Sentenza n. 13/99

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SENTENZA N. 13

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI               

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO            

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Avv.    Fernanda CONTRI               

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Prof. Annibale MARINI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dei seguenti articoli e parti di articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati), nel testo risultante dalle successive modificazioni ed integrazioni, apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277 (Norme per l'elezione della Camera dei deputati) e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534 (Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’ elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361):

Articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale."; comma 4, limitatamente alle parole: "in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti", nonchè alla parola: ", 83";

Articolo 4, comma 2, n. 1), limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale" nonchè alle parole: ", comma 1" e n. 2): "un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore.";

Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di candidati" e alle parole: "o le liste medesime nelle singole circoscrizioni"; comma 2, limitatamente alle parole: "le loro liste con"; comma 3, limitatamente alle parole: ", sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,";

Articolo 16, comma 4, primo periodo, limitatamente alle parole: "e delle liste" e secondo periodo, limitatamente alle parole: "e delle liste";

Articolo 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati";

Articolo 18, comma 1, limitatamente alle parole: "i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui é suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale"; comma 2, limitatamente alle parole: ", nonchè la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, n. 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo é effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore";

Articolo 18-bis;

Articolo 19;

Articolo 20, comma 1, limitatamente alle parole: "Le liste dei candidati o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le liste dei candidati o", alle parole: "e della lista dei candidati", nonchè alle parole: "; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18"; comma 3, limitatamente alle parole: "l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali,"; comma 5, limitatamente alle parole: "di lista", nonchè alle parole: "Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali."; comma 6, limitatamente alle parole: "più di una lista di candidati nè"; comma 7, limitatamente alle parole: "della lista dei candidati o", nonchè alle parole: "la lista o"; e comma 8: "La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25.";

Articolo 21, comma 2, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati presentata", nonchè alle parole: "e a ciascuna lista";

Articolo 22, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; n. 1), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 2), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 3), limitatamente alle parole: "e le liste" e alle parole: "riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi;"; n. 4), limitatamente alle parole: "e cancella dalle liste i nomi"; n. 5), limitatamente alle parole: "e cancella dalle liste i nomi"; n. 6): "cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;"; comma 2, limitatamente alle parole: "e di ciascuna lista" e alle parole: "e delle modificazioni da questo apportate alla lista"; comma 3, limitatamente alle parole: "e delle liste contestate o modificate";

Articolo 23, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste o" e alle parole: "e di lista";

Articolo 24, comma 1, n. 1), limitatamente alle parole: "e delle liste"; n. 2), limitatamente alle parole: "e delle liste" nonchè alle parole: "analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;"; n. 3), limitatamente alle parole: "di lista e"; n. 4), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 5), limitatamente alle parole: "e delle liste";

Articolo 25, comma 1, limitatamente alle parole: "e all'art. 20", nonchè alle parole: "o della lista"; ultimo comma, limitatamente alle parole: "e di lista", alle parole: "e delle liste dei candidati", alle parole: "e di lista", nonchè alle parole: "e delle liste";

Articolo 26, comma 1, limitatamente alle parole: "e di ogni lista di candidati";

Articolo 30, comma 1, n. 4), limitatamente alle parole: "e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione", e n. 6), limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 31, comma 1, limitatamente alle parole: ", di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione", alla parola: ", C", alle parole: "e di tutte le liste", nonchè alle parole: "nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole: "per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali" e alle parole: "Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi.";

Articolo 40, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 41, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste";

Articolo 42, comma 4, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 7, limitatamente alle parole: "due copie del manifesto contenente le liste dei candidati nonchè";

Articolo 45, comma 8: "Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";

Articolo 48, comma 1, limitatamente alle parole: "delle liste e" e alle parole: "o della circoscrizione";

Articolo 53, comma 1, limitatamente alle parole: "di lista e";

Articolo 58, comma 1, limitatamente alla parola: "rispettive", nonchè alle parole: "per l'elezione del candidato del collegio uninominale e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale"; comma 2, limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale" nonchè alle parole: "e, sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta"; comma 6: "Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";

