Sentenza n. 347/97

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SENTENZA N.347

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 5, lettera b), della legge 23.12.1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con due ordinanze emesse il 25 gennaio 1996 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, sui ricorsi proposti da Pagliara Liliana e da Fiorella Luciana, contro il Provveditorato agli Studi di Lecce, iscritte ai nn. 1017 e 1018 del registro ordinanze 1996, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 1996.

Visti gli atti di costituzione di Pagliara Liliana e di Fiorella Luciana, nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 1° luglio 1997 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

uditi l’avvocato Francesco Tortelli per Pagliara Liliana e Fiorella Luciana e l’Avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, investita dei ricorsi presentati da due insegnanti, con due ordinanze di analogo contenuto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui differisce al 1° gennaio 1996 la corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato a riposo, per dimissioni, dal 1° settembre 1995.

Secondo il Collegio rimettente, la norma denunciata determina nuovamente quel "vuoto" di quattro mesi censurato da questa Corte con la sentenza n. 439 del 1994: anche in questo caso il differimento della pensione mal si concilia con l’ordinamento scolastico e lede, senza valida giustificazione, i dipendenti del comparto della scuola, soggetti a un regime specifico per l’accettazione delle dimissioni volontarie e il collocamento a riposo, che decorre dal 1° settembre di ogni anno. Nè vale eccepire, prosegue l’ordinanza, che le ricorrenti potevano revocare entro il 31 marzo 1995 le dimissioni, restando in servizio, perchè tale facoltà, confermata dall’art. 13, comma 8, della legge n. 724 del 1994, non può ritorcersi in danno del beneficiario. Vi sarebbe, perciò, violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.

2. — E’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, nel senso della infondatezza. Non sarebbe infatti corretto il richiamo alla sentenza n. 439 del 1994, dal momento che la legge n. 724, all’art. 13, comma 8, proprio al fine di evitare la sospensione del trattamento economico - sia di pensione che di attività - consente la revoca della domanda di dimissioni e del provvedimento amministrativo di accettazione. L’Avvocatura osserva, inoltre, che la legge di riforma previdenziale 8 agosto 1995, n. 335, intervenuta in un periodo in cui era ancora efficace il "blocco" operato dalla legge n. 724 del 1994, ha confermato la disciplina transitoria introdotta dall’art. 13, comma 5, citato.

3. — Si sono costituite innanzi a questa Corte le parti private, sviluppando argomenti a sostegno di quelli svolti dal Collegio rimettente.

Nell’imminenza dell’udienza, l’Avvocatura dello Stato ha insistito sulla facoltà di revocare la domanda di dimissioni, quale correttivo al meccanismo dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 439 del 1994. La ragionevolezza del sistema attuale sarebbe confermata, poi, dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico, che fa coincidere - a regime - la cessazione del servizio e il relativo trattamento economico dalla data dell’inizio dell’anno scolastico, con salvezza di quanto statuito dall’art. 13, comma 5, della legge n. 724 del 1994.

Considerato in diritto

1. — La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con due ordinanze di analogo contenuto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui differisce al 1° gennaio 1996 la corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato a riposo, per dimissioni, dal 1° settembre 1995.

Secondo il Collegio rimettente, la norma denunciata determina nuovamente quel "vuoto" di quattro mesi censurato dalla sentenza n. 439 del 1994: anche in questo caso il differimento della corresponsione della pensione mal si concilia con l’ordinamento scolastico, sì che varrebbero le ragioni che hanno portato alla precedente declaratoria d’illegittimità costituzionale.

I due giudizi vanno riuniti e decisi con unica sentenza.

2. — La questione é fondata.

Questa Corte, con la citata sentenza n. 439 del 1994, dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2-quinquies, del decreto-legge n. 384 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 438 del 1992, e, in via conseguenziale, dell’art. 5, comma 1-bis, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243. Non poneva in discussione, allora, la razionalità intrinseca dell’intervento di "blocco" delle pensioni di anzianità, ma una questione più circoscritta: per il personale della scuola vale un meccanismo specifico per l’accettazione delle dimissioni, che hanno effetto dal 1° settembre, in ragione della necessaria continuità di prestazioni durante l’anno scolastico. La legislazione scolastica prevede, quindi, una particolare sequenza procedurale che trova fondamento nell’esigenza del regolare funzionamento degli apparati scolastici.

L’art. 13 della legge n. 724 del 1994 determina, sia pure in un diverso contesto normativo, analoga situazione di irrazionalità normativa.

E’ vero che il comma 8 dello stesso art. 13 (e poi l’art. 1, comma 31, della legge 8 agosto 1995, n. 335, "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"), riconosce ai dipendenti del "comparto scuola" la facoltà di revocare la domanda di pensionamento, ancorchè accettata, evitando che essi restino privi, a un tempo, dello stipendio e della pensione. Ma tale norma non basta a porre rimedio all’irrazionalità che si é così verificata: non tanto perchè si tratta di una facoltà accordata ai dipendenti - che non potrebbe ritorcersi in danno del beneficiario, secondo quanto sostiene il giudice rimettente - ma per la mancata considerazione della specifica posizione del personale della scuola, tale da produrre un’evidente incongruenza normativa all’interno della legislazione scolastica. Il fatto stesso che la riforma del sistema pensionistico abbia ripristinato, in via di principio, la coincidenza del trattamento pensionistico con la cessazione dal servizio, individuando a tal fine la data d’inizio dell’anno scolastico (art. 1, comma 31, della legge n. 335 del 1995), conferma l’irrazionalità, sotto il limitato profilo della norma denunciata.

E’ quindi illegittimo, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, l’art. 13, comma 5, lettera b), della legge n. 724 del 1994, nella parte in cui assume la data del 1° gennaio 1996 quale decorrenza del trattamento pensionistico per tutti i dipendenti pubblici senza escludere il personale della scuola. Restano assorbiti i profili di cui agli articoli 36 e 38 della Costituzione.

3. — Si é già ricordato come l’art. 1, comma 31, della legge n. 335 del 1995, riaffermi il principio della coincidenza del trattamento pensionistico con la cessazione dal servizio, individuando a tal fine la data d’inizio dell’anno scolastico. Il comma 31 fa salva, però, l’efficacia della diversa regola posta dall’art. 13, comma 5, della legge n. 724 del 1994: dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di quest’ultima, nei termini ora indicati, consegue quella del comma 31, citato, nella parte in cui prevede che resti fermo il disposto dell’art. 13, comma 5, della legge n. 724 del 1994.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

a) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui differisce al 1° gennaio 1996 la corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato a riposo per dimissioni;

b) dichiara, in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 31, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte in cui fa salva l’efficacia del citato art. 13, comma 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997.

Presidente: Renato GRANATA.

Redattore: Francesco GUIZZI

Depositata in cancelleria il 21 novembre 1997.