Ordinanza n. 324/97

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ORDINANZA N.324

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi con ordinanze emesse il 23 maggio 1996 dal Pretore di Salerno sezione distaccata di Eboli, il 7 maggio 1996 dal Pretore di Siracusa sezione distaccata di Noto ed il 22 dicembre 1994 dal Pretore di Lecce sezione distaccata di Gallipoli, rispettivamente iscritte ai nn. 974, 1139 e 1370 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 41 e 43, prima serie speciale, dell’anno 1996 ed al n. 3, prima serie speciale, dell’anno 1997.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 1° ottobre 1997 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione prefettizia con la quale si intimava il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme del codice della strada, il Pretore di Salerno, sez. distaccata di Eboli, con ordinanza emessa il 23 maggio 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 nella parte in cui prevede che il prefetto, se ritiene fondato l’accertamento, ingiunge il pagamento di una somma determinata nella misura non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione;

che il giudice rimettente ritiene di dover riproporre la questione, già decisa dalla Corte costituzionale nel senso della infondatezza, dal momento che non sarebbe stato considerato che il potere del giudice dell’opposizione di rideterminare la sanzione amministrativa può operare soltanto in conseguenza di un accertamento dell’illegittimo uso, da parte dell’amministrazione irrogante, dei criteri indicati nell’art. 11 della legge n. 689 del 1981 ovvero in altre disposizioni speciali;

che pertanto, dovendo escludersi che al giudice dell’opposizione siano conferibili poteri discrezionali di rideterminare in modo nuovo ed autonomo la sanzione, la norma impugnata si porrebbe in contrasto con l’art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione in quanto il timore del raddoppio nell’ipotesi di mancato accoglimento del ricorso si connoterebbe come un "deterrente" alla proposizione del rimedio in via amministrativa;

che inoltre apparirebbe violato l’art. 3 della Costituzione poiché solo chi si trova in più agiate condizioni economiche potrebbe "rischiare" di intraprendere il percorso dell’opposizione in via giurisdizionale proponendo preventivamente un ricorso amministrativo destinato, ove respinto, all’irrogazione della sanzione nella misura del doppio del minimo;

che identica questione di legittimità costituzionale è stata sollevata, con ordinanza emessa il 7 maggio 1996, dal Pretore di Siracusa, sez. distaccata di Noto e dal Pretore di Lecce, sez. distaccata di Gallipoli, con ordinanza emessa in data 22 dicembre 1994, ma pervenuta alla Corte costituzionale il 20 dicembre 1996, nella quale si denuncia anche il contrasto con l’art. 113 della Costituzione.

che nei giudizi davanti alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione, rilevando che la pur articolata motivazione dell’ordinanza di rimessione emessa dal Pretore di Salerno, sez. distaccata di Eboli, non offre argomenti nuovi che possano indurre la Corte ad un diverso convincimento;

Considerato che data l’identità delle questioni sollevate i relativi giudizi devono essere riuniti per essere decisi congiuntamente;

che identica questione è stata già decisa con la sentenza n. 366 del 1994 e, da ultimo, con la ordinanza n. 268 del 1996 nelle quali si è rilevato, contrariamente a quanto sostenuto dal Pretore di Eboli, che il giudice, anche quando respinge l’opposizione, non è vincolato da alcun limite per la determinazione della sanzione, che ben può essere fissata nella misura corrispondente a quella "ridotta" di cui all’art. 202 del nuovo codice della strada;

che negli stessi sensi appare orientata la recente giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo la quale il procedimento amministrativo di determinazione della sanzione può essere interamente sostituito dal giudice dell’opposizione cui spetta il potere di rideterminare autonomamente, prescindendo dalle valutazioni compiute dall’amministrazione, l’entità della sanzione dovuta per la concreta violazione;

che infine, con particolare riguardo alla denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo che solo gli "abbienti" potrebbero "rischiare" di intraprendere la via del ricorso amministrativo, va rilevato che questa Corte, con la sentenza n. 366 del 1994, ha precisato che l’opposizione all’autorità giudiziaria non è subordinata al previo ricorso amministrativo;

che pertanto, non essendo stati addotti nuovi od ulteriori profili, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 113 della Costituzione, dal Pretore di Salerno sez. distaccata di Eboli, dal Pretore di Siracusa sez. distaccata di Noto e dal Pretore di Lecce sez. distaccata di Gallipoli con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 ottobre 1997.

Presidente: Renato GRANATA

Relatore: Fernando SANTOSUOSSO

Depositata in cancelleria il 30 ottobre 1997.