Articolo 59, limitatamente alle parole: "Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista." e le parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale";

Articolo 67, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati" e n. 3), limitatamente alla parola: "rispettive";

Articolo 68, comma 1, limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale"; comma 3: "Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui é stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista."; comma 3-bis: "Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione."; comma 7, limitatamente alle parole: "La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";

Articolo 71, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "dei voti di lista e"; comma 2, limitatamente alle parole: "o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";

Articolo 72, comma 2: "Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 73, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 74, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste"; comma 2, limitatamente alle parole: "alle liste o";

Articolo 75, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste";

Articolo 77, comma 1, limitatamente al n. 2): "determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra é data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui é stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, semprechè tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista é dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;"; al n. 4), limitatamente alle parole: "collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima lista", nonchè alle parole: "In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui é stato dichiarato il collegamento" e al n. 5): "comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonchè, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, n. 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista.";

Articolo 79, comma 5, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 6, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati";

Articolo 81, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 83;

Articolo 84, comma 1, limitatamente alle parole: "Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi é già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati,", alle parole: "spettanti alla lista", nonchè alle parole: ", che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinchè si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo.";

Articolo 85;

Articolo 86, comma 4, limitatamente alle parole: "nella lista", nonchè alle parole: "di lista"; comma 5: "Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo.";

giudizio iscritto al n. 112 del registro referendum.

Vista la ordinanza del 1° dicembre 1998 - integrata da quella del 14 gennaio 1999 - con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;

udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1999 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;

uditi gli avvocati Federico Sorrentino, Giovanni Motzo e Beniamino Caravita di Toritto per i presentatori Barbera Augusto, Calderisi Giuseppe e Segni Mariotto.

Ritenuto in fatto

1.- L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni, con ordinanza in data 1° dicembre 1998, ha dichiarato conforme a legge la richiesta di referendum popolare depositata il 23 luglio 1998 da Mariotto Segni ed altri, sul seguente quesito, come riformulato a seguito della correzione di un errore materiale, disposta con la stessa ordinanza, che ha dato al referendum la denominazione "Elezione della Camera dei deputati: abolizione del voto di lista per l'attribuzione con metodo proporzionale del 25% dei seggi":

"Volete voi che sia abrogato il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale."; comma 4, limitatamente alle parole: "in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti", nonchè alla parola: ", 83";

Articolo 4, comma 2, n. 1), limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale" nonchè alle parole: ", comma 1" e n. 2): "un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato.";

Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di candidati" e alle parole: "o le liste medesime nelle singole circoscrizioni"; comma 2, limitatamente alle parole: "le loro liste con"; comma 3, limitatamente alle parole: ", sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,";

Articolo 16, comma 4, primo periodo, limitatamente alle parole: "e delle liste" e secondo periodo, limitatamente alle parole: "e delle liste";

Articolo 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati";

Articolo 18, comma 1, limitatamente alle parole: "i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui é suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale"; comma 2, limitatamente alle parole: ", nonchè la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, n. 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo é effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore";

Articolo 18-bis;

Articolo 19;

Articolo 20, comma 1, limitatamente alle parole: "Le liste dei candidati o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le liste dei candidati o", alle parole: "e della lista dei candidati", nonchè alle parole: "; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18"; comma 3, limitatamente alle parole: "l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali,"; comma 5, limitatamente alle parole: "di lista", nonchè alle parole: "Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali."; comma 6, limitatamente alle parole: "più di una lista di candidati nè"; comma 7, limitatamente alle parole: "della lista dei candidati o", nonchè alle parole: "la lista o"; e comma 8: "La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25.";

Articolo 21, comma 2, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati presentata", nonchè alle parole: "e a ciascuna lista";

