Ordinanza n. 459/98

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ORDINANZA N.459

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI               

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO            

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Avv.    Fernanda CONTRI               

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Prof.    Annibale MARINI               

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 486 del codice di procedura penale, anche in relazione all’art. 159, comma 1, del codice penale, promossi con 4 ordinanze emesse il 20, il 10, il 24 ed il 27 ottobre 1997 dal Pretore di Ancona – Sezione distaccata di Fabriano, rispettivamente iscritte al n. 891 del registro ordinanze 1997 ed ai nn. 44, 155 e 291 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 2, 6, 12 e 18, prima serie speciale, dell’anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che nel corso di due procedimenti penali nei quali i difensori degli imputati avevano tempestivamente inoltrato istanza di rinvio del dibattimento a causa di legittimo impedimento (eventi sismici delle Marche) e analoga richiesta avevano presentato i difensori nominati ex art. 97, comma 4, del codice di procedura penale, il Pretore di Ancona – Sezione distaccata di Fabriano, ravvisando la necessità di un coordinamento tra la disciplina della sospensione e del rinvio del dibattimento conseguenti a legittimo impedimento dell’imputato o del difensore e quella della sospensione del corso della prescrizione dei reati, ha sollevato, con due ordinanze di identico contenuto emessa l’una il 20 ottobre 1997 e l’altra il 24 ottobre 1997 (R.O. nn. 891 del 1997 e 155 del 1998) due questioni di legittimità costituzionale riguardanti l’art. 486 del codice di procedura penale;

che il rimettente, in via principale, ha denunciato, in riferimento agli articoli 3, 112 e 97 della Costituzione, l’ora ricordato art. 486, limitatamente all’inciso "o rinvia" contenuto nei commi 1 e 3, e in via subordinata, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, lo stesso art. 486 del codice di procedura penale, in relazione all’art. 159, primo comma, del codice penale, "nella parte in cui non prevede fra i casi di sospensione del procedimento da cui discende la sospensione della prescrizione il differimento reso necessario dalla sussistenza di un legittimo impedimento";

che, in punto di rilevanza, il rimettente osserva che il quadro normativo attuale pone concreti pericoli di prescrizione "soprattutto nei successivi gradi di giudizio";

che, in punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo, con riguardo alla questione principale, dopo aver sottolineato che il riferimento indifferenziato alla sospensione o al rinvio darebbe luogo ad una "disarmonia terminologica" che anche questa Corte avrebbe avuto occasione di rilevare (sentenza n. 114 del 1994), osserva che nella prassi assolutamente dominante l’espressione di cui si tratta implica un differimento ad altra udienza molto ravvicinata (prevalentemente fissata nell’arco di una giornata); un’interpretazione non condivisa dal rimettente il quale ritiene che per attribuire un significato logico alla lettera della norma o si ravvisa in essa la previsione di un’ipotesi di sospensione con rinvio a udienza fissa (secondo la regola generale vigente in caso di sospensione, la quale trova applicazione anche negli articoli 477, 508 e 509 del codice di procedura penale) ovvero occorrerebbe che la Corte eliminasse l’inciso "o rinvia" così da sopprimere l’equivoco riferimento a due termini che non possono corrispondere a concetti equivalenti; solo pervenendo ad una simile soluzione, alternativamente prospettata, l’art. 486 del codice di procedura penale sfuggirebbe ad ogni censura in relazione sia al principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, sia al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale (che l’attuale formulazione, di fatto, neutralizza) sia all’art. 97 della Costituzione, sotto il profilo delle disfunzioni organizzativo-burocratiche che attualmente si registrano nel lavoro delle cancellerie per i numerosi procedimenti instaurati per reati destinati ad estinguersi per prescrizione: l’eliminazione del riferimento testuale al rinvio renderebbe la norma perfettamente comprensibile e ragionevole, impedendo altresì l’indebito decorso del termine di prescrizione del reato perchè la "sospensione del processo" non sarebbe più ipotesi controversa, ma diverrebbe una previsione tassativa, venendo espressamente richiamata dal primo comma dell’art. 159 del codice penale;

che, quanto alla questione subordinata, il rimettente, dopo aver osservato che un’eventuale sentenza di accoglimento "si limiterebbe a rendere esplicito un principio che appare insito nel sistema normativo e che non può essere applicato proprio in virtù della portata letterale del primo comma dell’art. 159 c.p.p." (recte: 159 del codice penale), rileva che il carattere "in malam partem" della pronuncia additiva richiesta non sarebbe determinante in quanto verrebbe ad incidere su un tessuto normativo di carattere strettamente processuale con riverberi solo indiretti sul diritto penale sostanziale;

che in entrambi i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, in subordine, infondate;

che l’inammissibilità deriverebbe tanto dall’assoluto difetto di rilevanza delle questioni, puramente astratte ed ipotetiche, stante il carattere eventuale della paventata estinzione per prescrizione dei reati ascritti, quanto dalla considerazione che con entrambe le questioni prospettate viene invocata, sia pure in modo indiretto nella formulazione della questione principale, una pronuncia additiva "in malam partem", volta ad introdurre una nuova ipotesi di sospensione del corso della prescrizione del reato in assenza di una espressa voluntas legis sul punto e quindi in violazione del principio di legalità sancito dall’art. 25 della Costituzione;

che l’infondatezza della questione sarebbe conseguente ad un’errata interpretazione dell’art. 486, commi 1 e 3, del codice di procedura penale, perchè la sospensione del dibattimento che, a differenza del rinvio, presuppone che il dibattimento sia già stato aperto, é ritenuta assimilabile al rinvio stesso, tant’é che in alcune disposizioni, quali quella censurata, i due termini sono utilizzati in evidente sinonimia: il che, peraltro, non ne rende equivoco il collegamento con la disciplina della prescrizione del reato la quale, in ossequio del principio di legalità, richiede che i casi di sospensione del corso della prescrizione siano espressamente indicati, con conseguente inipotizzabilità della violazione dei parametri costituzionali invocati.

