Ordinanza n. 60 del 1999

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ORDINANZA N.60

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a sèguito della delibera del 16 luglio 1998 con la quale la Camera dei Deputati ha negato l'autorizzazione alla acquisizione ed alla utilizzazione dei tabulati documentanti il traffico telefonico relativo alle utenze in uso all'on. Gaspare Giudice, promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, con ricorso depositato il 28 ottobre 1998 ed iscritto al n. 101 del registro ammissibilità conflitti.

  Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

  Ritenuto che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, a sèguito della deliberazione con la quale la Camera dei deputati, in data 16 luglio 1998, ha negato l'autorizzazione ad acquisire e utilizzare i tabulati concernenti il traffico telefonico relativo alle utenze d'uso del deputato Gaspare Giudice, indagato per vari delitti (associazione per delinquere di tipo mafioso ed altro);

  che, secondo il ricorrente, la deliberazione é stata assunta in carenza di potere, stante l'inapplicabilità del regime giuridico delle intercettazioni telefoniche (con le connesse garanzie previste per i membri del Parlamento dall'art. 68, ultimo comma, Cost.) alla diversa fattispecie dell'acquisizione dei tabulati telefonici; ed ha quindi illegittimamente condizionato l'esercizio dell'azione penale, obbligatorio ai sensi dell'art. 112 Cost., attribuito esclusivamente al Pubblico Ministero e soggetto soltanto alla legge, salvo il controllo del giudice;

  che, sempre secondo il ricorrente, la richiesta di autorizzazione (unitamente a quella per l'esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere e per l'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche relative ad utenze non d'uso del deputato, ma nelle quali quest'ultimo era stato individuato come un interlocutore), era stata avanzata solo per l'eventualità che si fossero ritenute assoggettabili al regime autorizzativo di cui all'art. 68 Cost. anche l'acquisizione e l'utilizzazione di tabulati documentanti il traffico delle utenze telefoniche concesse in uso a membri del Parlamento sottoposti ad indagine, mentre in realtà spetta solo al pubblico ministero l'acquisizione e l'utilizzazione di tali tabulati, nel rispetto delle garanzie di cui agli artt. 15 della Costituzione e 256 del codice penale;

  che il ricorrente deduce inoltre la carenza di motivazione del diniego di autorizzazione, anche avuto riguardo al fatto che la Camera dei deputati, con la stessa delibera, pur negando anche l'autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere, ha autorizzato l'utilizzazione delle conversazioni telefoniche tra l'on. Giudice ed altri coindagati, intercorse su utenze telefoniche in uso a questi ultimi.

  Considerato che la Corte é chiamata a delibare in camera di consiglio e senza contraddittorio, ai sensi dell'art. 37, commi terzo e quarto, della legge 11 marzo 1953, n. 87, se il ricorso sia ammissibile, sotto il profilo dell'esistenza della materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza;

  che sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal primo comma del citato art. 37, ai fini della configurabilità di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;

  che, infatti, sotto l'aspetto soggettivo, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo é legittimato a sollevare conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto, nell'assolvimento della funzione di iniziativa ed esercizio dell'azione penale, dichiara definitivamente la volontà del potere cui appartiene (sentenze n. 110 del 1998, n. 379 del 1996, n. 420 del 1995; ordinanze n. 266 del 1998, n. 269 del 1996, n. 216 del 1995);

  che, del pari, la Camera dei deputati é legittimata ad essere parte del conflitto, quale organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, ultimo comma, Cost. (vedi sentenze n. 289 del 1998, 265 del 1997, 379 del 1996; ordinanze nn. 469, 261, 178, 177, 37 del 1998);

  che, sotto l'aspetto oggettivo del conflitto, il ricorrente prospetta la lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita al pubblico ministero dagli artt. 101, 102, 104, 112 Cost., in conseguenza dell'esercizio asseritamente illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla Camera dei deputati di negare l'autorizzazione a sottoporre il suo parlamentare ad intercettazioni di comunicazioni, ai sensi dell'art. 68, ultimo comma, Cost.;

  che dallo stesso ricorso si ricavano le ragioni del conflitto e le norme costituzionali che regolano la materia, come richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara ammissibile ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nei confronti della Camera dei deputati, con il ricorso indicato in epigrafe;

  dispone:

 

  a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ricorrente;

  b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza, siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1999.

Presidente Renato GRANATA

Redattore Cesare RUPERTO

Depositata in cancelleria il 4 marzo 1999.