Articolo 22, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; n. 1), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 2), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 3), limitatamente alle parole: "e le liste" e alle parole: "riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi;"; n. 4), limitatamente alle parole: "e cancella dalle liste i nomi"; n. 5), limitatamente alle parole: "e cancella dalle liste i nomi"; n. 6): "cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;"; comma 2, limitatamente alle parole: "e di ciascuna lista" e alle parole: "e delle modificazioni da questo apportate alla lista"; comma 3, limitatamente alle parole: "e delle liste contestate o modificate";

Articolo 23, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste o" e alle parole: "e di lista";

Articolo 24, comma 1, n. 1), limitatamente alle parole: "e delle liste"; n. 2), limitatamente alle parole: "e delle liste" nonchè alle parole: "analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;"; n. 3), limitatamente alle parole: "di lista e"; n. 4), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 5), limitatamente alle parole: "e delle liste";

Articolo 25, comma 1, limitatamente alle parole: "e all'art. 20", nonchè alle parole: "o della lista"; ultimo comma, limitatamente alle parole: "e di lista", alle parole: "e delle liste dei candidati", alle parole: "e di lista", nonchè alle parole: "e delle liste";

Articolo 26, comma 1, limitatamente alle parole: "e di ogni lista di candidati";

Articolo 30, comma 1, n. 4), limitatamente alle parole: "e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione", e n. 6), limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 31, comma 1, limitatamente alle parole: ", di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione", alla parola: ", C", alle parole: "e di tutte le liste", nonchè alle parole: "nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole: "per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali" e alle parole: "Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi.";

Articolo 40, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 41, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste";

Articolo 42, comma 4, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 7, limitatamente alle parole: "due copie del manifesto contenente le liste dei candidati nonchè";

Articolo 45, comma 8: "Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";

Articolo 48, comma 1, limitatamente alle parole: "delle liste e" e alle parole: "o della circoscrizione";

Articolo 53, comma 1, limitatamente alle parole: "di lista e";

Articolo 58, comma 1, limitatamente alla parola: "rispettive", nonchè alle parole: "per l'elezione del candidato del collegio uninominale e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale"; comma 2, limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale" nonchè alle parole: "e, sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta"; comma 6: "Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";

Articolo 59, limitatamente alle parole: "Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista." e le parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale";

Articolo 67, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati" e n. 3), limitatamente alla parola: "rispettive";

Articolo 68, comma 1, limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale"; comma 3: "Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui é stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista."; comma 3-bis: "Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione."; comma 7, limitatamente alle parole: "La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";

Articolo 71, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "dei voti di lista e"; comma 2, limitatamente alle parole: "o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";

Articolo 72, comma 2: "Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 73, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 74, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste"; comma 2, limitatamente alle parole: "alle liste o";

Articolo 75, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste";

Articolo 77, comma 1, limitatamente al n. 2): "determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra é data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui é stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, semprechè tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista é dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;"; al n. 4), limitatamente alle parole: "collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima lista", nonchè alle parole: "In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui é stato dichiarato il collegamento" e al n. 5): "comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonchè, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, n. 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista.";

Articolo 79, comma 5, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 6, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati";

Articolo 81, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 83;

Articolo 84, comma 1, limitatamente alle parole: "Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi é già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati,", alle parole: "spettanti alla lista", nonchè alle parole: ", che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinchè si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo.";

Articolo 85;

Articolo 86, comma 4, limitatamente alle parole: "nella lista", nonchè alle parole: "di lista"; comma 5: "Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo."?".

2.- Ricevuta comunicazione della predetta ordinanza, il Presidente di questa Corte ha fissato per la conseguente deliberazione il giorno 18 gennaio 1999, disponendo, altresì, le relative comunicazioni previste dall'art. 33, secondo comma, della legge n. 352 del 1970.

3.- Nella imminenza della data fissata per la camera di consiglio si sono costituiti il Prof. Augusto Barbera, l’Ing. Giuseppe Calderisi, il Prof. Mariotto Segni, promotori e presentatori dell’anzidetto referendum abrogativo.

Nella memoria illustrativa si sono particolarmente soffermati sui seguenti punti:

- Ammissibilità dei referendum elettorali.

