Ordinanza n. 91/2000

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ORDINANZA N. 91

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI 

- Fernando SANTOSUOSSO 

- Massimo VARI 

- Cesare RUPERTO 

- Riccardo CHIEPPA 

- Gustavo ZAGREBELSKY 

- Valerio ONIDA 

- Carlo MEZZANOTTE 

- Fernanda CONTRI 

- Guido NEPPI MODONA 

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI 

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 2 febbraio 1999, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Giuseppe Scozzari nei confronti del dott. Fabio Salamone, promosso dal Tribunale di Monza con ricorso pervenuto a questa Corte il 13 dicembre 1999 ed iscritto al n. 137 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio dell’8 marzo 2000 il Giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che il Tribunale di Monza procede nei confronti del deputato Giuseppe Scozzari per avere, nel corso di una intervista rilasciata al settimanale ²Il Borghese², offeso la reputazione del dott. Fabio Salamone affermando che detto magistrato, in qualità di pubblico ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Brescia, era stato «l’ispiratore e l’esecutore di una montatura giudiziaria» che aveva costretto il Dott. Antonio Di Pietro alle dimissioni dalla carica di Ministro e che il trasferimento presso la Procura di Brescia era stato richiesto dal dott. Salamone allo scopo di indagare sul pool di Milano e sul dott. Di Pietro;

 che la Camera dei deputati, accogliendo la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, con deliberazione adottata in assemblea il 2 febbraio 1999 ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

 che il Tribunale di Monza, contestando l’uso non corretto del potere esercitato dalla Camera dei deputati in ordine alla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, ha sollevato, con ricorso del 19 novembre 1999, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;

che, ad avviso dello stesso giudice, le dichiarazioni del parlamentare, essendo state rilasciate a margine di un convegno organizzato per promuovere la nascita di un movimento politico trasversale riconducibile al dott. Di Pietro, e dunque nell'ambito di una «personale attività di propaganda svolta in attuazione del mandato politico che intercorre tra elettori ed eletti», sarebbero prive - come del resto ammesso dallo stesso relatore della proposta di insindacabilità - del necessario collegamento specifico con atti e documenti parlamentari;

che, conseguentemente, le dichiarazioni del deputato Scozzari, non essendo inscindibilmente connesse con l’esercizio della sua attività di parlamentare, dovrebbero restare soggette al sindacato giurisdizionale a meno di non voler trasformare di fatto la prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, da strumento di tutela della autonomia delle Camere in privilegio personale;

che, pertanto, dovrebbe essere annullata la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati.

Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, in ordine all'ammissibilità del conflitto sotto il profilo della esistenza della «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», in riferimento ai requisiti soggettivi e oggettivi richiamati dal primo comma dello stesso articolo, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;

che il Tribunale di Monza è legittimato a sollevare il conflitto in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'ambito delle funzioni giurisdizionali da esso esercitate, in conformità al principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo il quale i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati a essere parti nei conflitti costituzionali di attribuzione (ordinanze n. 16 del 2000, nn. 319 e 130 del 1999, n. 37 del 1998);

che, del pari, la Camera dei deputati è legittimata ad essere parte del presente conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che essa rappresenta in ordine all'applicabilità ai suoi componenti dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (ordinanze n. 16 del 2000, nn. 319 e 130 del 1999, nn. 469, 407 e 37 del 1998);

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, in conseguenza dell’esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere, spettante alla Camera dei deputati, di dichiarare l'insindacabilità, a norma dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dai propri membri nell’esercizio delle loro funzioni (ordinanze n. 16 del 2000, nn. 319 e 130 del 1999, nn. 469, 407 e 37 del 1998);

che dal ricorso si ricavano «le ragioni del conflitto» e «le norme costituzionali che regolano la materia», come richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Monza nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

dispone:

 a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Monza, ricorrente;

 b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in cancelleria il 31 marzo 2000.