Ordinanza n. 168

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ORDINANZA N. 168

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI                             

- Prof. Guido NEPPI MODONA       

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 171, secondo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1996 dal Pretore di Caltagirone, sezione distaccata di Mineo, nel procedimento civile vertente tra Canfailla Francesco e Barresi Mazzone Roberta ed altra, iscritta al n. 721 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 1997 il Giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile il Pretore di Caltagirone, sezione distaccata di Mineo, con ordinanza emessa il 21 marzo 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 171, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede un regime di preclusioni e decadenze solo per il convenuto tardivamente costituitosi e non anche per l'attore tardivamente costituitosi;

che, ad avviso del rimettente, la disposizione censurata, la quale consente all'attore di costituirsi tardivamente senza incorrere in decadenze, allorchè il convenuto si sia costituito nei termini, si porrebbe in contrasto: a) con il principio di uguaglianza, non essendo prevista analoga facoltà per il convenuto, per il quale, invece, restano ferme le decadenze di cui all'art. 167 del codice di procedura civile; b) con il diritto alla difesa, in quanto la tardiva costituzione dell'attore impedirebbe al convenuto di predisporre adeguatamente le proprie difese; c) con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, poichè la ritardata costituzione dell'attore preclude al giudice di conoscere gli atti e i documenti su cui si fonda la domanda, vanificando, di fatto, la celebrazione di un processo agile e concentrato.

Considerato che dall'ordinanza di rimessione risulta chiaramente che non é stata sollevata ad opera delle parti convenute, una delle quali, peraltro, contumace, alcuna eccezione in riferimento alla tardiva costituzione dell'attore;

che la lesione del principio di uguaglianza e del diritto alla difesa é stata prospettata dal giudice a quo in via meramente ipotetica, non essendo state proposte dalle parti processuali specifiche domande che avrebbero determinato l'applicazione della norma censurata;

che il rimettente non é quindi chiamato a decidere su questioni che postulano la concreta applicazione della norma in esame, nè può astrattamente dolersi della pretesa incostituzionalità di essa;

che la questione sollevata é dunque palesemente priva di rilevanza ai fini della decisione;

che, infine, relativamente alla censura mossa in riferimento all'art. 97 della Costituzione, deve ancora una volta affermarsi che il principio di buon andamento della pubblica amministrazione é assolutamente estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso, in quanto esso attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto il profilo amministrativo (tra le altre, ordinanze nn. 7 del 1997, 275, 147 e 18 del 1996);

che, conseguentemente, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 171, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Caltagirone, sezione distaccata di Mineo, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1997.

Renato GRANATA: Presidente

Fernanda CONTRI: Redattore

Depositata in cancelleria il 4 giugno 1997.