Ordinanza n. 125

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ORDINANZA N 125

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Guido NEPPI MODONA  

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI  

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 703, secondo comma, del codice di procedura civile, promossi con n. 2 ordinanze emesse l'11 marzo ed il 26 febbraio 1996 dal Tribunale di Roma, nei procedimenti civili vertenti tra Ceccacci Filippo e Scarabotti Gino e tra Condominio Lungomare degli Abruzzi, n. 28/C ed altri e Società nazionale edile Vittoria ed altri, rispettivamente iscritti ai nn. 917 e 1198 del registro ordinanze e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 39 e 44, prima serie speciale, dell'anno 1996.

  Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 1997 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

  Ritenuto che il Tribunale di Roma ha sollevato, con due distinte ordinanze emesse, rispettivamente, il 26 febbraio e l'11 marzo 1996, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 703 del codice di procedura civile, nella parte in cui, in ragione di una lettura restrittiva imposta dall'eterogeneità della materia cautelare e possessoria, escluderebbe la reclamabilità dei provvedimenti -- concessivi e negativi -- della tutela possessoria;

  che, a parere del giudice a quo, il rinvio al procedimento cautelare uniforme contenuto nella norma impugnata non potrebbe essere riferito all'art. 669- terdecies cod. proc. civ., che tale reclamo prevede, con conseguente violazione degli evocati parametri.

  Considerato che questa Corte ha già affermato la generale portata dell'istituto del reclamo nel nuovo procedimento cautelare, in quanto espressione del principio della revisio prioris instantiae, e la sua conseguente, piena applicabilità ai provvedimenti con cui si conclude la fase sommaria del procedimento possessorio (sentenza n. 501 del 1995 e ordinanze nn. 58, 124, 203 e 359 del 1996);

  che é stato in particolare chiarito come la "selettività" del rinvio operato dall'art. 703 agli artt. 669-bis e seg. cod. proc. civ. vada intesa nel senso dell'esclusione di quelle sole norme incompatibili con il carattere del procedimento e con la struttura bifasica in cui esso si articola;

  che il giudice a quo non aggiunge argomenti nuovi rispetto a quelli a suo tempo esaminati, per cui la questione va dichiarata manifestamente infondata.

  Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  riuniti i giudizi,

  dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 703, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con le ordinanze di cui in epigrafe.

  Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1997.

Renato GRANATA, Presidente

Cesare RUPERTO, Redattore

Depositata in cancelleria il 6 maggio 1997.