Particolare attenzione é rivolta alla sentenza n. 47 del 1991, con cui la Corte costituzionale ha ritenuto, in primo luogo, che la materia elettorale non sia sottratta, in quanto tale, a referendum abrogativo; in secondo luogo, che il quesito referendario debba essere valutato sotto il duplice profilo della univocità ed omogeneità, da un lato, e della chiarezza e sufficiente certezza della disciplina di risulta, dall’altro, sì da consentire agli elettori l’espressione di un voto consapevole (principi affermati con la sentenza n. 32 del 1993 e, prima ancora, con la sentenza n. 29 del 1987).

Siffatti principi, confermati successivamente con le sentenze n. 5 del 1995 e n. 26 del 1997, vengono ulteriormente ribaditi con argomentazioni dirette a rafforzarne il valore di precedente giurisprudenziale.

- Contenuto della richiesta referendaria.

Viene descritta l’operazione referendaria, attraverso la individuazione del nucleo essenziale dell’abrogazione, la definizione delle abrogazioni conseguenziali e di quelle finalizzate ad un’operazione di pulizia del testo, e l’esame della normativa di risulta.

- Normativa di risulta e sua immediata applicabilità, al fine di garantire la rinnovazione dell’organo elettivo.

Viene illustrato un sistema che, con l’auspicata abrogazione, risulterebbe perfettamente ed immediatamente applicabile.

- Chiarezza ed omogeneità del quesito.

Si richiamano vari precedenti di giurisprudenza costituzionale, prima tra tutte, la sentenza n. 16 del 1978 - che contiene la completa enunciazione dei requisiti di ammissibilità delle richieste referendarie - per affermare la sussistenza dei requisiti della chiarezza, della univocità e della omogeneità del quesito referendario.

- Presunto carattere manipolativo del quesito e presunta inammissibilità di referendum manipolativo.

Sulla base dei criteri elaborati nella sentenza n. 36 del 1997, viene auspicata una decisione di ammissibilità del quesito referendario, il quale, abrogando il voto di lista e conseguente riparto proporzionale quale criterio di attribuzione del 25% dei seggi non assegnati direttamente nei collegi uninominali (contenuto normativo già esistente, sia pure con riferimento a casi residuali, nell’attuale legge elettorale della Camera), consente l’espansione del criterio "alternativo", basato sul recupero dei candidati nei collegi uninominali, collegati alle liste, che abbiano le migliori cifre elettorali individuali, anch’esso contenuto nella legge elettorale.

Non vi sarebbe, dunque, produzione di nuove norme, ma espansione di una norma già esistente, volta a conseguire, prima come dopo l’abrogazione, l’attribuzione del 25% dei seggi non assegnato direttamente nei collegi uninominali.

- Inesistenza di impedimenti ed inconvenienti derivanti dalla applicazione della normativa di risulta.

Alla luce della giurisprudenza costituzionale del 1993, in particolare delle sentenze n. 32 e n. 33, si afferma che nella normativa di risulta non é dato rinvenire nè impedimenti, nè inconvenienti quali evidenziati nella sentenza n. 32 citata.

- Critiche, obiezioni e contestazioni che si muovono su di un terreno diverso da quello del giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo.

Il sistema che dovrebbe scaturire dall’abrogazione referendaria non darebbe luogo, si afferma sempre nella memoria, ad incoerenze od a stravaganze, nè apparirebbe contraddittorio; obiezioni queste che sono state avanzate nel corso del dibattito politico e giuridico che é seguito alla presentazione della richiesta di referendum.

I promotori si fanno carico di evidenziare la infondatezza delle predette obiezioni, rilevando che la posizione tradizionalmente assunta dalla giurisprudenza costituzionale non può essere scalfita dalle stesse.

E così può verificarsi che esistano collegi in cui sono eletti più parlamentari, come é accaduto in Inghilterra e nell’esperienza del Senato italiano, sia prima sia dopo la riforma maggioritaria.

Comunque, si ricorre sempre ad un criterio che fa leva sull’espressione del voto nell’elezione dei candidati aventi la migliore cifra elettorale individuale della circoscrizione.