Ritenuto, altresì, che lo stesso Pretore di Ancona – Sezione distaccata di Fabriano, in un altro procedimento penale nel corso del quale il difensore di una delle imputate aveva tempestivamente depositato istanza di rinvio del dibattimento a causa degli eventi sismici verificatisi nella zona e analoga richiesta aveva successivamente presentato il difensore nominato ex art. 97, comma 4, del codice di procedura penale, con ordinanza del 10 ottobre 1998 (R.O. n. 44 del 1998), di contenuto analogo a quelle di cui si é or ora riferito, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, l’art. 486 del codice di procedura penale, limitatamente all’inciso "o rinvia" contenuto nei commi 1 e 3;

che nel relativo giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ribadendo le richieste già formulate negli altri due giudizi ove é stata sollevata la medesima questione;

che ancora il Pretore di Ancona – Sezione distaccata di Fabriano, ha sollevato, con ordinanza del 27 ottobre 1997 (R.O. n. 291 del 1998), censure riferite direttamente al precetto di cui all’art. 486, commi 1 e 3, del codice di procedura penale, denunciato in via principale (sempre in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione), "limitatamente all’inciso "o rinvia"" ed, in via subordinata (in riferimento agli artt. 97 e 112 della Costituzione), col chiamare in causa anche l’art. 159, primo comma, del codice penale, nella parte in cui la norma processuale "non prevede tra i casi di sospensione del procedimento da cui discende la sospensione della prescrizione, il differimento del dibattimento reso necessario dalla sussistenza di un legittimo impedimento dell’imputato";

che pure in tale giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, riproducendo le deduzioni avanzate a proposito delle precedenti ordinanze.

Considerato che le ordinanze sollevano questioni identiche o analoghe, donde la riunione dei relativi giudizi;

che il giudice a quo, sia in relazione alla questione "principale" sia con riferimento alla questione "subordinata", richiede a questa Corte – attraverso una pronuncia, secondo l’una prospettazione di tipo demolitorio, secondo l’altra prospettazione di tipo additivo – un intervento diretto a far conseguire la sospensione del corso della prescrizione nel caso di rinvio del dibattimento determinato dal legittimo impedimento del difensore, a norma dell’art. 486, comma 5, del codice di procedura penale;

che, quindi, la denuncia di quest’ultima disposizione, isolatamente o nel combinato disposto con l’art. 159 del codice penale, ha di mira una finalità iscrivibile nell’ambito del diritto sostanziale e, cioé, in ogni caso, la sospensione del corso della prescrizione;

che – a prescindere da taluni indirizzi interpretativi, peraltro minoritari, secondo i quali, a seguito delle modifiche introdotte all’art. 159, primo comma, del codice penale, ad opera dell’art. 15, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 332, la causa di sospensione dei termini di custodia cautelare prevista dall’art. 304, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale sarebbe automaticamente divenuta causa di sospensione del corso della prescrizione per tutta la durata del rinvio con conseguenti riverberi anche nei procedimenti a carico di imputati in stato di libertà, per analoghe esigenze di raccordo fra i tempi del processo e i termini di prescrizione a norma dello stesso art. 159, primo comma, del codice penale, interpretazione non esplicitamente evocata dal rimettente – la norma effettivamente denunciata risulta essere quella che non consente la sospensione della prescrizione in caso di "rinvio" (o "sospensione") per legittimo impedimento del difensore;

che in tal modo il presupposto a base della denuncia di illegittimità costituzionale é il maturarsi della prescrizione in conseguenza della mancata previsione della sospensione della causa estintiva nell’ipotesi prevista dall’art. 486, comma 5, del codice di procedura penale;

che, dunque, la soluzione avuta di mira non può prescindere dalla verifica della sussistenza delle condizioni per l’applicazione della prescrizione in forza della norma denunciata;

che, però, la questione per potersi ritenere contrassegnata dal necessario requisito della rilevanza deve prospettarsi come attuale e non come meramente astratta ed ipotetica;

che, invece, lo stesso rimettente coll’evocare il pericolo di prescrizione "soprattutto nei successivi gradi di giudizio", viene a riconoscere che la denuncia di illegittimità costituzionale ora proposta, in quanto finalizzata a prevenire l’estinzione del reato per prescrizione, é del tutto prematura, tanto più che non é certo che all’esito dei vari gradi di giudizio opererà la causa estintiva del reato, nè, soprattutto, che la sentenza di primo grado sarà necessariamente impugnata;

che, pertanto, la questione, diretta a predisporre un assetto normativo che precluda il maturarsi della prescrizione, in forza di plurimi provvedimenti di "rinvio" del dibattimento, appare formulata in via ipotetica in vista di un’evenienza futura ed incerta, così da incidere negativamente sul requisito della rilevanza (cfr., da ultimo, ordinanza n. 34 del 1998) e da risultare manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 486, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Ancona – Sezione distaccata di Fabriano, con le quattro ordinanze in epigrafe;

b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 486 del codice di procedura penale, in relazione all’art. 159, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Ancona – Sezione distaccata di Fabriano, con ordinanze del 20 ottobre 1997, del 24 ottobre 1997 e del 27 ottobre 1997.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Giuliano VASSALLI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.