Ordinanza n. 7/2000

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ORDINANZA N. 7

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof. Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), come modificato dal decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271, promosso con ordinanza emessa il 24 settembre 1998 dal Pretore di Vicenza, sul ricorso proposto da Argenton Ernesto ed altri contro le Ferrovie dello Stato S.p.A. ed altri, iscritta al n. 848 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione di Balbo Paolo ed altri, dell'INAIL e dell'INPS, nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1999 il Giudice relatore Massimo Vari;

uditi l'avvocato Mauro Mellini per Balbo Paolo ed altri, Antonino Catania per l'INAIL, Carlo De Angelis per l'INPS e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Pretore di Vicenza, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, con ordinanza del 24 settembre 1998, questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), come modificato dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell’amianto), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271, il quale prevede che, "per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni, l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, gestita dall’INAIL, é moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5";

che l’incidente di costituzionalità é stato promosso nell’ambito del giudizio intentato da taluni lavoratori, dipendenti ed ex dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.A., al fine di ottenere "l’accertamento dell’esposizione all’amianto per tutto il periodo lavorativo presso le Ferrovie dello Stato, comunque ultradecennale, e per l’effetto il riconoscimento" del beneficio previdenziale contemplato dalla norma impugnata;

che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata, stante la sua interpretazione letterale che "porta a concludere per l’applicazione del predetto beneficio previdenziale esclusivamente ai lavoratori (dipendenti ed ex dipendenti) di imprese private", contrasterebbe, in primo luogo, con l’art. 3 della Costituzione, "nella parte in cui non prevede l’applicabilità del beneficio pensionistico ivi disciplinato ai lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.A.", giacchè, "a fronte di una medesima situazione consistita nella esposizione ultradecennale all’amianto", viene a determinarsi una irragionevole "disparità di trattamento tra dipendenti privati e non privati";

che, inoltre, secondo il rimettente, "qualora si dovesse ritenere applicabile la norma al caso di specie, é ipotizzabile un secondo profilo di incostituzionalità", in quanto, alla stregua dell’interpretazione letterale della disposizione denunciata, appare sufficiente, ai fini dell’accesso al beneficio della rivalutazione dei periodi assicurativi, "qualsiasi esposizione all’amianto", a prescindere da ogni "parametro di potenziale rischio di malattia";

che, pertanto, il denunciato art. 13, comma 8, "nella parte in cui non indicando un limite quantitativo o qualitativo della esposizione all’amianto consente l’applicazione del predetto beneficio previdenziale ad una serie indeterminata di destinatari", violerebbe l’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevole equiparazione di "situazioni di fatto assolutamente non omogenee" e cioé quelle "di possibile rischio da esposizione all’amianto" e quelle "di probabile o di sicuro rischio" di esposizione alla stessa sostanza morbigena, purchè ultradecennale;

che si sono costituiti taluni ricorrenti nel giudizio principale (Balbo Paolo ed altri), concludendo, da un lato, per l’accoglimento della "prima delle questioni di costituzionalità prospettate con l’ordinanza", e, dall’altro, per l'infondatezza della "seconda di esse";

che si é costituito, altresì, l’INPS, chiamato in causa nel giudizio principale, il quale, nel "rimettersi alla decisione" della Corte in ordine alla prima delle questioni di costituzionalità sollevate dal giudice a quo, ha invece concluso per la fondatezza del "secondo profilo di incostituzionalità della norma" impugnata;

che si é costituito, infine, l’INAIL, anch’esso chiamato in causa nel giudizio a quo, il quale, pur deducendo la propria estraneità rispetto ai "giudizi promossi dai lavoratori interessati a conseguire il beneficio previdenziale di cui all’art. 13 della legge n. 257 del 1992", ha comunque concluso per la "fondatezza del secondo profilo" di incostituzionalità del censurato art. 13, comma 8;

che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo una declaratoria di inammissibilità e, comunque, di infondatezza delle sollevate censure.

Considerato che il rimettente denuncia l’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 (convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271), sotto due distinti profili, entrambi asseritamente lesivi dell’art. 3 della Costituzione;

che, difatti, la norma é impugnata, per un verso, a motivo dell’esclusione dei lavoratori delle Ferrovie dello Stato dal beneficio della rivalutazione dei periodi assicurativi dalla stessa contemplato e, per altro verso, ove ritenuta "applicabile" anche ai predetti lavoratori, viene denunciata in forza del consentito godimento del medesimo beneficio in favore di "una serie indeterminata di destinatari";

che, in sostanza, viene invocata, da un canto, l’estensione del suddetto beneficio previdenziale ad una categoria di lavoratori ritenuti esclusi dallo stesso, e, d’altro canto, così ampliata la platea dei potenziali fruitori, é prospettata l’illegittimità della censurata disposizione giacchè, in assenza di parametri predeterminati, essa troverebbe applicazione "ad una serie indeterminata di destinatari";

che, dunque, il rimettente, nel configurare l’incostituzionalità del denunciato art. 13, comma 8, dapprima a cagione del suo ridotto ambito di operatività e, poi, in virtù della latitudine della sua portata applicativa, auspica un duplice esito correttivo, l’uno in palese contraddizione con l’altro; onde la questione va dichiarata manifestamente inammissibile (vedi, tra le altre, ordinanze n. 373 del 1999 e n. 458 del 1998; sentenza n. 123 del 1988).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), come modificato dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell’amianto), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Vicenza con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2000.

Giuliano VASSALLI, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in cancelleria il 12 gennaio 2000.