Sentenza n. 84

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SENTENZA N. 84

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 93 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico della legge per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), promossi con le ordinanze emesse l’8 gennaio 1996 dal Pretore di Modica, il 19 febbraio 1996, il 16 febbraio 1996 (n. 4 ordinanze), il 19 febbraio 1996, il 16 febbraio 1996, il 19 febbraio 1996 (n. 2 ordinanze), il 16 febbraio 1996 (n. 2 ordinanze), il 19 febbraio 1996 ed il 16 febbraio 1996 (n. 2 ordinanze) dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Udine, rispettivamente iscritte ai nn. 251, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, e 564 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 12 e 25, prima serie speciale, dell’anno 1996.

  Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il Giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto in fatto

1.— Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto penale di condanna per il reato di cui all’art. 93 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico della legge per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), emesso a carico di una elettrice per aver sottoscritto due diverse presentazioni di candidatura per le elezioni del consiglio della Provincia regionale di Ragusa, il Pretore di Modica, con ordinanza emessa l’8 gennaio 1996 e pervenuta a questa Corte il 26 febbraio 1996 (R.O. n. 251 del 1996) ha sollevato questione di legittimità costituzionale del predetto art. 93 del testo unico n. 570 del 1960 in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

La disposizione denunciata punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 100.000 "chiunque, essendo privato o sospeso dall’esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura o dà il voto in più sezioni elettorali".

Il giudice remittente osserva che tale disposizione, la quale prevede la stessa pena in relazione a diverse ipotesi criminose, appare sospetta di incostituzionalità sotto vari profili. In primo luogo sotto il profilo della irragionevolezza, laddove essa commina la stessa pena per ipotesi di diversa gravità e per condotte di diverso disvalore, in particolare condotte che presuppongono necessariamente "un’attività dolosa", come la sottoscrizione o il voto con assunzione di nome altrui (peraltro punita con pena meno severa di quella prevista dal codice penale per la falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità) o il voto in più sezioni, e condotte che non presupporrebbero necessariamente il dolo, come la plurima sottoscrizione di candidature, che sarebbe spesso la conseguenza "di colposa negligenza o di sconoscenza del divieto". Tanto più macroscopica sarebbe la differenza fra l’ipotesi in questione e quella di sottoscrizione con nome altrui di dichiarazione di
presentazione di candidatura, equiparandosi la sottoscrizione non viziata di falsità a quella falsa.

  In secondo luogo, secondo il remittente, la norma denunciata sarebbe irragionevole e realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per l’identica condotta di sottoscrizione plurima di candidature dall’art. 106 della legge elettorale politica (d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), che prevede una pena di gran lunga più lieve (reclusione fino a tre mesi o multa sino a lire 2.000.000). Tale diversità di trattamento non sarebbe giustificabile nemmeno sotto il profilo delle differenti realtà rappresentate dalle elezioni amministrative e da quelle politiche, perchè, se così fosse, risulterebbe incongruo il trattamento penale più grave riservato invece, in occasione delle elezioni politiche, al caso di chi si presenta a dare il voto assumendo il nome altrui (art. 103, terzo comma, del d.P.R. n. 361 del 1957). In ogni caso, secondo il remittente, la giustificazione data in passato alla maggiore severità della norma impugnata rispetto a quella che punisce la plurima sottoscrizione in occasione delle elezioni politiche, e cioé il più limitato ambito territoriale dei collegi amministrativi e la conseguente maggiore animosità della competizione, non varrebbe più oggi, dopo l’introduzione del sistema elettorale maggioritario che prevede nelle elezioni politiche collegi più ristretti e sostanzialmente coincidenti con quelli previsti per le elezioni amministrative.

La rilevanza della questione, secondo il remittente, sarebbe evidente, dipendendo la decisione di applicazione della pena dall’inesistenza dei vizi di costituzionalità denunciati.

