Ordinanza n. 231/98

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ORDINANZA N.231

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 2, 3 e 4 della legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4 (Regolamento dell'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici veterinari dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 14 maggio 1997 dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte sui ricorsi proposti da Luca Bisio ed altri contro Azienda sanitaria regionale USL n. 16 di Mondovì-Ceva ed altra e da Giuseppe Zucca contro Azienda sanitaria regionale USL 8 di Chieri ed altra, iscritte ai nn. 618 e 619 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di costituzione della Regione Piemonte e di Giuseppe Zucca;

udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1998 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

udito l'avv.to Gustavo Romanelli per la Regione Piemonte.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio instaurato per l’annullamento dell’atto con cui l’Azienda sanitaria regionale del Piemonte USL n. 16 aveva richiesto ai medici veterinari da essa dipendenti di rendere informazioni sulla loro attività libero-professionale, il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con ordinanza del 14 maggio 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma, 2, 2, 3 e 4 della legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4 (Regolamentazione dell’esercizio dell’attività libero-professionale dei medici veterinari dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale), in relazione agli articoli 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione;

che nel corso di un ulteriore giudizio instaurato per l’annullamento dell’atto con cui l’Azienda sanitaria regionale del Piemonte USL n. 8 aveva intimato ad un medico veterinario da essa dipendente la chiusura del suo ambulatorio privato, il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, con ordinanza del 14 maggio 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2 della stessa legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4, in relazione agli articoli 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione;

che in entrambe le ordinanze di rimessione il Tar per il Piemonte deduce l’illegittimità delle disposizioni impugnate in quanto esse, nel disciplinare la libera professione dei medici veterinari delle USL, dettano una regolamentazione così restrittiva da impedirne sostanzialmente l’esercizio, ed appaiono quindi irragionevoli, contrastanti con il diritto costituzionale al lavoro, con i principi della legislazione statale e con il diritto dei cittadini di esercitare in ogni parte del territorio nazionale la loro professione;

che infatti, secondo i giudici a quibus, l’art. 2 della legge impugnata, prevedendo il divieto di svolgere la libera professione sugli "animali d’affezione" nel territorio dell’azienda sanitaria di pertinenza, "determina un grave affievolimento delle facoltà professionali del veterinario senza raccordarsi funzionalmente a specifiche esigenze della struttura sanitaria pubblica", in quanto il criterio territoriale, mentre non vale di per sè a prevenire situazioni di conflitto d’interessi, determina un indebito limite territoriale allo svolgimento della libera professione;

che l’art. 3 della legge impugnata comporta, per i giudici rimettenti, un’irragionevole restrizione della libera professione, in quanto la consente sugli animali "da reddito" solo in carenza di veterinari libero-professionisti, e pone quindi una preclusione che difetta di un ponderato collegamento con le esigenze del servizio sanitario pubblico;

che le menzionate disposizioni della legge regionale violano altresì, ad avviso del Tar per il Piemonte, l’articolo 117 della Costituzione, in quanto si discostano dai principi fondamentali della legislazione statale stabiliti dall’art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) e dall’art. 36, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), i quali riconoscono il diritto dei veterinari dipendenti dalle unità sanitarie locali allo svolgimento della libera attività professionale, nonchè dall’art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), che ha ribadito la compatibilità di detta attività con il rapporto unico d’impiego dei medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale;

che l’art. 4 della legge del Piemonte viola parimenti i suindicati principi costituzionali, poichè estende la disciplina degli articoli 2 e 3 anche all’attività veterinaria sul "cavallo sportivo", mentre l’art. 1, comma 2 della legge é costituzionalmente illegittimo in ragione della sua "connessione" con la disciplina degli articoli 2, 3 e 4 della legge;

che si é costituta in giudizio la Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta regionale, convenuta in entrambi i giudizi principali, chiedendo che la questione di costituzionalità sia dichiarata inammissibile, per genericità della sua formulazione, o irrilevante in considerazione del sopravvenuto decreto del Ministro della sanità 31 luglio 1997, il quale, a suo avviso, prevede per i medici veterinari dipendenti del Servizio sanitario nazionale il medesimo regime di incompatibilità stabilito dalla legislazione regionale;

che la questione di legittimità, secondo la Regione, é comunque infondata in relazione agli articoli 4 e 35 della Costituzione, perchè dette norme non garantiscono un illimitato diritto alla libera professione da parte dei dipendenti pubblici; in relazione all’art. 120, in quanto la legge impugnata concorre all’attuazione dei valori costituzionali del buon andamento e del diritto alla salute; in relazione agli articoli 3 e 117, in quanto la disciplina é volta ad impedire potenziali contrasti d’interesse nello svolgimento del rapporto di pubblico impiego, e si conforma quindi ai principi fondamentali della legislazione statale.

Considerato che i giudizi hanno ad oggetto le medesime disposizioni di legge e quindi vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che, successivamente alla proposizione da parte del Tar per il Piemonte dei due giudizi incidentali di costituzionalità, il Governo ha emanato il decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175 (Disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionali della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale), convertito con legge 7 agosto 1997, n. 272, il quale, all’art. 1, attribuisce al Ministro della sanità la disciplina di taluni profili della libera professione del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, e che il Ministro della sanità, con decreto 11 giugno 1997 (Fissazione dei termini per l’attivazione dell’attività libero-professionale intramuraria), ha dettato alcune disposizioni relative alla libera professione intramuraria del personale anche veterinario, appartenente alla dirigenza del ruolo sanitario, nonchè ha emesso, in data 31 luglio 1997, un decreto in tema di "Attività libero professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N.", ed un decreto in pari data recante "Linee guida dell’organizzazione dell’attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale", che contengono ulteriori disposizioni in materia;

che il Governo, in data posteriore alle ordinanze di rimessione, ha altresì emanato il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), il quale prevede, all’art. 124, comma 1, lettera a), che siano conservate allo Stato le funzioni amministrative relative alla "disciplina delle attività libero-professionali e delle relative incompatibilità ai sensi dell’art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dell’art. 1, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", norme, queste ultime, concernenti il rapporto unico d’impiego con il Servizio sanitario nazionale;

che i predetti atti sono sopravvenuti alle ordinanze di rimessione ed appaiono suscettibili di incidere sul quadro legislativo di riferimento, ed in particolare sulle disposizioni che disciplinano il concorso delle diverse fonti sulla materia, cosicchè si impone un nuovo esame della rilevanza delle questioni di costituzionalità nei giudizi a quibus.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° giugno 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Relatore: Piero Alberto CAPOTOSTI

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.