rigetto del ricorso, osserva, quanto alla censura che investe l’art. 7 del decreto legge impugnato, che non sarebbe dato di comprendere quali siano le norme che comporterebbero entrate senza influire sulle aliquote tributarie. “Nuove entrate” suscettibili di essere riservate allo Stato, comunque, sarebbero tutte quelle che, modificando il meccanismo impositivo (base imponibile, aliquota, o altro), producono maggior gettito.

6.– Con ordinanza 22-31 marzo 1999 la Corte ha disposto in via istruttoria l’acquisizione di informazioni e documenti sull’attuazione e sugli effetti finanziari della norma impugnata, e di altre clausole legislative analoghe.

Sia il Presidente del Consiglio, sia la Regione hanno depositato una abbondante documentazione, che ha permesso di accertare come la clausola di riserva di entrate per cui è giudizio sia stata attuata, contestualmente a quelle analoghe contenute in altri provvedimenti legislativi emanati a partire dal 1992, con il decreto del Ministro delle finanze 22 dicembre 1997, di cui si è detto sopra, al n. 3.

7.– Nell’imminenza della nuova udienza del 7 marzo 2000, la difesa del Presidente del Consiglio ha depositato una memoria, nella quale afferma che rientrerebbero nella definizione di “nuove entrate tributarie” quelle conseguenti ad una “rimodulazione” dei vari elementi che integrano il rapporto tributario (fattispecie imponibile, base imponibile, esenzioni, deduzioni, detrazioni, modalità di accertamento e di definizione dello stesso, ecc.); e osserva che al decreto interministeriale è rimessa solo la determinazione concreta, oggettiva e vincolata della porzione di gettito spettante all’erario, attraverso un procedimento logico-matematico, così come sarebbe avvenuto nell’attuazione delle disposizioni denunciate.

Considerato in diritto

1.– I giudizi, aventi ad oggetto disposizioni di contenuto analogo, impugnate in relazione agli stessi parametri costituzionali, possono essere riuniti per essere decisi con unica pronunzia.

2.– Le questioni, ancora non decise, proposte con i due ricorsi della Regione Siciliana investono, rispettivamente, l’art. 2, comma 154, e l’art. 3, comma 216, della legge n. 662 del 1996 (Reg. ric. n. 18 del 1997), e l’art. 7 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1997 (Reg. ric. n. 32 del 1997): tutte e tre le norme dispongono la riserva a favore dell’erario delle entrate derivanti da altre disposizioni degli stessi provvedimenti legislativi impugnati, e vengono censurate in relazione all’art. 36 dello statuto speciale e alle norme di attuazione dello stesso, e in particolare all’art. 2, primo comma, seconda parte, del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, a tenore del quale fanno eccezione, rispetto alla regola della devoluzione alla Regione delle entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del territorio regionale, le “nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime”.

Le censure mosse dalla ricorrente fanno leva, da un lato, sull’assunto secondo cui potrebbero essere riservate allo Stato solo le nuove entrate conseguenti alla istituzione di nuovi tributi o all’aumento di aliquote di tributi esistenti, ma non le entrate derivanti da altri interventi legislativi incidenti sulla base imponibile e quindi sul gettito di tributi esistenti, onde sarebbero illegittime le norme impugnate che riservano all’erario, genericamente, le entrate derivanti dai due provvedimenti legislativi (art. 3, comma 216, della legge n. 662 del 1996; art. 7 del decreto legge n. 669 del 1996), o quelle derivanti da un gruppo di altre disposizioni della stessa legge (art. 2, comma 154, della legge n. 662 del 1996). Dall’altro lato, la ricorrente lamenta che le norme in questione, non precisando quali siano le entrate riservate, ma rinviando ad un decreto ministeriale, espongono la Regione ad incertezza circa le entrate ad essa spettanti, e contrastano altresì con il principio di leale collaborazione.

3.– Sotto il primo profilo, le questioni non sono fondate.

