Ordinanza n. 130

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ORDINANZA N. 130

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Gudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Avv. Fernanda CONTRI  

- Prof. Guido NEPPI MODONA  

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale) e dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), come modificati, rispettivamente, dalle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 della Corte costituzionale e degli articoli 23 e 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), promossi con n. 8 ordinanze emesse il 20 novembre, il 7 dicembre, il 29 novembre, il 5 dicembre, il 13 dicembre, il 27 novembre e il 7 dicembre 1995 ed il 1° febbraio 1996 dal Pretore di Brescia, rispettivamente iscritte ai nn. 41, 134, 135, 136, 137, 173, 189 e 309 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 6, 9, 10 e 15, prima serie speciale, dell'anno 1996.

  Visti gli atti di costituzione dell'INPS e di Sarabotani Serafina nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

  Ritenuto che il Pretore di Brescia ha sollevato, con otto ordinanze emesse tra il 20 novembre 1995 e il 1° dicembre 1996, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificati, rispettivamente, dalle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 di questa Corte (in senso estensivo del diritto di integrazione al minimo), per violazione dell'art. 81 della Costituzione, a causa dell'omessa copertura finanziaria degli oneri nascenti da tali decisioni, nonchè in riferimento agli artt. 136, comma primo, 101 e 104, comma primo, Cost. per il dubbio che, atteso il loro carattere -- definito "legislativo" -- il giudice possa venir privato della possibilità di interpretare la legge;

  che, in relazione alle predette censure, il medesimo rimettente ha altresì sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 30, comma terzo, e 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87, in riferimento agli artt. 136, comma primo, 137, comma primo, 101, 104, comma primo, 111 e 134 Cost., in quanto dette norme, nel fissare rispettivamente il momento temporale di efficacia delle sentenze della Corte e le condizioni di accesso al sindacato di legittimità costituzionale -- in particolare imponendo il requisito della rilevanza della questione nel giudizio a quo -- risulterebbero lesive del dettato costituzionale e comunque limitative della possibilità per il giudice di sollevare questioni "il cui oggetto sia solo concorrente nella decisione della causa".

  Considerato che per l'analogia delle questioni i giudizi possono essere riuniti;

  che medio tempore é entrata in vigore la legge 23 dicembre 1996, n. 662, la quale all'art. 1, comma 183, dichiara estinti con compensazione di spese i giudizi aventi ad oggetto l'accertamento dei diritti nascenti dalle citate due decisioni di questa Corte, come appunto i processi a quibus, disponendo altresì al comma successivo la copertura finanziaria degli oneri conseguenti;

  che, pertanto, s'impone in via preliminare la restituzione degli atti al Pretore di Brescia, a prescindere dalle prospettate e del tutto ininfluenti questioni concernenti le norme sul funzionamento della Corte, perchè proceda ad un nuovo esame delle censure alla luce della sopravvenuta normativa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  riuniti i giudizi,

  ordina la restituzione degli atti al Pretore di Brescia.

  Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1997.

Renato GRANATA, Presidente

Cesare RUPERTO, Redattore.

Depositata in cancelleria il 9 maggio 1997.