Ordinanza n. 108/98

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ORDINANZA N.108

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 52 del decreto legislativo 5 febbario 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), promossi con ordinanze emesse il 19 maggio e il 23 giugno 1997 dal Pretore di Roma, il 2 maggio 1997 dal Pretore di Roma, sezione distaccata di Subiaco ed il 25 settembre 1997 dal Pretore di Grosseto, rispettivamente iscritte ai nn. 506, 601, 656 e 805 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 35, 39 e 41, prima serie speciale, dell'anno 1997, e n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1998.

  Visti gli atti di costituzione di Vaciago Cesare e De Cesaris Benedetto, nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1998 il Giudice relatore Valerio Onida;

uditi gli avvocati Corso Bovio per Vaciago Cesare e Massimo Biffa per De Cesaris Benedetto e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Pretore di Roma, con due ordinanze del medesimo tenore, emesse rispettivamente il 19 maggio 1997 e il 23 giugno 1997, pervenute a questa Corte rispettivamente il 4 luglio 1997 (R.O. n. 506 del 1997) e il 6 agosto 1997 (R.O. n. 601 del 1997), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 (nell'ordinanza R.O. n. 601 anche all'art. 77) della Costituzione, dell'art. 52 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), che punisce con sanzioni amministrative le condotte di omessa comunicazione alle autorità competenti della qualità e quantità di rifiuti prodotti, nonchè di omessa o incompleta tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, condotte precedentemente configurate come reati contravvenzionali dagli artt. 3, commi 3 e 5, e 9-octies del decreto legge n. 397 del 1988;

  che tale sopravvenuta depenalizzazione appare al remittente in contrasto con i principi e i criteri direttivi dettati dall'art. 2, lettera d, della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1993), sulla cui base é stato emanato il d.lgs. n. 22 del 1997, e dunque in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, in quanto la norma di delega, prevedendo che fosse fatta "salva l'applicazione delle norme penali vigenti", avrebbe vietato di degradare ad illeciti amministrativi comportamenti già penalmente sanzionati, e in quanto l'interesse alla tutela dell'ambiente rientrerebbe nell'ambito degli interessi generali dell'ordinamento interno "del tipo di quelli tutelati dagli artt. 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689", per i quali la citata norma di delega prevede l'impiego di sanzioni penali, essendo l'ottemperanza agli obblighi in questione fondamentale presupposto per il controllo e la corretta gestione dei rifiuti, e dunque per la tutela dell'ambiente;

  che il Pretore di Roma, sezione distaccata di Subiaco, con ordinanza emessa il 2 maggio 1997, pervenuta a questa Corte il 23 maggio 1997 (R.O. n. 656 del 1997), ha sollevato a sua volta questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 76, 77, 10 e 11 della Costituzione, dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 22 del 1997, "nella parte in cui prevede sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi relativi alla comunicazione annuale ed al registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi, prodotti, recuperati o smaltiti";

  che il remittente, quanto alla non manifesta infondatezza, rinvia integralmente alla memoria depositata dal pubblico ministero in udienza, che viene riportata, nella quale si sostiene, quanto alla violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, che l'art. 2, lettera d, della legge di delega n. 146 del 1994, richiamando gli artt. 34 e 35 della legge n. 689 del 1981, non consentiva che per le violazioni di norme poste a tutela dell'ambiente si facesse ricorso a sanzioni amministrative, previste solo per infrazioni che ledano o mettano in pericolo interessi diversi; che comunque le violazioni contemplate dall'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 22 del 1997, non sono state considerate, dallo stesso legislatore delegato, meno gravi e solo formali, come invece quelle contemplate dal comma 4 dello stesso art. 52; che anche in forza del principio di omogeneità fra sanzioni, imposto dalla legge di delega, si sarebbero dovute prevedere sanzioni penali per le violazioni in esame, in quanto relative ad attività produttive;

  che, inoltre, l'avere previsto solo sanzioni amministrative per la violazione dell'obbligo comunitario di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, anche se pericolosi, potrebbe ritenersi in contrasto con gli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, con violazione degli artt.10 e 11 della Costituzione;

  che il Pretore di Grosseto, con ordinanza emessa il 25 settembre 1997, pervenuta a questa Corte l’11 dicembre 1997 (R.O. n. 885 del 1997), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 10, primo comma, 76 e 77 della Costituzione, dell'art. 52, commi 1 e 2, del d lgs. n. 22 del 1997, con argomenti che, in punto di non manifesta infondatezza, ricalcano anche letteralmente quelli esposti nel documento del pubblico ministero fatto proprio dal Pretore di Roma, sezione distaccata di Subiaco, nell'ordinanza R.O. n. 656 del 1997, senza nulla aggiungere per quanto riguarda la lamentata violazione degli artt. 3 e 9, secondo comma, della Costituzione;

  che, nel giudizio promosso con l'ordinanza del Pretore di Roma R.O. n. 506 del 1997, si sono costituiti, con distinti atti, i due imputati nel processo a quo, Benedetto De Cesaris e Cesare Vaciago, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata, conclusioni poi ribadite dalla difesa del Vaciago nella memoria presentata in vista dell'udienza;

  che é intervenuto, in tutti i giudizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo a sua volta che le questioni siano dichiarate inammissibili o comunque infondate.

Considerato che i giudizi, avendo analogo oggetto, possono essere riuniti e decisi con un’unica pronuncia;

che, successivamente all'emissione delle ordinanze di remissione, le disposizioni impugnate, contenute nell'art. 52, commi 1 e 2, del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, sono state novellate dall'art. 7, commi 12 e 13, del d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389, che ne ha modificato il contenuto, in particolare prevedendo sanzioni amministrative attenuate per determinate ipotesi;

  che spetta ai giudici remittenti valutare la rilevanza, ai fini dei rispettivi giudizi, dello jus superveniens, nonchè indicare quali disposizioni, fra quelle recate dai due decreti legislativi succedutisi nel tempo, entrambe in epoca successiva ai fatti per cui procedono, essi ritengano applicabili, e a quale titolo, nei giudizi medesimi;

  che deve quindi provvedersi alla restituzione degli atti ai giudici remittenti per una nuova valutazione delle questioni sollevate;

  che, per quanto riguarda il profilo di asserito contrasto con gli artt. 10 e 11 della Costituzione, sollevato dalle ordinanze R.O. nn. 656 e 885 del 1997, questa Corte ha affermato che spetta al giudice a quo, il quale invochi una norma comunitaria come presupposto o parametro della questione di legittimità costituzionale, provocarne l’interpretazione "certa ed affidabile" rivolgendosi alla Corte di giustizia delle Comunità europee (ordinanze n. 536 del 1995, n. 319 del 1996).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  riuniti i giudizi,

  ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma, al Pretore di Roma, sezione distaccata di Subiaco, e al Pretore di Grosseto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Valerio ONIDA

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1998.