Sentenza n. 349/97

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SENTENZA N.349

 

ANNO 1997

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 93, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi con ordinanze emesse:

1) il 26 marzo 1996 dal Pretore di Aosta sul ricorso proposto da Gerard Michel Andrè ed altra contro il Presidente della Giunta Regionale della Regione autonoma Valle d’Aosta, iscritta al n. 1108 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 1996;

2) il 26 marzo 1996 dal Pretore di Aosta sul ricorso proposto da Darlet Martine contro il Presidente della Giunta regionale della Regione autonoma Valle d’Aosta, iscritta al n. 1109 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 1996.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto in fatto

 

1. — Il Pretore di Aosta, in giudizi di opposizione promossi ai sensi dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con due ordinanze di analogo contenuto ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 93, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

Premette il giudice a quo che l’infrazione contestata riguarda un veicolo sprovvisto di carta di circolazione, munito di una provvisoria di tipo "WW", non regolare per la stessa legge francese, perchè proveniente dall’acquirente. L’accertamento della violazione descritta comporta la confisca del veicolo (art. 93, comma 7, codice della strada), ma il Pretore ritiene che l’automatica applicazione di tale sanzione violi il principio di ragionevolezza, perchè non consente di discriminare situazioni differenti; vi sarebbe altresì lesione del canone di ragionevolezza sotto il profilo dell’eccessiva gravità della sanzione.

2. — E’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall’Avvocatura dello Stato, nel senso dell’inammissibilità - perchè l’ordinanza non motiverebbe congruamente sul parametro invocato - e, comunque, della non fondatezza: il legislatore non ha infatti oltrepassato l’ambito di discrezionalità che gli compete, e la confisca amministrativa non é assimilabile a quella penale, dal momento che il ricavato dalla vendita del veicolo sequestrato é devoluto all’avente diritto, previa detrazione delle somme corrispondenti alla sanzione pecuniaria e alle spese di trasporto e di custodia. In ogni caso, la norma denunciata - conclude l’Avvocatura - trae origine dalla necessità di impedire la circolazione di veicoli che non siano in regola con le norme di sicurezza, in particolare quelle sull’omologazione e i collaudi.

Considerato in diritto

 

Il Pretore di Aosta, con due ordinanze di analogo contenuto che vanno riunite e decise con unica sentenza, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 93, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui dispone che all’accertamento della violazione consegua l’applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo.

La questione non é fondata.

Non é pertinente il richiamo alle pronunce di questa Corte sulla ragionevolezza e proporzionalità della confisca obbligatoria, che riguardano veicoli privi, sì, della carta di circolazione, ma immatricolati, e dunque in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente (sentenza n. 371 del 1994) o comunque dotati di carta di circolazione prorogabile (sentenza n. 110 del 1996). Nel caso in esame i veicoli confiscati erano provvisti soltanto di una carta provvisoria proveniente dall’acquirente, non regolare per la stessa legge francese, secondo quanto risulta dalle ordinanze di rimessione, sì che non vale la ratio decidendi delle sentenze menzionate.

Nè può trovare accoglimento la richiesta del giudice rimettente di apprezzare le diverse situazioni, distinguendo l’ipotesi della circolazione di un veicolo oggettivamente pericoloso, o di cui sia palese la provenienza delittuosa, rispetto a quella di altri per i quali sia possibile ottenere l’autorizzazione alla circolazione: per superare il lamentato "automatismo" sanzionatorio, bisognerebbe rimodellare il sistema della confisca, stabilendo alcuni canoni essenziali per evitare che l’applicazione giudiziale della sanzione amministrativa produca disparità di trattamento. Ma é del tutto evidente che siffatta pronuncia additiva finirebbe per invadere l’ambito riservato alla discrezionalità legislativa.

Il giudice a quo accenna, infine, all’eccessiva gravità della sanzione accessoria rispetto alla violazione riscontrata: se tale controllo di ragionevolezza e proporzionalità é, in via generale, ammissibile (v. la citata sentenza n. 371 del 1994), é pur vero che il rimettente non offre, in concreto, elementi a supporto del ventilato profilo di illegittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 93, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Aosta, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 13 novembre 1997.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Francesco GUIZZI

Depositata in cancelleria il 21 novembre 1997.