Ordinanza n.43/98

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ORDINANZA N. 43

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI  

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO  

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO  

- Dott. Riccardo CHIEPPA  

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE  

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA  

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.m. 8 settembre 1988, n. 484 (Approvazione del regolamento di servizio per l’abbonamento telefonico), promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1996 dal Tribunale di Napoli, nel procedimento civile vertente tra Ceccherini Francesca e la SIP S.p.A. (ora Telecom S.p.A.), iscritta al n. 84 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1997.

  Visto l'atto di costituzione della SIP S.p.A. (ora Telecom S.p.A.);

  udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1998 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

  Ritenuto che il Tribunale di Napoli, con ordinanza emessa il 12 gennaio 1996 (pervenuta alla Corte il 17 febbraio 1997), ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 del d.m. 8 settembre 1988, n. 484 (Approvazione del regolamento di servizio per l’abbonamento telefonico), nella parte in cui, limitando la responsabilità della SIP ad un indennizzo pari al doppio del canone annuo, non prevede a carico della società un adeguato obbligo di risarcimento per i danni conseguenti all’utente dall’omessa inserzione del suo nominativo nell’elenco predetto;

  che, a parere del giudice a quo, la denunciata limitazione di responsabilità determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra società ed utente, menomando altresì il diritto di agire di questi;

  che nel giudizio dinanzi a questa Corte si é costituita la Telecom S.p.A. (ex SIP), preliminarmente eccependo l’inammissibilità della questione e chiedendo, nel merito, la declaratoria di infondatezza.

  Considerato che il giudice a quo si limita a censurare la sola norma contenuta nel d.m. 8 settembre 1988, n. 484 (modificato con d.m. 13 febbraio 1995, n. 191), concernente l’approvazione del regolamento di servizio per l’abbonamento telefonico, palesemente insuscettibile, stante la sua natura regolamentare, di essere sottoposta al sindacato di legittimità costituzionale (v. sentenza n. 456 del 1994);

  che la proposta questione é pertanto manifestamente inammissibile.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 del d.m. 8 settembre 1988, n. 484 (Approvazione del regolamento di servizio per l’abbonamento telefonico), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Cesare RUPERTO

Depositata in cancelleria il 5 marzo 1998.