Sentenza n. 101

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SENTENZA N. 101

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA              

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Avv. Fernanda CONTRI      

- Prof. Guido NEPPI MODONA       

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI    

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 456, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1996 dalla Corte d'appello di Venezia, nel procedimento penale a carico di Donà Francesco Raimondo ed altri, iscritta al n. 1107 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1996.

  Visto l'atto di costituzione di Fagan Giampaolo, nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  Udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 1997 il Giudice relatore Guido Neppi Modona;

  udito l'avvocato Emanuele Fragasso jr. per Fagan Giampaolo e l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. Nel corso di un procedimento penale a carico degli imputati Donà e Fagan, la Corte d'appello di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 456, comma 2, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la nullità del decreto di giudizio immediato nel quale sia stato omesso l'avviso che l'imputato può chiedere l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.

  Premesso che nel caso di specie gli imputati avevano rinunciato all'udienza preliminare e richiesto che si procedesse con giudizio immediato, la difesa aveva eccepito nel dibattimento di primo grado la nullità dei decreti che avevano disposto giudizio immediato ai sensi degli artt. 419, comma 5, e 456 cod. proc. pen., per omessa indicazione dell'avviso che gli imputati potevano chiedere l'applicazione della pena, e aveva riproposto l'eccezione quale motivo di gravame.

  Nell'ordinanza di rimessione la Corte d'appello, rilevato che effettivamente i decreti con i quali era stato disposto il giudizio immediato non contenevano l'avviso della facoltà di richiedere l'applicazione della pena, obliterato con linea di cancellazione sul modulo a stampa, osserva che tale omissione risulta _in palese contrasto con il testuale disposto dell'art. 456, comma 2, cod. proc. pen._, ma che da essa non consegue _direttamente sanzione di nullità, ex art. 177 cod. proc. pen._, in assenza di _prevista sanzione specifica, e non potendo rientrare il caso nella previsione d'ordine generale di cui all'art. 178 lett. c), cod. proc. pen._.

  Il giudice a quo ritiene peraltro che sussista _evidente parallelismo tra il decreto di citazione a giudizio pretorile (art. 555 cod. proc. pen.), dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 497 del 1995, nella parte in cui non prevede sanzione di nullità per l'omessa indicazione dell'avviso che l'imputato può chiedere entro 15 giorni il giudizio abbreviato, ovvero l'applicazione della pena o presentare domanda di oblazione, ed il decreto di giudizio immediato afferente il caso in esame_.

  2. La Corte di appello ha pertanto sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 456, comma 2, cod. proc. pen., nei limiti in cui risulta applicabile in virtù del combinato disposto degli artt. 419, comma 5, e 458, comma 3, cod. proc. pen., e cioé nella parte in cui non prevede la nullità del decreto di giudizio immediato che non contenga menzione dell' avviso che l'imputato può chiedere l'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. La norma impugnata contrasterebbe, ad avviso del giudice a quo:

- con l'art. 3 della Costituzione, per la non giustificata disparità di trattamento tra gli imputati di un reato pretorile, tratti a giudizio con decreto del pubblico ministero ai sensi dell'art. 555 cod. proc. pen., nel quale l'avviso della facoltà di chiedere pena patteggiata, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 497 del 1995, deve essere previsto a pena di nullità, e gli imputati di un reato di cognizione di tribunale, tratti a giudizio immediato su loro richiesta a seguito di rinuncia all'udienza preliminare, nonostante l'omogeneità delle situazioni da ricondursi ad identica ratio;

- con l'art. 24 della Costituzione, in relazione a quanto ritenuto nella sentenza della Corte costituzionale n. 497 del 1995.

  3. Si é costituito nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale l'imputato Giampaolo Fagan, rappresentato e difeso dall'avvocato Fragasso del Foro di Padova, deducendo la illegittimità costituzionale dell'art. 456, comma 2, cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il decreto di giudizio immediato debba contenere a pena di nullità, la menzione dell'avviso che l'imputato può chiedere l'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., come, invece, é previsto nel giudizio dinanzi al pretore, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale dell'11 dicembre 1995, n. 497 sull'art. 555, comma 2, cod. proc. pen., nonostante l'identità della ratio.

