Ordinanza n. 17/99

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ORDINANZA N. 17

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Abruzzo 22 febbraio 1997, n. 16 (Istituzione della riserva naturale guidata "Gole del Sagittario") e degli artt. 4, 11, comma 18, e 21 della legge della Regione Abruzzo 21 giugno 1996, n. 38 (Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino Parco d’Europa), promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1997 dal Commissario regionale per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo nel procedimento civile vertente tra il Comune di Anversa degli Abruzzi e l’Amministrazione separata dei beni civici della frazione di Castrovalva ed altra, iscritta al n. 217 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 1998.

  Visto l’atto di costituzione del Comune di Anversa degli Abruzzi;

  udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

  Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso su ricorso della Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di Castrovalva del Comune di Anversa degli Abruzzi, con il quale si era chiesto di accertare la "legittimità" di un disegno di legge regionale (poi divenuto legge della Regione Abruzzo n. 16 del 1997) istitutivo della riserva naturale guidata "Gole del Sagittario", nel cui perimetro sarebbero ricompresi beni di uso civico, il Commissario regionale per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Abruzzo 22 febbraio 1997, n. 16 (Istituzione della riserva naturale guidata "Gole del Sagittario") e degli artt. 4, 11, comma 18, e 21 della legge della Regione Abruzzo 21 giugno 1996, n. 38 (Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino Parco d’Europa), per contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 5, 35, 44, 46 e 117 della Costituzione e in relazione agli artt. 1, lettera a), 3 e 9 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e 22, lettere c) ed e), della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

  che il rimettente, nell’affermare preliminarmente la propria giurisdizione, precisa che la ricorrente Amministrazione separata "non si duole dell’avvenuta istituzione della riserva naturale ... nè delle gravi limitazioni ... che essa comporta all’esercizio dei diritti di usi civici ... bensì del fatto che, pur essendo proprietaria a titolo collettivo della maggior parte del territorio di natura demaniale civica incluso nel suo perimetro (70%), sia stata esclusa da ogni potere gestionale e, quindi, decisionale attribuito ... esclusivamente al Comune ... che é invece proprietario ... di appena il 30% del residuo territorio demaniale civico";

  che nel ricorso introduttivo del giudizio a quo la ricorrente Amministrazione separata riferiva: a) che si erano interrotte le trattative in corso con il Comune di Anversa degli Abruzzi tendenti alla stipula di una convenzione con il Comune medesimo e con il World Wildlife Fund (WWF) per la gestione della istituenda riserva naturale, nel territorio della quale insistevano anche terreni di uso civico; b) che il Comune era stato diffidato dall’intraprendere qualsiasi attività sui terreni in questione, se non previamente concordata; c) che, avendo la Giunta della Regione Abruzzo proposto al Consiglio regionale l’approvazione del disegno di legge istitutivo della detta riserva, l’Amministrazione separata aveva conclusivamente chiesto al Commissario di stabilire "se fosse legittimo o meno il suindicato disegno di legge";

  che, ad avviso del rimettente, i diritti di uso civico riconosciuti in capo ai "naturali" di Castrovalva fino dal 1936 sarebbero vanificati dall’art. 3 della legge regionale per prima denunciata (n. 16 del 1997) che affida la gestione della riserva al Comune di Anversa degli Abruzzi, il quale può avvalersi di soggetti (associazioni ambientalistiche, consulenti, società cooperative o istituti particolarmente qualificati, quali il Corpo forestale dello Stato, l’Università, l’Istituto zooprofilattico per l’Abruzzo e il Molise "G. Caporale"), tra cui non risulta inclusa la ricorrente Amministrazione separata, privata così del potere di "tutelare i suoi naturali che resterebbero sottoposti unicamente ai voleri del Comune capoluogo" e "espropriata del potere di disposizione degli anzidetti fondi demaniali civici";

