Ordinanza n. 107/98

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ORDINANZA N.107

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof.  Giuliano VASSALLI           

- Prof.  Francesco GUIZZI   

- Prof.  Cesare MIRABELLI            

- Prof.  Fernando SANTOSUOSSO  

- Avv.  Massimo VARI         

- Dott. Cesare RUPERTO    

- Dott. Riccardo CHIEPPA  

- Prof.  Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof.  Valerio ONIDA        

- Avv.  Fernanda CONTRI   

- Prof.  Guido NEPPI MODONA    

- Prof.  Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.  Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 445, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1997 dal Tribunale di Montepulciano nel procedimento penale a carico di L. B., iscritta al n. 501 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell’anno 1997.

          Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

          udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

          Ritenuto che il Tribunale di Montepulciano, nel corso di un procedimento di esecuzione nel quale la persona a cui era stata applicata una pena patteggiata aveva presentato richiesta di estinzione del reato, ha sollevato, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 445, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui impone al richiedente di provare di non avere commesso alcun delitto della stessa indole nel termine di cinque anni previsto dalla legge;

          che il giudice a quo, premesso che all’imputato era stata applicata la pena, condizionalmente sospesa, di mesi due e giorni venti di reclusione e di lire novecentomila di multa per il delitto di cui all’art. 73 del d.P.R. 309 del 1990, assume che l’art. 445, comma 2, cod. proc. pen. pone a carico del condannato l’onere di provare di non avere commesso alcun delitto nel termine prescritto dalla legge;

          che, ad avviso del rimettente, tale prova non può essere data nè con il certificato del casellario giudiziale, ove sono iscritte solo le sentenze di condanna divenute irrevocabili, nè con i certificati dei carichi pendenti: questi ultimi, infatti, se rilasciati dal pubblico ministero del luogo di residenza, non contengono eventuali pendenze in altri luoghi del territorio nazionale, mentre la produzione dei certificati dei carichi pendenti rilasciati da tutti gli uffici del pubblico ministero esistenti sul territorio nazionale, oltre a tradursi in una probatio diabolica, non potrebbe escludere che il condannato abbia commesso delitti della stessa indole, non ancora prescritti e iscritti contro ignoti;

          che ne conseguirebbe che la dichiarazione di estinzione del reato, pur essendo espressamente prevista dalla legge, non sarebbe concretamente ottenibile dal condannato, che si troverebbe nell’impossibilità di fornire prova dei fatti che sono presupposto dell’estinzione del reato;

          che tale disciplina si porrebbe in contrasto con l’art. 24 Cost., in quanto precluderebbe al condannato di ottenere - provando - il beneficio dell’estinzione del reato;

          che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata, in quanto la prova della avvenuta commissione di un reato può essere desunta solo dal passaggio in giudicato della relativa sentenza, e non anche dall’esistenza di procedimenti eventualmente risultanti dai certificati dei carichi pendenti;

          che pertanto, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, al fine di ottenere la dichiarazione di estinzione del reato sarebbe sufficiente la produzione del certificato giudiziale.

          Considerato che il rimettente muove dal duplice presupposto interpretativo che l’elemento ostativo alla dichiarazione di estinzione del reato consista nella mera commissione di un reato e, quindi, nella semplice esistenza di un procedimento penale pendente a carico del condannato e che l’onere di provarne l’inesistenza gravi sullo stesso condannato;

          che entrambi i presupposti sono palesemente erronei;

          che é del tutto incontroverso, anche alla luce del principio di cui all’art. 27, secondo comma, Cost., che l’effetto preclusivo dell’estinzione del reato non consegue al mero fatto di avere commesso un delitto entro il termine di cinque anni, ma all’accertamento della responsabilità contenuto in una sentenza irrevocabile di condanna;

          che il rimettente, per contro, non tiene conto della distinzione tra i due momenti della commissione del reato entro il termine di cinque anni prescritto dall’art. 445, comma 2, cod. proc. pen. e dell’accertamento giudiziale della colpevolezza, che può intervenire anche dopo la scadenza di tale termine;

          che tale distinzione sta alla base della disciplina riservata all’istituto, affine a quello oggetto del presente giudizio di costituzionalità, dell’estinzione del reato per il quale sia stata concessa la sospensione condizionale della pena (art. 167 cod. pen.), e della revoca di diritto della sospensione nel caso in cui il condannato commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole nei termini stabiliti (art. 168, comma primo, numero 1, cod. pen.); istituto nei cui confronti giurisprudenza e dottrina pacificamente distinguono tra commissione del nuovo delitto e relativo accertamento giudiziale, ricollegando solo a quest’ultimo la revoca della sospensione condizionale (e della conseguente estinzione del reato), a nulla rilevando che la sentenza irrevocabile sia stata pronunciata oltre il termine stabilito;

          che é comunque erroneo anche il secondo presupposto interpretativo su cui si basa il rimettente, assumendo che nel procedimento di esecuzione sarebbe posto a carico del condannato l’onere di provare l’inesistenza di elementi impeditivi della estinzione del reato;

          che, a contrario, l’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. attribuisce al giudice dell’esecuzione il potere di chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno;

          che al fine di provvedere sulla richiesta di dichiarare estinto il reato ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen. il giudice può limitarsi ad acquisire il certificato del casellario giudiziale, per verificare se siano o meno intervenute sentenze irrevocabili di condanna relative a delitti commessi entro il termine di cinque anni;

          che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

          Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

          dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 445, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Montepulciano, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Guido NEPPI MODONA

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1998.