Ordinanza n. 170/98

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ORDINANZA N. 170

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI  

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO  

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO  

- Dott. Riccardo CHIEPPA  

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE  

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI  

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1996 dal Pretore di Vicenza sez. distaccata di Thiene, sul ricorso proposto da Chimello Alberto contro il Prefetto di Vicenza, iscritta al n. 467 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1997.

  Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1998 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

  Ritenuto che, nel corso di un procedimento di opposizione avverso un provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente a seguito della contestazione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, il Pretore di Vicenza, sezione distaccata di Thiene, con ordinanza emessa il 30 novembre 1996, ha sollevato - in riferimento all'art. 25 Cost. - questione di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), "nella parte in cui prevede la competenza a conoscere di un reato ai fini dell'applicazione "anticipata" della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida in capo al prefetto, autorità amministrativa, in luogo e vece del giudice naturale penale previsto per legge";

  che, secondo il rimettente, nella fattispecie la sanzione della sospensione della patente non é una sanzione amministrativa conseguente ad una figura tipizzata di illecito amministrativo, perchè la norma di riferimento, contenente il precetto, lo definisce inequivocamente, e soltanto, un comportamento costituente reato, e non anche illecito amministrativo;

  che, di conseguenza, osserva il Pretore a quo come la procedura contemplata dalla norma impugnata finisca di fatto per prevedere, non già una competenza in sede propria del prefetto con riguardo ad una figura di illecito amministrativo, bensì una sovrapposizione di competenza tra autorità penale ed amministrativa, in ragione della quale quest'ultima si occupa e conosce (prima del giudice naturale competente ex art. 220 del codice della strada) di un fatto costituente reato, sostituendosi al giudice naturale penale precostituito per legge, ed applicando in sua vece una sanzione accessoria che solo può conseguire all'accertamento del reato nella sede propria;

  che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o per l'infondatezza della sollevata questione.

  Considerato che la questione risulta sollevata sul presupposto che l'impugnata disposizione contempli due distinti procedimenti, vòlti rispettivamente all'applicazione di una sanzione principale e di una accessoria, aventi come identico oggetto primario l'accertamento di violazioni di norme della circolazione costituenti reato;

  che, viceversa, sussiste (come già rilevato nella sentenza n. 194 del 1996, ignorata dal giudice a quo) una radicale differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria (adottato nei casi previsti dal censurato art. 223) e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, inflitta rispettivamente dal prefetto o dal giudice penale - ed all'esito del relativo accertamento -, a seconda che sia stato commesso un mero illecito amministrativo (art. 218) ovvero un reato (artt. 220 e segg.);

  che, in particolare, pur costituendo anch'essa misura afflittiva - connotata da analoghi effetti ed incidente sull'atto amministrativo di abilitazione alla guida, adottata a seguito (ed a cagione) della violazione di regole di comportamento inerenti alla sicurezza della circolazione stradale (cfr. ordinanza n. 184 del 1997, successiva all'ordinanza di rimessione) - la sospensione provvisoria é provvedimento amministrativo di esclusiva spettanza prefettizia, di natura cautelare (necessariamente preventivo rispetto all'accertamento dell'ascritto illecito penale), strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente di un veicolo, il quale si sia reso responsabile di fatti configurabili come reati inerenti alla circolazione, continui nell'esercizio di un'attività palesantesi come potenzialmente creativa di ulteriori pericoli;

  che l'asserito vizio di incostituzionalità del vigente sistema di ripartizione fra organi, giurisdizionali e non, della competenza ad adottare le diverse sanzioni, risulta denunciato esclusivamente sulla base di tale palese erronea prospettiva ermeneutica;

  che, pertanto, la sollevata questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

  Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, dal Pretore di Vicenza, sezione distaccata di Thiene, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Cesare RUPERTO

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1998.