La Regione impugna le norme che dispongono la riserva di entrate all’erario, nella loro portata generale o generica, senza coinvolgere nell’impugnativa alcuna delle singole disposizioni delle stesse leggi, relative ad entrate che, secondo l’assunto della ricorrente, non potrebbero essere legittimamente riservate allo Stato. Ma le norme impugnate si limitano a riservare all’erario le entrate “derivanti” dalle altre disposizioni contenute negli stessi provvedimenti legislativi, cioè le entrate che trovano in essi la loro fonte (cfr. sentenza n. 198 del 1999), senza discostarsi in ciò da quanto appunto prevede l’art. 2, primo comma, seconda parte, del d.P.R. n. 1074 del 1965, a tenore del quale le singole leggi statali possono appunto destinare il gettito di “nuove entrate tributarie” a finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle stesse leggi. E non vi è dubbio che, come ammette la stessa ricorrente, i due provvedimenti legislativi siano volti proprio a procurare incrementi di entrate da destinare allo scopo di risanamento del bilancio statale. Da siffatte clausole non si desume affatto che il legislatore statale abbia considerato come “nuove entrate tributarie”, derivanti dalle stesse leggi, entrate cui invece non si possa riconoscere tale carattere. Esse, d’altra parte, non potrebbero che essere applicate in senso conforme a ciò che prevede la normativa di attuazione statutaria. Ove poi, in sede applicativa, sorgesse controversia circa il carattere di “nuova entrata tributaria” attribuibile a questo o a quel gettito, sarà in quella sede, e con gli strumenti ad essa appropriati – ivi compreso, se del caso, il conflitto di attribuzioni – che la Regione potrà difendere la propria autonomia finanziaria da eventuali illegittime lesioni.

4.– Sotto il secondo dei profili indicati, concernente il rinvio operato dalle disposizioni denunciate, per la definizione delle modalità della loro attuazione, ad un decreto interministeriale, la questione è invece fondata, nei limiti e nei termini di seguito specificati.

Le norme denunciate non possono intendersi – come vorrebbe la ricorrente – nel senso che esse attribuiscano ai Ministri la potestà di stabilire con discrezionalità quali fra le entrate derivanti dai provvedimenti legislativi vengono riservate all’erario: quasi che il legislatore avesse affidato al provvedimento amministrativo il compito di determinare l’ambito delle entrate riservate all’erario, ciò che invece solo la legge, secondo l’espressa previsione dell’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, può fare, destinando il gettito di tali entrate alle finalità specificate nella legge medesima.

In realtà il rinvio ad un decreto ministeriale concerne solo la definizione delle “modalità di attuazione” della clausola di riserva: cioè la statuizione dei criteri tecnici da adottare per determinare il gettito aggiuntivo derivante dalle altre disposizioni della legge, per definirne l’entità in ciascun esercizio finanziario, e per dividere operativamente il gettito riservato allo Stato da quello che resta attribuito alla Regione. Non a caso, le stesse norme impugnate rinviano al decreto per stabilire tali modalità solo “ove necessarie”: cioè in quanto il gettito aggiuntivo e riservato allo Stato non risulti già in base alle ordinarie emergenze contabili dei bilanci dello Stato e della Regione.

La determinazione del gettito riservato e l’applicazione della clausola di riserva sono agevoli quando si tratti di un tributo di nuova istituzione; e possono essere relativamente agevoli anche nel caso di semplici aumenti di aliquota di un tributo esistente, almeno quando l’aliquota prevista sia di tipo proporzionale. Quando invece le nuove entrate derivino da più complesse manovre sulle aliquote tributarie (per esempio, attraverso aumenti di alcune e contestuali diminuzioni di altre aliquote, o attraverso la ridefinizione della “curva” di aliquote di tipo progressivo, come avviene per l’IRPEF), ovvero da modifiche legislative incidenti, anziché sulle aliquote, sulla estensione della base imponibile dei tributi, la determinazione in concreto del gettito derivante dalle nuove norme, in ciascuno degli esercizi finanziari interessati, può non essere affatto agevole, e richiedere operazioni tecnicamente complesse di stima e di valutazione della provenienza del gettito medesimo.

La complessità tecnica di tali operazioni risulta confermata dalle relazioni dell’amministrazione finanziaria statale acquisite in via istruttoria, e dalla relativa documentazione allegata, nonché dalla analitica trattazione contenuta nello “Studio preliminare alla definizione dei pregressi rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Siciliana”, redatto dal presidente dell’apposito gruppo di lavoro costituito dal Governo, e pure acquisito agli atti a seguito dell’istruttoria. Essa risulta accresciuta quando le misure produttive di nuovo gettito siano previste da una molteplicità di provvedimenti legislativi e da una molteplicità di disposizioni contenute nella stessa legge che dispone la riserva delle entrate all’erario, incidenti su vari aspetti della normativa tributaria, secondo la tecnica, non priva di inconvenienti, delle leggi finanziarie o collegate che riuniscono in uno stesso testo legislativo un gran numero di norme unificate solo dalla finalità della “manovra” finanziaria attraverso di esse perseguita.