Nè verrebbe in alcun modo intaccato il principio maggioritario, giacchè al temperamento proporzionale del principio maggioritario contenuto nell’attuale legge subentrerebbe un diverso criterio di temperamento, più rispondente alla logica del maggioritario.

Infine, per quanto riguarda il problema della surroga dei seggi vacanti, viene evidenziato che non vi sarebbe nulla di illogico nel fatto che talvolta possa essere recuperato un candidato appartenente ad uno schieramento diverso od opposto a quello del deputato surrogato, e che, comunque, la normativa di risulta avrebbe la funzione di permettere il funzionamento dell’organo.

- Alcune residue incongruenze grammaticali.

Nel testo rimarrebbero riferimenti al plurale o altre imperfezioni.

A questo proposito viene ricordato come la Corte abbia drasticamente escluso l’influenza sull’ammissibilità di siffatte "mere imperfezioni" sin dalla sentenza n. 47 del 1991; come pure, con la sentenza n. 63 del 1990, viene affermato come "alcune imperfezioni risultano inevitabili...e sono comuni, peraltro,...agli ordinari procedimenti di normazione".

I promotori concludono per l’ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo.

4.- Con ordinanza 14 gennaio 1999 dell’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, a parziale modifica della precedente ordinanza 1° dicembre 1998, é stato riformulato il quesito referendario, limitatamente all' art. 4 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'art. 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277, il cui ultimo periodo era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 422 del 1995.

Pertanto, il quesito referendario in detta parte é stato dichiarato conforme a legge nella seguente riformulazione:

"art. 4, comma 2, n. 1), limitatamente alle parole "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale" nonchè alle parole "comma 1"; e n. 2): "un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore".

In sostanza é stata eliminata dal quesito l’espressione finale dell’art. 4, comma 2, numero 2 "le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate in ordine alternativo", in quanto già espunta dall’ordinamento a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale con sentenza di questa Corte n. 422 del 1995.

5.- In data 15 gennaio 1999 é stata depositata una memoria aggiuntiva, in cui i promotori ribadiscono la loro opinione in merito all’autoapplicatività della normativa di risulta ed alla chiarezza ed omogeneità dell’operazione abrogativa, soffermandosi, in particolare, sui seguenti punti:

· La questione delle due urne di cui all’art. 30, numero 7, del d.P.R. n. 361 del 1957.

Assumono i promotori che il venire meno del voto di lista e della connessa scheda elettorale non sarebbe in contraddizione con la persistente previsione delle due urne e delle due cassette, in quanto queste sarebbero state introdotte (rectius: mantenute) nella legge attualmente in vigore non in relazione alle due differenti schede, ma al solo scopo di accelerare le operazioni elettorali.

· La c.d. "cosmesi normativa" del testo.

Relativamente all’art. 81 del d.P.R. n. 361 del 1957, precisano che la menzione nel quesito referendario dei commi 2 e 4 del predetto art. 81 va riferita ai commi 3 e 5 della medesima disposizione, in virtù del venir meno, nel testo originario, per effetto della legge n. 277 del 1993, del comma 2.

· L’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione in data 14 gennaio 1999.

Nella memoria si segnala che l’ordinanza ha espunto dal quesito referendario l’ultimo periodo dell’art. 4, comma 2, numero 2, del d.P.R. n. 361 del 1957, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 422 del 1995.

· I contrassegni delle candidature.

Nella vigente legge elettorale della Camera esiste una diversa disciplina dei contrassegni delle liste e di quelli dei candidati.

Il quesito, nel chiedere l’abrogazione delle liste per l’assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, non colpisce anche il contrassegno con cui il candidato intende presentarsi.

· Il ricorso alle "migliori cifre individuali".

Secondo i presentatori, il dibattito sviluppatosi sulla copertura della quota del 25% dei seggi mediante il recupero dei candidati che abbiano ottenuto le "migliori cifre individuali" dimostrerebbe come sia ormai acquisito il carattere autoapplicativo del referendum di cui si tratta.

