Ordinanza n. 432/98

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ORDINANZA N.432

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 459 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio 1998 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Sergio Biella ed altro, iscritta al n. 207 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 1998.

  Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

  Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha sollevato con ordinanza del 21 gennaio 1998, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 459 cod. proc. pen., nella parte in cui non prescrive, prima della richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto penale di condanna, l’interrogatorio dell’indagato ovvero la notifica, al medesimo, dell’invito a presentarsi per rendere interrogatorio;

  che il giudice rimettente muove dalla modifica legislativa portata dall’art. 2 della legge 16 luglio 1997, n. 234, alle norme che contengono la disciplina della richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio nel procedimento dinanzi al tribunale o alla corte d’assise (art. 416, comma 1, cod. proc. pen.) e del decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero nel procedimento davanti al pretore (art. 555, comma 2, cod. proc. pen.), modifica consistente nella previsione, a pena di nullità, dell’invito, rivolto alla persona sottoposta a indagini, a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’art. 375, comma 3, cod. proc. pen.;

  che ad avviso del giudice di merito il legislatore avrebbe in tal modo assimilato la disciplina del procedimento ordinario a quella del giudizio immediato, che prevede, tra i propri presupposti, appunto l’interrogatorio ovvero l’invito a presentarsi (art. 453, comma 1, cod. proc. pen.);

  che in tale mutato quadro legislativo, caratterizzato dall’intenzione del legislatore "di impedire l’esercizio dell’azione penale inaudita altera parte", la mancata previsione dell’obbligo di effettuare l’interrogatorio, o di notificare l’invito a renderlo, anche in relazione alla richiesta di emissione del decreto penale, risulterebbe irragionevolmente discriminatoria e lesiva delle garanzie difensive, tanto più in considerazione del contenuto sostanziale di condanna che é proprio del decreto penale;

  che l’irragionevolezza dell’omissione legislativa censurata sarebbe ulteriormente sottolineata dalla considerazione della attribuzione alla discrezionalità del pubblico ministero della scelta tra un rito "garantito" e il procedimento per decreto ("non garantito"), nonchè dall’inadeguatezza, sul piano della garanzia difensiva, dello strumento dell’opposizione al decreto, poichè questo determina per l’appunto, secondo la normativa in vigore, l’obbligo di emissione di un decreto di giudizio immediato che comunque non é preceduto dall’interrogatorio dell’imputato;

  che é intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l’infondatezza della questione.

  Considerato che il giudice rimettente richiede a questa Corte una pronuncia che estenda alla disciplina del procedimento per decreto penale a) sia la prescrizione dell’interrogatorio dell’indagato prima della relativa richiesta, secondo lo schema posto dall’art. 453, comma 1, cod. proc. pen., per il giudizio immediato, b) sia la prescrizione della previa notificazione dell’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio, stabilita dalle norme che regolano il giudizio immediato (art. 453 citato) nonchè, a seguito della legge 16 luglio 1997, n. 234, dalle norme che disciplinano la richiesta di rinvio a giudizio (art. 416) e il decreto di citazione a giudizio nel procedimento pretorile (art. 555);

  che la prospettazione del giudice di rinvio, diretta a omologare il procedimento per decreto agli altri schemi processuali sopra detti, é in contrasto con la specificità del primo, in particolare sotto il profilo, essenziale e caratterizzante, della sua configurazione quale rito a contraddittorio eventuale e differito, improntato a criteri di economia processuale e speditezza (da ultimo, sentenza n. 274 del 1997), in cui l’accertamento contenuto nel provvedimento del giudice - non a caso denominato "decreto" - viene posto nel nulla, attraverso la revoca del decreto stesso (art. 464 cod. proc. pen.), allorchè l’interessato, con l’opposizione, manifesti di non prestare acquiescenza al provvedimento;

  che, posta l’anzidetta struttura del procedimento monitorio, nel quale é l’opposizione dell’interessato a dare ingresso al "giudizio" - nelle sue varie forme: dibattimento, tramite il giudizio immediato, o giudizio abbreviato, o patteggiamento, secondo le scelte processuali espresse dall’opponente -, la previsione di una anticipazione del contraddittorio, nella forma del previo interrogatorio dell’indagato o in quella dell’invito a renderlo, così come richiesta dal rimettente, non può dirsi soluzione costituzionalmente imposta alla stregua del proposto raffronto con gli altri schemi processuali, che sono diversi e non comparabili;

  che d’altra parte l’anzidetta estensione non é costituzionalmente necessitata neppure alla luce della ratio della legge n. 234 del 1997, giacchè l’esigenza di garantire la conoscenza dell’indagine per chi vi sia sottoposto si trasferisce, nella particolarità del disegno del procedimento monitorio, sulla fase processuale, conseguente all’esercizio dell’opposizione, operando il decreto solo quale mezzo di contestazione dell’accusa definitiva (sentenza n. 27 del 1966; ordinanza n. 195 del 1970), che é essenziale per garantire il diritto di difesa (ordinanza n. 277 del 1996);

  che la mancata ricomprensione del procedimento per decreto nell’ambito delle modifiche processuali apportate dal legislatore nel 1997 non può configurarsi pertanto come un’omissione irragionevole o discriminatoria;

  che, relativamente al parametro dell’art. 24 della Costituzione, va ribadito che anche nella disciplina del nuovo codice il decreto penale costituisce una decisione preliminare soggetta a opposizione, cosicchè l’esperimento dei mezzi di difesa, con la stessa ampiezza dei procedimenti ordinari, si colloca nel vero e proprio giudizio che segue all’opposizione (sentenze nn. 344 del 1991, 27 del 1966, 170 del 1963), ciò che non risulta in alcun modo intaccato dalla denunciata scelta legislativa;

  che, per quanto osservato, la questione di costituzionalità prospettata dal rimettente risulta manifestamente infondata.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 459 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Gustavo ZAGREBELSKY

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998.