Non è in discussione la possibilità di ricorrere – in via generale, e salve le specificità delle singole fattispecie – a criteri presuntivi ragionevoli, fondati su stime attendibili, per l’attuazione pratica di siffatte previsioni (cfr. sentenza n. 253 del 1996). Ma proprio la necessità di operare complesse valutazioni tecnico-finanziarie per la corretta applicazione della riserva pone, dal punto di vista costituzionale, l’esigenza di un procedimento che non escluda la partecipazione della Regione, in forme adeguate al caso.

Le clausole di riserva di nuove entrate all’erario costituiscono infatti un meccanismo derogatorio, consentito al legislatore statale, rispetto al principio, sancito dalla norma di attuazione dello statuto, della attribuzione alla Regione dell’intero gettito dei tributi erariali (eccettuati alcuni) riscossi nell’ambito del territorio regionale; la loro attuazione incide pertanto direttamente sulla effettiva garanzia dell’autonomia finanziaria della Regione, oltre che sugli interessi attinenti alle specifiche finalità statali, alle quali sono destinate per legge le maggiori entrate. Il principio, dunque, di leale cooperazione fra Stato e Regione, che domina le relazioni fra i livelli di governo là dove si verifichino, come in queste ipotesi accade, interferenze fra le rispettive sfere e i rispettivi ambiti finanziari, esige che si attui tale meccanismo mediante procedimenti non unilaterali, ma che contemplino una partecipazione della Regione direttamente interessata.

Sono espressioni significative di tale esigenza le norme di attuazione di altri statuti speciali, le quali, a tal proposito, contemplano procedimenti cui sono chiamate a partecipare le Regioni (cfr. art. 4, comma 1 e comma 2, lettera a, del d.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114, recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di finanza regionale”, come sostituito dall’art. 2 del d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 8; artt. 9, 10, commi 1, 6 e 7, lettera a, 10-bis, comma 1, lettera a, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale”, come modificati dagli artt. 4, 5 e 6 del d.lgs. 24 luglio 1996, n. 432; e cfr. pure l’art. 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690, recante “Revisione dell’ordinamento finanziario della Regione Valle d’Aosta”).

Né basterebbe, ad escludere siffatta esigenza, riferirsi alla presenza, nei provvedimenti applicativi adottati dal Governo, di meccanismi di conguaglio ex post delle entrate attribuite rispettivamente alla Regione e allo Stato, operanti sulla base dei dati di consuntivo (come prevede l’art. 4, comma 3, del decreto 23 dicembre 1997, acquisito in via istruttoria, che ha dato applicazione anche alle norme in questa sede impugnate). Infatti, da un lato, un conguaglio che intervenga a distanza di anni può non essere sufficiente a salvaguardare tempestivamente i diritti della Regione; dall’altro lato, anche la valutazione ex post dei gettiti che si debbano considerare derivanti da singole modifiche della normativa tributaria può presentare aspetti di complessità tecnica, non dissimilmente dalle valutazioni presuntive ex ante.

5.– Sono dunque costituzionalmente illegittime le disposizioni denunciate, nella parte in cui non prevedono, ai fini della loro attuazione, un procedimento che contempli la partecipazione della Regione interessata, la quale deve essere posta in grado di interloquire sulle scelte tecniche e sulle stime da effettuare, e di rappresentare il proprio punto di vista. Al termine del procedimento, com’è naturale, una decisione finale deve comunque intervenire, ad opera degli organi centrali, anche se vi sia dissenso da parte della Regione: fermo restando che quest’ultima conserva la facoltà di avvalersi degli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento, nel caso essa ritenga che l’attuazione delle norme di riserva sia avvenuta in violazione della legalità, ovvero di ricorrere a questa Corte con lo strumento del conflitto di attribuzioni, ove insorga controversia sull’ambito delle rispettive sfere presidiate da norme costituzionali o di attuazione dello statuto.

per questi motivi

la corte costituzionale

riuniti i giudizi,

a) dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 154, e 3, comma 216, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e dell’art. 7, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l’anno 1997), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, nella parte in cui dette disposizioni, nello stabilire che le modalità della loro attuazione siano definite con decreto ministeriale, non prevedono la partecipazione della Regione Siciliana al relativo procedimento;

b) dichiara non fondate, per la parte non compresa nel precedente capo a), le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 154, e 3, comma 216, della predetta legge n. 662 del 1996, e dell’art. 7 del predetto decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, sollevate, in riferimento all’art. 36 dello statuto speciale della Regione Siciliana e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui all’art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, dalla Regione Siciliana con i ricorsi in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Depositata in cancelleria il 13 aprile 2000.