Ordinanza n. 422/97

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ORDINANZA N. 422

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente         

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI               

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 22, del codice della strada (approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), promosso con ordinanza emessa il 31 ottobre 1996 dal Pretore di Savona, sezione distaccata di Cairo Montenotte, iscritta al n. 112 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.    

Ritenuto che il Pretore di Savona, sezione distaccata di Cairo Montenotte, con ordinanza emessa il 31 ottobre 1996 (reg. ord. n. 112 del 1997), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 176 (più esattamente: art. 176, comma 22) del codice della strada (approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), nella parte in cui prevede che il periodo di sospensione della patente di guida, conseguente all'accertamento della violazione del divieto di invertire il senso di marcia sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade e sulle strade aventi analoghe caratteristiche, non possa essere inferiore a mesi sei, anche quando non sussista alcuna situazione di pericolo, mentre la stessa sanzione amministrativa accessoria, nel caso di violazione di altre norme della circolazione, commessa negli stessi spazi e dalla quale derivino danni alle persone (lesioni personali colpose e omicidio colposo), é applicata per un periodo inferiore (art. 222 del codice della strada);

che il giudice rimettente ritiene non giustificato ed in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza tale differente trattamento sanzionatorio;

che nel giudizio dinanzi alla Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità e comunque per la manifesta infondatezza della questione.

Considerato che, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rimessione, una identica questione é stata dichiarata non fondata con sentenza n. 373 del 1996 e manifestamente infondata con le ordinanze nn. 89 e 190 del 1997;

che, difatti, non spetta alla Corte rimodulare le scelte punitive del legislatore nè stabilire la quantificazione delle sanzioni (sentenze n. 217 del 1996 e n. 313 del 1995);

che, in ogni caso, il raffronto tra trattamenti sanzionatori diversi, per verificare se sia rispettato il limite della ragionevolezza, non può essere compiuto considerando, nelle fattispecie indicate dal giudice rimettente quale termine di comparazione, esclusivamente uno degli elementi sanzionatori (la sanzione amministrativa della sospensione della patente) separato dalla pena detentiva principale cui accede;

che l'ordinanza di rimessione non introduce profili o argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte, sicchè la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 22, del codice della strada (approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Savona, sezione distaccata di Cairo Montenotte, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Cesare MIRABELLI

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1997.