  4. Si é altresì costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la reiezione dell'eccezione perchè infondata.

  Sostiene l'Avvocatura che la sentenza n. 497 del 1995 si basa sulla necessità di evitare che l'imputato, non avvertito della facoltà di chiedere il rito abbreviato nel perentorio termine di 15 giorni previsto dalla legge, possa decadere da tale diritto. Analoga situazione non si verificherebbe invece in relazione all'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., poichè l'imputato ha facoltà di farne richiesta sino all'apertura del dibattimento di primo grado, ed ha, quindi, le più ampie possibilità di usufruire della garanzia della difesa tecnica e di essere reso edotto della facoltà di richiedere l'applicazione della pena.

Considerato in diritto

  1. La questione sottoposta all'esame della Corte ha per oggetto l'art. 456, comma 2, del codice di procedura penale, del quale viene denunciata l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prescrive che il decreto di giudizio immediato, disposto dal giudice per le indagini preliminari su richiesta dell'imputato che ha rinunciato all'udienza preliminare (articolo 419, commi 5 e 6, cod. proc. pen.), preveda la sanzione della nullità in caso di omissione dell'avviso che l'imputato può chiedere l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen.

  L'omessa previsione della sanzione di nullità del decreto contrasterebbe, ad avviso del giudice a quo, con l'art. 3 della Costituzione per l'ingiustificata disparità di trattamento riservata agli imputati di reati di competenza del tribunale rispetto agli imputati di reati di competenza del pretore, posto che l'art. 555, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., a seguito della sentenza n. 497 del 1995, prevede appunto la nullità del decreto di citazione in caso di omissione dell'avviso che l'imputato può chiedere l'applicazione della pena.

  Risulterebbe inoltre violato l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, per le ragioni espresse nella sentenza n. 497 del 1995 di questa Corte, sintetizzabili nella mancanza di tutela dell'esercizio del diritto di difesa dell'imputato, che verrebbe privato della facoltà di avvalersi tempestivamente dei riti alternativi al dibattimento, con particolare riferimento nel caso concreto all'applicazione della pena su richiesta.

  2. La questione é infondata.

  3. Le argomentazioni del giudice a quo si basano sul presupposto che la disciplina delle due situazioni - quella considerata nel presente giudizio di costituzionalità e quella cui si riferisce il tertium comparationis rappresentato dal decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero nel procedimento davanti al pretore, su cui é intervenuta la sentenza n. 497 del 1995 - sia omogenea e riconducibile alla medesima ratio.

  In realtà, tra le due situazioni esistono differenze profonde, che emergono con particolare evidenza nel caso di giudizio immediato richiesto dall'imputato a seguito di rinuncia all'udienza preliminare, quale risulta disciplinato dal combinato disposto degli articoli 419, commi 5 e 6, 456, comma 2 e 458, comma 3, cod. proc. pen.

  Al riguardo, si deve tenere presente che l'art. 456, comma 2, cod. proc. pen., pur prevedendo una disciplina apparentemente unitaria del decreto che dispone il giudizio immediato, va scomposto in due norme, che si riferiscono a due diverse forme di giudizio. I due modelli di giudizio immediato si differenziano, infatti, per i soggetti che assumono l'iniziativa della relativa richiesta (pubblico ministero o imputato), per i presupposti (evidenza della prova o rinuncia all'udienza preliminare da parte dell'imputato), per la diversa incidenza dell'intervento del giudice per le indagini preliminari in funzione di controllo giurisdizionale (ex art. 455 del codice di procedura penale il giudice può emettere il decreto ovvero respingere la richiesta del pubblico ministero, mentre ex art. 419, comma 6, cod. proc. pen. il giudice deve necessariamente accogliere la richiesta di giudizio immediato presentata dall'imputato).

