Ordinanza n. 7 del 1998

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ORDINANZA N.7

 

ANNO 1998

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI               

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO            

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Avv.    Fernanda CONTRI               

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Prof.    Annibale MARINI               

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1996 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei procedimenti riuniti di prevenzione nei confronti di Gaudino Giuseppe, iscritta al n. 245 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 novembre 1997 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che nel corso di un procedimento promosso dal locale Procuratore della Repubblica diretto all'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in presenza di una richiesta di differimento dell'udienza in camera di consiglio avanzata dal difensore del proposto il quale aveva allegato il proprio legittimo impedimento a comparire all'udienza stessa, ha, con ordinanza del 5 novembre 1996, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 4, quinto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui non prevede l'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 486, comma 5, del codice di procedura penale, "relativa alla valutabilità dell'impedimento del difensore a partecipare all'udienza camerale ed, in particolare, a quella della trattazione del procedimento di prevenzione";

che il giudice a quo, premesso che il procedimento di prevenzione é disciplinato, dopo l'entrata in vigore del codice del 1988, dagli artt. 678 e 666 dello stesso codice, e che pur disponendo il comma 4 dell'art. 666 che "l'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero", la prevalente giurisprudenza ha ritenuto necessaria e sufficiente la presenza di un difensore anche nominato di ufficio, in sostituzione di quello di fiducia legittimamente impedito - così da affermare la non applicabilità della disposizione dell'art. 486, comma 5 -, ravvisa nell'interpretazione restrittiva seguita dalla Corte di cassazione quella più aderente, "sotto il profilo strettamente formale", all'assetto sistematico del nuovo codice: sia per la collocazione topografica della norma sia per l'assenza di ogni richiamo a "vicende processuali extradibattimentali"; una scelta da ritenere più rigorosa per l'assenza di ogni richiamo alla figura del difensore di fiducia e per la conseguente operatività dell'art. 97, comma 4, che stabilisce la regola della sostituzione del difensore di fiducia - ove la sua presenza sia richiesta come necessaria - con un difensore d'ufficio;

che, sempre secondo il tribunale rimettente, la detta disciplina, mentre appare coerente ad un assetto che si ispira alla corretta esigenza di privilegiare la celerità dei procedimenti camerali, risulta però irragionevole, oltre che contrastante con il diritto di difesa del proposto, anche considerando che la Corte costituzionale, con sentenza n. 76 del 1970, aveva già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge n. 1423 del 1956, nella parte in cui, disciplinando la misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, da adottarsi dal tribunale in camera di consiglio, non prevedeva l'assistenza obbligatoria del difensore, con in più l'argomento che prioritario doveva considerarsi "l'interesse umano oggetto del procedimento, vale a dire quello supremo della libertà personale";

che il tutto si uniformava alla progressiva giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione, cui non ha fatto riscontro nel nuovo sistema una corrispondente adeguata tutela del diritto della difesa, cosicchè non trova giustificazione la mancata estensione al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione delle regole dettate a tutela del diritto di difesa per la fase dibattimentale, nonostante che la procedura diretta all'applicazione di tali misure si concluda "con una pronuncia avente carattere definitivo nel merito", senza contare l'esercizio da parte del pubblico ministero di "una vera e propria azione diretta ad ottenere, come con l'azione penale, in dibattimento, una pronuncia definitiva eventualmente sfavorevole all'interessato";

che, in conclusione, malgrado la presenza "di oggettive difficoltà a presenziare per il difensore, che pur andrebbero valutate con il rigore propriamente affermato dalla Suprema Corte", risulta "palese la violazione del diritto di difesa del proposto, il quale spesso, a fronte di questioni complesse, anche per la pluralità di fatti oggetto di valutazione, verrebbe a subire una pronuncia privato della effettiva ed integrale difesa";

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

che, relativamente alla dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'atto di intervento osserva che l'evocato tertium rappresentato dall'udienza dibattimentale sarebbe non pertinente attesa la diversa "intensità" dell'istruttoria da svolgere nella fase del dibattimento, mentre quanto alla dedotta lesione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, la questione sarebbe egualmente non fondata, in presenza di diverse modalità di esplicazione della difesa tecnica, perfettamente compatibili con la norma costituzionale invocata.

Considerato che il perdurante contrasto giurisprudenziale circa la riferibilità dell'art. 486, comma 5, del codice di procedura penale anche al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione non consente di ritenere che si sia formato un "diritto vivente" quanto all'estensibilità dell'art. 486, comma 5, del codice di procedura penale a tale procedura;

che, in assenza un indirizzo giurisprudenziale consolidato, "il giudice ha il dovere di seguire l'interpretazione ritenuta più adeguata ai principi costituzionali" (cfr., da ultimo, sentenza n. 350 del 1997), perseguendo altrimenti l'incidente di costituzionalità il solo fine di realizzare "un improprio tentativo di ottenere dalla Corte costituzionale l'avallo a favore di un'interpretazione contro un'altra interpretazione" (v. sentenza n. 356 del 1996), tanto più che il rimettente, pur affermando la non censurabilità sul piano interpretativo dell'indirizzo da lui ritenuto contra Constitutionem, non esclude che da altrettanto rigore possa essere contrassegnata l'opposta interpretazione;

che, di conseguenza, ove siano possibili letture alternative della norma, si impone di scegliere quella ritenuta conforme a Costituzione, "senza pervenire alla extrema ratio della declaratoria di illegittimità costituzionale" (sentenza n. 99 del 1997), finendosi in caso contrario per utilizzare surrettiziamente la quaestio de legitimitate tanto da addossare sulla Corte il compito, attraverso la pronuncia di illegittimità costituzionale, di superare le perplessità ermeneutiche che lo stesso giudice a quo é in grado di dissolvere;

che, dunque, dovendo la denuncia in tal modo prospettata definirsi alla stregua di un mero dubbio interpretativo, sollevato, oltre tutto, senza verificare adeguatamente la possibilità di applicare nel caso di specie la norma in grado di non compromettere l'osservanza dei parametri costituzionali invocati, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Giuliano VASSALLI

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1998.