Ordinanza n. 450/99

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ORDINANZA N. 450

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof. Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof. Cesare MIRABELLI 

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione delle direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), promosso con ordinanza emessa il 13 febbraio 1998 dal Pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Favaretto Luciano e l'INPS, iscritta al n. 331 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione di Favaretto Luciano e dell'INPS nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1999 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

uditi gli avvocati Salvatore Cabibbo per Favaretto Luciano, Carlo De Angelis per l'INPS e l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla corresponsione del trattamento anticipato di anzianità, il Pretore di Venezia, con ordinanza emessa il 27 novembre 1995, sollevava in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione delle direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) nella parte in cui non estende ai titolari di pensione d’invalidità il beneficio della maggiorazione dell’anzianità contributiva ivi previsto in favore dei lavoratori non invalidi;

che a giudizio del rimettente, secondo l’ordinamento vigente, informato ai principi dell’alternatività ed unitarietà dei trattamenti pensionistici, il lavoratore che ottiene la pensione d’invalidità a carico dell’INPS, non può in alcun caso sostituirla con altra prestazione relativa a diverso evento protetto, ed i contributi versati precedentemente o successivamente, conferiscono ad esso il solo diritto a supplementi della pensione in godimento;

che la mancata estensione ai titolari di pensione d’invalidità dei benefici previsti dalla norma impugnata in favore dei lavoratori non invalidi, riserverebbe alla categoria di lavoratori più bisognosi di tutela un trattamento meno favorevole in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione;

che con ordinanza n. 424 del 1996, questa Corte dichiarava la manifesta inammissibilità della questione di cui sopra, atteso il difetto di motivazione del provvedimento di rimessione sulla rilevanza;

che con successivo provvedimento del 13 febbraio 1998, il Pretore di Venezia, nello stesso giudizio originario, ha nuovamente sollevato la questione di legittimità costituzionale precisando, ad integrazione della precedente ordinanza di rimessione, che il ricorrente risultava, al momento del pensionamento, dipendente di una delle imprese industriali destinatarie della previdenza di cui alla norma impugnata; e che l’anzianità contributiva era di misura superiore a quella prevista dalla legge;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituito il ricorrente, concludendo nella prima memoria per l’accoglimento della questione, mentre nella seconda memoria, depositata in prossimità dell’udienza pubblica, per una pronuncia interpretativa nel senso della mutabilità del titolo pensionistico;

che nel giudizio è intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, insistendo per la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della sollevata questione.

Considerato che questa Corte nella precedente ordinanza n. 424 del 1996 fece anche riferimento alla sua costante giurisprudenza (sentenza n. 193 del 1995; ordinanza n. 327 del 1994), secondo cui la non adeguata motivazione dell’ordinanza di rimessione sulle circostanze di fatto, ovvero su di un punto decisivo della controversia, impedisce di valutare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale;

che, nonostante il giudice a quo abbia nella sua seconda ordinanza integrato il primo provvedimento di rimessione, non risultano tuttavia ancora chiariti elementi necessari per decidere la questione costituzionale; il primo dei quali è lo status del soggetto interessato per quanto riguarda la permanenza del suo rapporto di lavoro alla data (non indicata) della concessione della pensione di invalidità e soprattutto al momento della successiva istanza di prepensionamento;

che inoltre non risulta l’esatta situazione di invalidità o inabilità del soggetto stesso, tenuto conto del quadro normativo in materia pensionistica (in modo specifico dell’art. 1, comma quarto, della legge 31 maggio 1984, n. 193, dell’art. 1, comma decimo, e art. 2, commi primo e quinto della legge 12 giugno 1984, n. 222); né risulta se la proposta istanza di prepensionamento sia stata seguita dall’adempimento dei vari passaggi procedurali previsti dalla legge per rendere operativo l’esercizio di detta facoltà;

che infine la motivazione dell’ordinanza è carente – anche ai fini della rilevanza - in ordine sia alla prima richiesta di ottenere un supplemento della misura della pensione di invalidità senza sostituire il titolo di detta pensione, sia alle successive precisazioni della parte in corrispondenza della evoluzione giurisprudenziale in materia di mutamento del titolo pensionistico (sentenze della Corte di cassazione n. 8820 del 1992; n. 5299 del 1993; n. 9858 del 1995; n. 1821 del 1998);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione delle direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Venezia con l’ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costitu-zionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1999.

Giuliano VASSALLI, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1999.