· La surroga.

Premesso che il problema delle modalità di surroga dei deputati é questione di merito, nella memoria, si fa, peraltro, presente che gli eventuali difetti del meccanismo di surroga, essendo la stessa successiva all’elezione, non impediscono la costante operatività dell’organo, ma, se mai, hanno carattere di inconvenienti, che potrebbero, ove necessario, essere corretti dal legislatore.

6.- Nella camera di consiglio del 18 gennaio 1999 i rappresentati dei presentatori intervenuti hanno illustrato ulteriormente le ragioni dell’ammissibilità della richiesta di referendum.

Considerato in diritto

1.- La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui ammissibilità questa Corte é chiamata a pronunciarsi, riguarda alcuni articoli e parti di articoli (indicati sia in epigrafe sia nella esposizione in fatto della presente sentenza) del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) nel testo risultante dalle successive modificazioni ed integrazioni, apportate, in particolare, dalla legge 4 agosto 1993, n. 277 (Norme per l'elezione della Camera dei deputati) e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534 (Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

Al referendum é stata data dall’ordinanza 1° dicembre 1998 dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione la seguente denominazione: "Elezione della Camera dei deputati: abolizione del voto di lista per l'attribuzione con metodo proporzionale del 25% dei seggi".

2.-L'obiettivo unitario del quesito é incentrato sull'abolizione completa dell'attuale sistema delle liste e del voto di lista per l’attribuzione del 25% dei seggi con metodo proporzionale, sistema prescelto dal legislatore nella sua discrezionalità, tra i plurimi meccanismi possibili, per temperare il sistema maggioritario semplice, che regola l’assegnazione del restante 75% dei seggi.

Tale abolizione, con la conseguente eliminazione della scheda per il voto di lista, al momento distinta da quella relativa alla elezione del candidato in ciascun collegio uninominale maggioritario (immutata nella prospettiva referendaria), é completata dalla soppressione conseguenziale dei riferimenti alle liste e al voto di lista, attuata con il metodo dei ritagli.

La copertura del 25% dei seggi, attualmente regolata dal metodo proporzionale collegato al voto di lista circoscrizionale, avverrebbe mediante una sorta di ripescaggio dei candidati non eletti, presentatisi nei collegi uninominali della circoscrizione, che abbiano conseguito i migliori risultati. La graduatoria di candidati e di cifre individuali (art. 77, numero 3, del d.P.R. n. 361 del 1957, non investito dall’abrogazione referendaria) si forma secondo l’ordine percentuale del maggior numero di voti conseguiti, in rapporto agli elettori votanti nel singolo collegio uninominale (voti validi candidato x 100 ÷ votanti collegio uninominale).

3.- Ai fini dell’ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo in esame é sufficiente il richiamo ai principi individuati più volte dalla Corte, dai quali non vi é motivo di discostarsi, relativi ai requisiti della matrice unitaria, della univocità e della omogeneità dei quesiti referendari (sentenze n. 26 del 1997; n. 47 del 1991 e n. 16 del 1978) e alle caratteristiche proprie della materia elettorale (sentenza n. 429 del 1995; v. anche sentenza n. 107 del 1996), con riferimento in particolare all’esigenza di poter disporre, in ogni tempo, di una normativa operante (sentenza n. 26 del 1997; n. 32 del 1993; n. 47 del 1991 e n. 29 del 1987).

4.- Nel quesito referendario all’esame della Corte non ricorre alcuno dei limiti preclusivi del ricorso al referendum espressamente previsti (in maniera puntuale in quanto rispondenti a particolari scelte di politica istituzionale) dall’art. 75 della Costituzione. Nè si ravvisano altre ipotesi implicite di inammissibilità, inerenti alle caratteristiche essenziali e necessarie dell’istituto del referendum abrogativo, dipendenti da valori di ordine costituzionale e riferibili alle strutture o ai temi delle richieste referendarie (v. in particolare sentenza n. 16 del 1978).           