  Diversi sono, infine, il contenuto del decreto che dispone il giudizio immediato e le opzioni che il decreto stesso propone all'imputato. In caso di richiesta del pubblico ministero, il decreto, a norma dell'art. 456, comma 2, cod. proc. pen., contiene l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena, mentre in caso di richiesta dell'imputato il decreto, a norma dell'art. 458, comma 3, cod. proc. pen., contiene solo l'avviso relativo all'applicazione della pena, per la ragione assorbente che la rinuncia dell'imputato all'udienza preliminare comporta necessariamente la rinuncia al rito abbreviato: salve le eccezioni espressamente previste dalla legge, per i reati di competenza del tribunale il giudizio abbreviato può infatti essere celebrato solo in sede di udienza preliminare.

  4. Così delimitato l'oggetto della questione sottoposta all'esame della Corte con esclusivo riferimento al giudizio immediato richiesto dall'imputato, non é dato ravvisare, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice rimettente e dalla difesa dell'imputato, omogeneità di situazioni e identità di ratio tra il decreto che dispone tale forma di giudizio immediato e il decreto di citazione a giudizio nel procedimento davanti al pretore disciplinato dall'art. 555 cod. proc. pen., così come integrato dalla sentenza n. 497 del 1995.

  A causa della mancanza dell'udienza preliminare, nel procedimento davanti al pretore il decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero é normalmente, o comunque può essere, il primo atto con cui la res iudicanda viene portata a conoscenza dell'imputato: di qui l'assoluta necessità, avvertita dalla sentenza n. 497 del 1995, di avvisarlo a pena di nullità, nel rispetto del diritto di difesa, delle opportunità che gli sono offerte di evitare il dibattimento optando per i riti alternativi menzionati nell'art. 555, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. In realtà, la previsione della nullità del decreto in caso di omissione dell'avviso trova la sua ragione essenzialmente nella perdita irrimediabile della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato entro il termine di quindici giorni, previsto a pena di decadenza, per presentare la relativa richiesta.

  Nel caso del giudizio immediato instaurato ex art. 419, comma 5, cod. proc. pen., la rinuncia all'udienza preliminare e la richiesta del giudizio sono conseguenza di una precisa strategia difensiva dell'imputato, frutto di opportune consultazioni con il difensore: l'imputato ha già operato la sua scelta rispetto al rito, rinunciando, insieme all'udienza preliminare, al giudizio abbreviato e optando nello stesso tempo per il giudizio immediato. L'unica opzione ancora praticabile é la richiesta di applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., ma ai fini della proposizione della relativa richiesta l'imputato non incorre in alcuna decadenza: qui opera la disciplina generale in tema di applicazione della pena, la cui richiesta può essere formulata, ex art. 446, comma 1, cod. proc. pen., sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, in un contesto in cui le garanzie di informazione e di conoscenza sono assicurate dall'assistenza obbligatoria del difensore.

  Ove venga omesso l'avviso della facoltà di chiedere l'applicazione della pena, l'imputato rinviato a giudizio immediato su sua richiesta viene cioé a trovarsi nella medesima situazione dell'imputato nei cui confronti il giudice ha emesso il decreto che dispone il giudizio al termine dell'udienza preliminare: anche quel decreto, infatti, non contiene alcun avviso circa l'applicazione della pena (art. 429 cod. proc. pen.).

  L'imputato rinviato a giudizio immediato su sua richiesta non può neppure lamentare, in caso di omesso avviso della facoltà di chiedere l'applicazione della pena, il pregiudizio di non potere avvalersi di tale facoltà prima dell'inizio del dibattimento: la giurisprudenza ha infatti correttamente sostenuto che l'applicazione della pena può essere disposta solo dal giudice del dibattimento, e non anche dal giudice per le indagini preliminari, che disponendo il giudizio immediato si é ormai spogliato del procedimento.

  La disciplina di cui all'art. 456, comma 2, cod. proc. pen., denunciata dal giudice rimettente, non configura pertanto un'ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento rispetto al decreto di citazione a giudizio del procedimento davanti al pretore e neppure viola il diritto di difesa.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 456, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di appello di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1997.

Renato GRANATA, Presidente

Guido NEPPI MODONA; Redattore

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1997.