Ordinanza n. 163/99

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ORDINANZA N. 163

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI               

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO               

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Prof.    Annibale MARINI               

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, n.2 del codice civile in relazione all'art. 11 della legge 29 gennaio 1986, n. 21 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti), promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1998 dal Giudice delegato del Tribunale di Fermo sul ricorso proposto da Magnalbò Luciano contro il fallimento Sgariglia s.r.l., iscritta al n. 398 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1998.

  Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1999 il Giudice relatore Annibale Marini.

  Ritenuto che, nel corso di una procedura fallimentare promossa dinanzi al Tribunale di Fermo, il giudice delegato, in sede di decisione su una domanda di ammissione tardiva di crediti per prestazioni professionali di avvocato e per rivalsa degli oneri contributivi obbligatori e dell’imposta sul valore aggiunto, ha sollevato, con ordinanza del 13 marzo 1998, questione di legittimità costituzionale "dell’art. 2751 bis, n. 2, c. c., in relazione all’art. 11, L. 29.1.1986, n. 21, nella parte in cui non prevede che il privilegio mobiliare generale ivi contemplato si estenda al credito di rivalsa obbligatoria degli oneri contributivi obbligatori, di cui all’art. 11, c. 1°, ult. per., L. 20.9.1980, n. 576; ed al credito di rivalsa obbligatoria dell’imposta sul valore aggiunto, di cui all’art. 18, c. 1°, D.P.R. 26.10.1972, n. 633; per contrasto con l’art. 3 della Costituzione";

che, ad avviso del rimettente, la norma denunciata - correttamente interpretata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità nel senso che il privilegio da essa attribuito ai crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti non si estende ai crediti di rivalsa dell’imposta sul valore aggiunto e ai crediti di rivalsa dei contributi previdenziali obbligatori - sarebbe lesiva del principio di eguaglianza per il deteriore trattamento riservato alla generalità dei professionisti (ed in specie agli avvocati) rispetto ai dottori commercialisti, il cui credito di rivalsa degli oneri contributivi obbligatori é assistito da privilegio "di grado pari a quello del credito per prestazioni professionali", ai sensi dell’art. 11, primo comma, ultimo periodo, della legge 29 gennaio 1986, n. 21 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti).

Considerato che, come ritenuto da questa Corte, in sede di giudizio di legittimità costituzionale é possibile sindacare, all’interno di una specifica norma attributiva di un privilegio, la ragionevolezza della mancata inclusione, in essa, di fattispecie omogenee a quella cui la causa di prelazione é riferita, mentre non é consentito utilizzare lo strumento del giudizio di legittimità per introdurre una causa di prelazione ulteriore (sentenze nn. 1 del 1998 e 84 del 1992);

che la norma censurata dal rimettente, come dallo stesso interpretata, ha riguardo ai crediti per prestazioni professionali, senza alcuna distinzione fra le diverse categorie di professionisti;

che la questione di legittimità costituzionale - sotto il profilo, prospettato dal rimettente, della mancata estensione agli avvocati del privilegio previsto a favore dei dottori commercialisti (sia pure con riguardo al solo credito di rivalsa del contributo integrativo) dall’art. 11, primo comma, ultimo periodo, della legge 29 gennaio 1986, n. 21 - avrebbe semmai dovuto essere sollevata con riferimento a quest’ultima norma, nella parte in cui (sempre secondo la prospettazione del rimettente) avrebbe omesso di includere tra i crediti assistiti dal privilegio in essa previsto anche quello, asseritamente omogeneo, vantato dagli avvocati a titolo di rivalsa del contributo integrativo;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2751 bis, numero 2, del codice civile sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione dal giudice delegato del Tribunale di Fermo con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1999.