Ordinanza n. 323/99

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 323

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato nei riguardi del Governo della Repubblica e dei Ministri del tesoro, per l’università e la ricerca scientifica, per la funzione pubblica, dell’industria, commercio e artigianato e dell’ambiente, in relazione ai decreti legislativi 30 gennaio 1999 n. 19 (Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche), n. 27 (Riordino dell’Agenzia spaziale italiana - A.S.I., a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e n. 36 (Riordino dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente - ENEA, a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59), promosso dalla Corte dei conti, con ricorso depositato il 1° aprile 1999 e iscritto al n. 115 del registro ammissibilità conflitti.

  Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

  Ritenuto che il Presidente della Corte dei conti, a seguito della determinazione n. 13/99 della Sezione competente al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, ha proposto ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei riguardi del Governo della Repubblica e dei Ministri del tesoro, per l’università e la ricerca scientifica, per la funzione pubblica, dell’industria, commercio e artigianato e dell’ambiente, in relazione ai decreti legislativi 30 gennaio 1999, n. 19 (Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche), n. 27 (Riordino dell’Agenzia spaziale italiana - A.S.I., a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e n. 36 (Riordino dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente - ENEA, a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59) "nella parte in cui si é limitato il potere di controllo della Corte dei conti", per violazione degli artt. 76 e 100, secondo comma, della Costituzione, chiedendo che questa Corte, "previo annullamento e/o dichiarazione di illegittimità costituzionale" dei suddetti decreti legislativi, dichiari che "spetta alla Corte dei conti - nella composizione della sezione del controllo sugli enti - l’esercizio del controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 sugli enti considerati dalle richiamate norme";

  che il ricorrente, richiamato l’art. 100, secondo comma, della Costituzione per quanto attiene all’esercizio del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria nonchè ai successivi adempimenti nei confronti delle Camere "sul risultato del riscontro eseguito", osserva che, in attuazione di tale parametro costituzionale, é stata emanata la legge 21 marzo 1958, n. 259, la quale, ai fini del controllo di cui trattasi, ha istituito una speciale Sezione e ha dettato le modalità per l’esercizio della funzione che le norme ora denunciate riducono a un "semplice esame del bilancio annuale consuntivo, senza alcuna possibilità di effettivo controllo sulla gestione" di tre fondamentali enti di ricerca;

  che nel ricorso si sostiene che la legge di delega n. 59 del 1997, nel prevedere (art. 11) il riordinamento di particolari enti pubblici e privati, operanti in specifici settori, non ha fatto alcun riferimento, nell’indicazione dei necessari criteri direttivi, alle funzioni di controllo della Corte dei conti nei riguardi degli enti medesimi, manifestando anzi, nell’art. 14, con il richiamo alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, l’intento di mantenere il sistema di controllo previgente;

  che, inoltre, l’art. 100, secondo comma, della Costituzione, pur rinviando alla legge ordinaria la determinazione dei casi e delle forme del controllo, riferisce quest’ultimo a tutti gli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria senza porre alcuna distinzione e che pertanto la limitazione di tale controllo, ad opera delle disposizioni in questione, alla "semplice verifica dei bilanci consuntivi con esclusione del controllo sugli atti di gestione e con esclusione perfino dell’esame della regolarità contabile" violerebbe la sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate alla Corte dei conti medesima.

  Considerato che la Corte dei conti, in persona del suo Presidente, sulla base della determinazione n. 13/99 della Sezione competente al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, con ricorso depositato il 1° aprile 1999, ha proposto conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, e contro i Ministri del tesoro, per l'università e la ricerca scientifica, per la funzione pubblica, dell'industria, commercio e artigianato e dell'ambiente, in relazione ai decreti legislativi 30 gennaio 1999, n. 19 (Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche), n. 27 (Riordino dell'Agenzia spaziale italiana - A.S.I., a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e n. 36 (Riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59) per violazione degli artt. 76, in riferimento alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e 100, secondo comma, della Costituzione;

  che, in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte é chiamata a deliberare senza contraddittorio sull'ammissibilità del ricorso sotto il profilo dell'esistenza della "materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza";

  che, dal punto di vista dei presupposti soggettivi, alla Corte dei conti, nell'esercizio della sua funzione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, spetta la legittimazione a proporre conflitto costituzionale di attribuzioni a norma dell'art. 134 della Costituzione, in quanto tale funzione, sia pure di natura ausiliare, é caratterizzata, oltre che dalla sua previsione nell'art. 100, secondo comma, della Costituzione, dalla posizione di piena indipendenza dell'organo chiamato a esercitarla (sentenza n. 466 del 1993, nonchè, in relazione alla funzione di controllo in generale, sentenze nn. 406 del 1989 e 302 del 1995);

  che, ancora dal punto di vista soggettivo, la legittimazione a resistere spetta al Governo, rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, e non ai singoli Ministri, in quanto - indipendentemente dalla questione dell'astratta legittimazione di questi ultimi - il conflitto proposto riguarda norme contenute in decreti legislativi delegati, ascrivibili ai poteri e alla responsabilità del Governo nel suo complesso;

  che, con riferimento ai presupposti oggettivi, il ricorso é indirizzato alla garanzia della sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali, in quanto la lesione lamentata concerne competenze della Corte dei conti configurate dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, riconducibili alla previsione dell'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

  che, circa l'idoneità di atti aventi natura legislativa, quali quelli in questione, a determinare conflitto, questa Corte con la sentenza n. 406 dal 1989 l'ha negata in principio, ma é comunque necessario che, su questo problema controverso, possa esplicarsi il pieno contraddittorio tra le parti, anche alla luce degli sviluppi della successiva giurisprudenza costituzionale;

  che, conseguentemente, il ricorso - salva e impregiudicata la facoltà delle parti di proporre, nell'ulteriore corso del giudizio, istanze ed eccezioni su tutti i punti esaminati in questa sede di valutazione preliminare, sommaria e senza contraddittorio - deve essere dichiarato ammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nei confronti del Governo della Repubblica, il conflitto di attribuzioni proposto dalla Corte dei conti con il ricorso indicato in epigrafe;

  dispone:

  a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza all'organo ricorrente;

  b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione di cui sub a), per essere successivamente depositati presso la cancelleria di questa Corte entro il termine fissato dall’art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.