Ordinanza n. 149/99

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ORDINANZA N. 149

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO            

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Avv.    Fernanda CONTRI               

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Prof.    Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1997 dal Pretore di Trani, sezione distaccata di Andria, nel procedimento penale a carico di Rendine Alessandro, iscritta al n. 18 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che il Pretore di Trani, sezione distaccata di Andria, nel corso di un procedimento penale a carico di un soggetto imputato di violazione della normativa urbanistica e di altri reati concorrenti, concernenti la violazione della normativa sulle costruzioni in cemento armato (artt. 1, 2 e 13 della legge 5 novembre 1971, n. 1086) e quella sulle costruzioni in zona sismica (artt. 3, 17, 18 e 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64), ha sollevato, con ordinanza del 7 maggio 1997 (R.O. n. 18 del 1998), questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, dell’art. 22, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nella parte in cui non prevede che il rilascio della concessione in sanatoria estingua, oltre alle violazioni di natura strettamente urbanistica, anche i reati sopra citati;

che, ad avviso del giudice a quo, tale esclusione dell’effetto estintivo del reato attribuito alla concessione in sanatoria dalla norma impugnata, con riferimento a reati, quali quelli indicati, che sono puniti in misura assai più lieve di quella prevista per le costruzioni abusive, non sarebbe adeguatamente giustificata dalla diversità degli interessi da tutelare sottesi alle diverse normative, e si porrebbe, pertanto, in contrasto con l’art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto la declaratoria di non doversi procedere sotto il profilo penale in relazione ai reati di cui si tratta non precluderebbe alle autorità preposte alla vigilanza sulle costruzioni eseguite in zona sismica e sulle opere in conglomerato cementizio, ai sensi degli artt. 26 della legge n. 64 del 1974, e 18 della legge n. 1086 del 1971, di operare comunque i controlli cui sono deputate;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione sollevata, osservando che il rilascio di una concessione in sanatoria in materia urbanistica non può elidere ex post il disvalore giuridico che deriva dalla violazione delle altre disposizioni richiamate, atteso che esse tutelano oggettività giuridiche differenti e tra loro non assimilabili;

che, sempre ad avviso dell’interveniente, non potrebbe farsi discendere la illegittimità della mancata estensione alle fattispecie in esame del meccanismo di estinzione previsto in relazione alle violazioni in materia urbanistica dalla esiguità della risposta sanzionatoria nei casi in questione, la quale dipende esclusivamente dalle fattispecie stesse come reati di pericolo astratto, in cui la sfera di intervento penale é considerevolmente anticipata in considerazione della priorità del bene tutelato. Infine, si osserva nella memoria, la comunicazione della sentenza di condanna all’ufficio tecnico della Regione ex art. 26 della legge n. 64 del 1974, ovvero alla Prefettura ex art. 18 della legge n. 1086 del 1971, non elide affatto il disvalore penale delle condotte poste in essere.

Considerato che questa Corte ha già affermato la natura particolare della estinzione dei reati urbanistici prevista dal combinato disposto degli articoli 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985 n.47, risolventesi in un accertamento dell’inesistenza del danno urbanistico, e cioé di mancanza ex tunc dell’antigiuridicità sostanziale del fatto reato urbanistico (sentenza n. 370 del 1988);

che la fattispecie penale estintiva di cui al capo I della legge n. 47 del 1985 é nettamente diversa dalla fattispecie estintiva di cui al capo IV della stessa legge (sentenza n. 370 del 1988);

che la estinzione prevista dall’art. 38 della legge n. 47 del 1985 non si accompagna necessariamente al rilascio della concessione in sanatoria ed é di carattere del tutto eccezionale e limitata nel tempo di commissione degli illeciti, allo scopo di sanare posizioni pregresse e risolvere, - in relazione anche a ragioni contingenti e straordinarie di natura finanziaria - (sentenza n. 427 del 1995), situazioni diffuse di abusivismo addebitabili anche a cronica inerzia o insufficienza dell’azione comunale di programmazione e controllo dell’attività urbanistica ed edilizia;

che nel capo IV (condono-sanatoria) della predetta legge n. 47 del 1985 e nelle corrispondenti disposizioni delle leggi 23 dicembre 1994, n. 724 (art. 39, comma 17) e 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 2, comma 50) vi é la previsione ed una espressa considerazione dei profili di idoneità statica e di adeguamento antisismico con richiamo alle norme della legge 5 novembre 1971, n.1086 e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 (articolo 35);

che il combinato disposto degli articoli 13 e 22 della legge n. 47 del 1985 é disposizione di regime, destinata ad operare anche nel futuro ed in via permanente allo scopo di regolarizzare sul piano esclusivamente urbanistico-edilizio situazioni di irregolarità meramente formale (di mancanza di titolo concessorio o autorizzatorio edilizio) di opere compiute ed eseguite in persistente piena conformità con gli strumenti urbanistici approvati o in itinere, senza alcuna considerazione con i differenti profili attinenti alla sicurezza statica e alla prevenzione dei rischi sismici;

che il legislatore gode di una scelta ampiamente discrezionale in ordine alla ampiezza di particolari estinzioni di reato in conseguenza di sanatorie amministrative, tanto più se riguardano reati semplicemente connessi all’attività da sanare (profilo urbanistico);

che appare sicuramente non arbitraria e non assolutamente irragionevole la scelta del legislatore di limitare la particolare ipotesi di estinzione dei reati, a seguito della sanatoria mediante accertamento di conformità, ai soli reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti (art. 13 e 22 della legge n. 47 del 1985);

che tale scelta é stata condizionata dalle particolari esigenze di sicurezza generale, volte ad evitare che, in via permanente anche per il futuro, si possa fare a meno delle specifiche procedure (e relativa tutela penale) attinenti alla idoneità statica per le opere in cemento armato o a struttura metallica e alle opere in zona sismica, semplicemente ricorrendo all’accertamento di conformità avente valenza esclusivamente urbanistica;

che, del resto, nel sistema penale non resta in radice esclusa la possibilità per i soggetti interessati di avvalersi dei generali strumenti di composizione dell’azione penale, ricorrendo per le contravvenzioni concorrenti - ove ne sussistano gli estremi e a seconda delle diverse ipotesi - alla separata oblazione (articoli 162 e 162-bis del codice penale), previa eliminazione degli eventuali elementi impeditivi (conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore);

che, alla stregua delle anzidette argomentazioni, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata sotto ogni profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevata, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Trani, sezione distaccata di Andria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 aprile 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Depositata in cancelleria il 30 aprile 1999.