  che, inoltre, la legge regionale quadro sulle aree protette, anch’essa denunciata, pur riconoscendo (art. 8 della legge regionale n. 38 del 1996) i valori e il rispetto delle forme di utilizzazione collettiva delle montagne, avrebbe del tutto ignorato le amministrazioni separate frazionali di cui alla legge n. 278 del 1957, molto numerose nel territorio montano abruzzese, quali enti legittimati a richiedere l’istituzione di parchi o riserve regionali (art. 4), a costituire la comunità del parco (art. 11), a gestire riserve naturali e regionali o a convenzionarsi con esse (art. 21);

  che tutto ciò sarebbe in primo luogo contrario, oltrechè al criterio della ragionevolezza (art. 3 della Costituzione), ai principi generali desumibili dalla legislazione nazionale (art. 117 della Costituzione), quali, ai sensi della legge n. 97 del 1994, la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane da attuare mediante forme di tutela e di promozione di risorse ambientali che tengano conto delle insopprimibili esigenze di vita civile delle popolazioni residenti (art. 1, lettera a) al fine di garantire la partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio, ovvero, ai sensi dell’art. 22, lettere c) ed e) della legge n. 394 del 1991, l’indispensabile partecipazione degli enti interessati alla gestione delle aree protette e la possibilità di affidare la stessa alle "comunioni familiari associate" qualora l’area protetta sia in tutto o in parte compresa tra i beni costituenti patrimonio delle comunità medesime;

  che tali principi non sarebbero rispettati poichè sarebbe stato ignorato il ruolo essenziale demandato alle amministrazioni separate di uso civico, "la cui presenza materiale sul posto é la migliore garanzia della protezione dell’ambiente e della tutela dei demani civici che ... hanno ormai assunto valore ambientale e paesaggistico";

  che sarebbe stata inoltre consentita la creazione della riserva de qua, inaudita altera parte, in spregio del principio del contraddittorio con l’Amministrazione separata, riconosciuto a salvaguardia del diritto di difesa di ogni soggetto (art. 24 della Costituzione) ma, nella specie, disatteso nonostante la contraria volontà dichiarata dalla Amministrazione medesima, omettendosi persino la consultazione con le popolazioni interessate, che sarebbe stata tanto più necessaria considerato il palese conflitto d’interessi con il Comune (art. 75 del regolamento di esecuzione della legge n. 1766 del 1927, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332; art. 78 cod. proc. civ.);

  che si é costituito in giudizio, fuori termine, il Comune di Anversa degli Abruzzi.

  Considerato che la sollevata questione di legittimità costituzionale si presenta impropriamente come azione diretta contro una legge, dal momento che l’eventuale pronunzia di accoglimento di questa Corte verrebbe a concretare di per sè la tutela richiesta al rimettente e ad esaurirla, mentre il carattere di incidentalità presuppone necessariamente che il petitum del giudizio nel corso del quale viene sollevata la questione non coincida con la proposizione della questione stessa;

  che, difatti, nel caso in esame, non é dato scorgere, una volta venute meno le norme censurate, quale provvedimento ulteriore dovrebbe essere emesso dal Commissario agli usi civici per rimuovere la denunciata turbativa a danno della Amministrazione ricorrente, essendosi nel giudizio principale richiesto soltanto di stabilire "se fosse legittimo ... il disegno di legge" regionale;

  che pertanto la questione di legittimità costituzionale é manifestamente inammissibile.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Abruzzo 22 febbraio 1997, n. 16 (Istituzione della riserva naturale guidata "Gole del Sagittario") e degli artt. 4, 11, comma 18, e 21 della legge della Regione Abruzzo 21 giugno 1996, n. 38 (Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino Parco d’Europa), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 5, 35, 44, 46 e 117 della Costituzione e in relazione agli artt. 1, lettera a), 3 e 9 della legge 31 gennaio 1994 n. 97 e 22, lettere c) ed e), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dal Commissario regionale per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1999.

Presidente Renato GRANATA

Redattore Gustavo ZAGREBELSKY

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1999