Ordinanza n. 435/98

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ORDINANZA N. 435

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI             

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI               

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 21, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento), promosso con ordinanza emessa l’11 marzo 1998 dal Pretore di Grosseto nel procedimento penale a carico di Angelo Ercolanoni ed altro, iscritta al n. 344 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 1998.

  Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

  Udito nella camera di consiglio dell’11 novembre 1998 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

  Ritenuto che, con ordinanza emessa l’11 marzo 1998 nel corso di un procedimento penale promosso per essere stati effettuati scarichi di acque di lavorazione provenienti da insediamento produttivo in assenza della prescritta autorizzazione, il Pretore di Grosseto ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 21, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento);

  che la norma denunciata punisce con la sanzione penale dell’arresto o dell’ammenda chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi nelle acque, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto la prescritta autorizzazione; mentre l'esercizio di uno scarico che superi i parametri di accettabilità é punito, dal terzo comma dello stesso art. 21 (come risultante dalla modifica introdotta dall'art. 3 del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172), con la sola sanzione amministrativa ovvero con la pena dell’ammenda o dell’arresto, a seconda che si tratti di scarichi provenienti da insediamenti civili e da pubbliche fognature o provenienti da insediamenti produttivi;

  che, ad avviso del giudice rimettente, la lesione del bene tutelato, che può derivare dal mancato rispetto dei limiti tabellari di accettabilità degli scarichi, può essere molto superiore alla concreta lesione derivante dalla sola mancata richiesta di autorizzazione allo scarico, la quale costituisce una violazione puramente formale se lo scarico non autorizzato é conforme alle prescrizioni tabellari di accettabilità; punire con sanzione penale quest’ultima condotta e con sanzione amministrativa il superamento dei limiti tabellari determinerebbe una disparità di trattamento e la violazione del principio di ragionevolezza, che deve caratterizzare la discrezionalità del legislatore anche nelle sue scelte punitive;

  che il giudice rimettente prospetta, con l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale, l’inquadramento della mancata richiesta di autorizzazione allo scarico tra gli illeciti amministrativi, limitando l’applicabilità della sanzione penale (prevista dall’art. 21, terzo comma, della legge n. 319 del 1976) alle sole ipotesi di effettivo superamento, nello scarico, dei parametri di accettabilità;

  che é intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata.

  Considerato che le norme per la tutela delle acque dall’inquinamento prevedono l’omissione della richiesta di autorizzazione per l’apertura di uno scarico come figura di illecito diversa dal superamento, negli scarichi, dei parametri di accettabilità, sanzionando distintamente le due diverse ed autonome condotte, le quali possono dar luogo ad un concorso di illeciti;

  che appartiene alla discrezionalità del legislatore, esercitata nei limiti della ragionevolezza, la configurazione dei reati e la previsione delle relative sanzioni (sentenze n. 370 del 1996 e n. 84 del 1997; ordinanza n. 456 del 1997). La diversa quantificazione delle sanzioni per l’omessa richiesta di autorizzazione e per lo scarico oltre i limiti di accettabilità non appare palesemente irragionevole, potendo il legislatore valutare come più grave l’omissione, che non consente o rende più difficoltoso individuare lo scarico ed effettuare i necessari controlli anche al fine di accertare l’eventuale ulteriore illecito del superamento dei limiti di accettabilità;

  che la distinzione dei tipi di scarico, da insediamenti civili e pubbliche fognature o da insediamenti produttivi, con effetti anche sulle sanzioni per la omessa richiesta di autorizzazione all’apertura, costituisce una scelta del legislatore (sentenza n. 330 del 1996), che può trovare giustificazione nell’esigenza, discrezionalmente ma non irrazionalmente apprezzata dallo stesso legislatore, di un regime complessivamente più severo per quelli ritenuti potenzialmente più inquinanti;

  che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 21, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Pretore di Grosseto con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Cesare MIRABELLI

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998.