Ordinanza n. 325/97

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ORDINANZA N.325

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio sull’ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Pesaro nei confronti della Camera dei deputati, sorto a seguito della deliberazione di detta Camera del 5 marzo 1997, con la quale si è stabilito che le opinioni espresse dall’onorevole Gaspare Nuccio devono considerarsi insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione; conflitto promosso con ricorso depositato il 3 giugno 1997 ed iscritto al n. 76 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 1° ottobre 1997 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che avanti il Tribunale di Pesaro è in corso un procedimento penale a carico di Gaspare Nuccio, deputato nell’XI legislatura, imputato del reato di cui all’art. 326 del codice penale, per avere divulgato i nomi degli iscritti a logge massoniche attive nella provincia di Pesaro, benché - ai sensi degli artt. 25-octies e 25-novies della legge 7 agosto 1992, n. 356 – la lista fosse coperta da segreto istruttorio ed acquisita agli atti della "Commissione Antimafia";

che la Camera dei deputati, con deliberazione del 5 marzo 1997, ha dichiarato, su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, che i fatti, per i quali è in corso il suddetto procedimento penale, "devono essere considerati insindacabili a norma dell’art. 68, primo comma, della Costituzione";

che il Tribunale dubita che la Camera abbia fatto corretto uso del proprio potere, perché sarebbe pervenuta "alla decisione suesposta alla stregua di valutazioni prettamente di merito della vicenda processuale, ritenendo, nella sostanza, non provato l’elemento materiale del reato, in quanto gli elenchi diffusi dal Nuccio non sarebbero coincisi con quelli in possesso della Commissione Antimafia e, conseguentemente, ritenendo l’attività contestata al predetto come rientrante nell’esercizio delle attribuzioni parlamentari previste dall’art. 68 della Costituzione";

che, pertanto, con ordinanza del 4 aprile 1997, il Tribunale di Pesaro ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, ai sensi degli artt. 134 della Costituzione e 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Considerato che, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della citata legge n. 87 del 1953, la Corte, in questa fase, è chiamata a delibare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza", restando impregiudicata ogni ulteriore decisione anche in punto di ammissibilità;

che deve essere riconosciuta la legittimazione del Tribunale di Pesaro a sollevare conflitto, essendo principio costantemente affermato da questa Corte che "i singoli organi giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in situazione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono da considerarsi legittimati - attivamente e passivamente - ad essere parti di conflitti di attribuzione" (cfr. ordinanze nn. 228 e 229 del 1975, n. 68 del 1993, nn. 6, 269 e 339 del 1996, n. 132 del 1997 e sentenze n. 231 del 1975, n. 379 del 1996, n. 265 del 1997);

che, del pari, la Camera dei deputati è legittimata ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione (cfr. ordinanze n. 68 del 1993, nn. 6 e 339 del 1996, n. 132 del 1997 e sentenze n. 1150 del 1988, n. 443 del 1993, n. 129 del 1996 e n. 265 del 1997);

che, quanto al profilo oggettivo del conflitto, il Tribunale ricorrente lamenta la lesione di attribuzioni ad esso spettanti in base alla Costituzione, assumendo che "la Camera si è attribuita un potere sostanzialmente giurisdizionale, riservato esclusivamente all’autorità giudiziaria" (cfr. ordinanze nn. 228 e 229 del 1975, n. 68 del 1993, n. 339 del 1996, n. 132 del 1997 e sentenze n. 231 del 1975, n. 1150 del 1988, n. 129 del 1996, n. 265 del 1997);

che la forma dell’ordinanza, utilizzata dal Tribunale per proporre il ricorso previsto dall’art. 37 della legge n. 87 del 1953, deve ritenersi adeguata per una valida instaurazione del conflitto, come ripetutamente affermato da questa Corte (cfr. ordinanze nn. 228 e 229 del 1975, n. 68 del 1993, n. 339 del 1996 e sentenza n. 231 del 1975);

che dal ricorso possono ricavarsi "le ragioni del conflitto" e "le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto dall’art. 26 delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Pesaro nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Pesaro, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 ottobre 1997.

Presidente: Renato GRANATA

Relatore: Fernando SANTOSUOSSO

Depositata in cancelleria il 30 ottobre 1997.