Il quesito non contiene domande eterogenee, carenti di una matrice razionalmente unitaria, non riconducibili alla logica dell’art. 75 della Costituzione; e si riferisce ad atti legislativi dello Stato con forza di legge ordinaria, non aventi contenuto costituzionalmente vincolato (sentenza n. 16 del 1978).

Esso, inoltre, non può ritenersi privo del carattere della univocità.

Il nucleo essenziale del quesito - come enunciato in precedenza - consiste nell’abrogazione degli articoli o delle parti di articoli relativi alle liste, al voto di lista e alla ripartizione del 25% dei seggi con metodo proporzionale, rappresentando il resto una operazione di cosmesi normativa per ripulire il testo, con abrogazione completa di talune disposizioni ovvero con una tecnica c.d. di ritaglio (v. sul punto sentenza n. 26 del 1997).

In realtà il quesito é formulato in modo da poter realizzare l’abrogazione parziale della legge elettorale nei sensi suindicati ed insieme a fare sì che la normativa residua, cioé quella risultante dopo l’eventuale abrogazione, sia immediatamente applicabile, consentendo la rinnovazione in qualsiasi momento dell’organo rappresentativo, condizione indispensabile per i referendum nella materia delle elezioni delle assemblee parlamentari (da ultimo, sentenza n. 26 del 1997).

A differenza della fattispecie referendaria presa in considerazione nella ipotesi immediatamente precedente (sentenza n. 26 del 1997), vi é una piena garanzia di immediata applicabilità del sistema di risulta, in quanto i collegi elettorali uninominali rimarrebbero immutati, senza nessuna necessità di ridefinizione in ciascuna circoscrizione, sia nel numero sia nel conseguente ambito territoriale. Infatti, permarrebbe la distinzione tra il 75% dei seggi, a ciascuno dei quali corrisponde un collegio uninominale, e il restante 25 % dei seggi, privi di tale corrispondenza, e attribuiti (in base alla cifra elettorale individuale, quale risultato di operazione matematica di rapporto percentuale tra voti validi e votanti nel collegio uninominale: art. 77, comma 1, numero 3 e numero 4, e art. 78) ai candidati, con migliore risultato, non eletti nei collegi uninominali. In tal modo risulterebbe un sistema di elezione di deputati corrispondente al numero fissato in Costituzione, con possibilità di rinnovazione dell’organo in ogni tempo.

La situazione che si verrebbe a determinare in concreto con l’eventuale accoglimento della richiesta referendaria si presenta, quindi, corrispondente alle esigenze soprarichiamate.

5.- Le anzidette considerazioni consentono altresì di escludere che il referendum in esame abbia carattere manipolativo o surrettiziamente propositivo. Esso, infatti, abrogando parzialmente la disciplina stabilita dal legislatore, per ciò che attiene alla ripartizione del 25% dei seggi, non la sostituisce con un’altra disciplina assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo, che il quesito ed il corpo elettorale non possono creare ex novo nè direttamente costruire (sentenza n. 36 del 1997), ma utilizza un criterio specificamente esistente (sia pure residuale) e rimasto in via di normale applicazione nella specifica parte di risulta della legge oggetto del referendum (art. 77, numero 3).

In definitiva, caducati, come effetto della proposta abrogazione referendaria, le liste, il voto di lista e la ripartizione del 25% dei seggi secondo il metodo proporzionale collegato alle liste stesse, rimarrebbe, con il contenuto prescrittivo proprio, il criterio per l’attribuzione dei seggi in base alla cifra individuale di ogni candidato, criterio che continuerebbe ad applicarsi con le modalità consentite dal sistema residuo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, secondo il quesito modificato dall’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione con ordinanze 1° dicembre 1998 e 14 gennaio 1999, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), nel testo risultante dalle successive modificazioni ed integrazioni, apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277 (Norme per l'elezione della Camera dei deputati) e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534 (Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361), richiesta dichiarata conforme a legge con le anzidette ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1999.

Presidente Renato GRANATA

Redattore Riccardo CHIEPPA

Depositata in cancelleria il 28 gennaio 1999