Ordinanza n. 372/99

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ORDINANZA N. 372

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO            

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Avv.    Fernanda CONTRI               

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Prof.    Annibale MARINI               

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 11, punto 4 (esattamente § 1), delle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone, approvate con la legge 4 aprile 1935, n. 34 [esattamente: con il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948 (Nuovo testo delle condizioni e tariffe pel trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato), convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911], promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1998 dal Giudice di pace di Genova nel procedimento civile vertente tra Francesco Scidone e le Ferrovie dello Stato s.p.a., iscritta al n. 348 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 1998.

  Visto l’atto di costituzione delle Ferrovie dello Stato s.p.a.;

  udito nell’udienza pubblica del 6 luglio 1999 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

  udito l’avvocato Attilio Zimatore per le Ferrovie dello Stato s.p.a.

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile promosso dal titolare di un abbonamento ferroviario per ottenere il rimborso di quanto pagato ed il risarcimento, dalle Ferrovie dello Stato, del danno subito per il ritardo dei treni, il Giudice di pace di Genova, con ordinanza emessa il 6 marzo 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, punto 4 (esattamente: § 1), delle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone, approvate con la legge 4 aprile 1935, n. 34 (esattamente: con il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, di approvazione del "Nuovo testo delle condizioni e tariffe pel trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato", convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911), e successive modifiche, ove interpretato nel senso che i ritardi non diano diritto al risarcimento del danno secondo le norme civilistiche;

che la norma denunciata prevede che il viaggiatore ha diritto al risarcimento del danno derivatogli dal ritardo del treno soltanto nei casi e nei limiti previsti dalle condizioni per i trasporti delle persone, qualunque sia la causa dell’inconveniente che dà luogo alla domanda di indennizzo;

che il giudice rimettente ritiene che la norma denunciata, ove interpretata nel senso sopra indicato, possa essere in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza (art. 3 Cost.), essendo ingiustificata la disparità di trattamento rispetto ad analoghe situazioni disciplinate dal diritto comune, e con il diritto di difesa (art. 24 Cost.), che sarebbe menomato dalla difficoltà della prova, dalle possibilità di essere soccombente, anche in presenza di conclamati inadempimenti delle Ferrovie dello Stato, e dalla rinuncia, di fronte a tali rischi, ad agire in giudizio;

che nel giudizio dinanzi alla Corte si é costituita la società Ferrovie dello Stato - società di trasporti e servizi per azioni, per chiedere che la questione sia dichiarata manifestamente infondata, ribadendo le argomentazioni a sostegno di queste conclusioni in una memoria depositata in prossimità dell’udienza.

Considerato che il giudice rimettente denuncia l’illegittimità costituzionale della disciplina limitativa del diritto del viaggiatore, nel trasporto ferroviario, al risarcimento del danno derivatogli dal ritardo (art. 11, § 1, delle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone, approvate con il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, e successive modifiche), "ove interpretata" nel senso che i ritardi non diano diritto al risarcimento del danno secondo la disciplina comune del codice civile;

che l’ordinanza di rimessione non effettua la necessaria scelta interpretativa sulla portata della norma denunciata e prospetta il dubbio di costituzionalità in modo perplesso, facendo riferimento ad una ipotesi di interpretazione, senza motivare in ordine ad essa per farla propria;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (tra le molte, sentenza n. 319 del 1994; ordinanze n. 481 del 1994 e n. 337 del 1996).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, § 1, delle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone, approvate con il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948 (Nuovo testo delle condizioni e tariffe pel trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato), convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modifiche, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Genova con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Cesare MIRABELLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1999.