2.— Richiesto dell’emissione di un decreto penale di condanna a carico di una elettrice imputata di aver sottoscritto due liste di candidati alle elezioni del consiglio comunale di Udine, il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Udine, con ordinanza emessa il 19 febbraio 1996, pervenuta a questa Corte il 20 maggio 1996 (R.O. n. 551 del 1996), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, del medesimo art. 93 del d.P.R. n. 570 del 1960.

Ad avviso dell’autorità remittente, il sistema sanzionatorio penale in materia elettorale sarebbe affetto da profonda incoerenza, in quanto la sottoscrizione plurima di dichiarazioni di presentazione di candidature sarebbe punita con una pena minima di quindici giorni di reclusione e di lire 10.000 di multa nelle elezioni comunali; con una pena minima di sole lire 10.000 di multa nelle elezioni politiche, e addirittura non sarebbe punita nelle elezioni provinciali. Ciò sarebbe in contrasto con il canone della ragionevolezza, e si tradurrebbe in arbitraria e ingiustificata disparità di trattamento, in violazione dell’art. 3 della Costituzione, nonchè in vanificazione del fine rieducativo della pena, in violazione dell’art. 27, terzo comma, della Costituzione. Coerenza vorrebbe che vi fosse un regime unitario, o, addirittura, la maggiore importanza delle elezioni politiche potrebbe semmai comportare una maggiore severità per le violazioni commesse in occasione di queste ultime.

  Il giudice a quo ricorda che la stessa questione di costituzionalità fu dichiarata non fondata in passato con la sentenza n. 45 del 1967 di questa Corte, poi confermata da alcune ordinanze: ma ripropone la questione sia in relazione all’assenza di sanzioni che vi sarebbe per la medesima condotta in occasione delle elezioni provinciali, sia in considerazione delle riforme introdotte nelle più recenti leggi elettorali, che avrebbero praticamente equiparato tra loro le dichiarazioni di presentazione delle candidature in occasione delle varie elezioni, senza però incidere minimamente sulla qualità e quantità delle sanzioni penali rispettivamente previste in relazione ad esse. L’attuale condizione di squilibrio e di disparità di trattamento non avrebbe una chiara giustificazione; e lederebbe il principio costituzionale di eguaglianza, per la sua irragionevolezza e per la sproporzione tra la pena prevista e il disvalore del fatto illecito, nonchè il principio di cui all’art. 27, terzo comma, della Costituzione, per la previsione di una pena manifestamente eccessiva rispetto al disvalore dell’illecito, che determinerebbe la vanificazione del fine rieducativo costituzionalmente imposto alla pena.

In punto di rilevanza, il remittente osserva che dalla discussa legittimità della norma impugnata dipendono le scelte procedimentali cui egli é chiamato, cioé l’emissione del decreto di condanna ovvero la declaratoria che il fatto non é previsto dalla legge come reato.

3.— La medesima autorità di cui al punto 2, nel corso di analoghi giudizi, ha sollevato, con tredici ordinanze emesse il 16 febbraio 1996, pervenute a questa Corte il 20 maggio 1996 (R.O. nn. 552, 553, 554, 555, 557, 560, 561, 563 e 564), e il 19 febbraio 1996, pervenute a questa Corte anch’esse il 20 maggio 1996 (R.O. nn. 556, 558, 559 e 562 del 1996), identica questione, svolgendo considerazioni del medesimo tenore.

Considerato in diritto

1.— Tutte le ordinanze sollevano la medesima questione, sia pure sotto profili solo in parte coincidenti, onde i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2.— La questione sollevata dal Pretore di Modica é inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Il remittente é investito di un procedimento relativo ad una ipotesi di sottoscrizione, da parte di un elettore, della presentazione di più liste di candidati per le elezioni del consiglio della Provincia regionale di Ragusa, ipotesi che egli riconduce alla fattispecie sanzionata dall’art. 93 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. Ma le elezioni provinciali in Sicilia non sono disciplinate da tale decreto, che riguarda la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, con esclusione dei Comuni delle Regioni ad autonomia speciale, ove l’ordinamento comunale é oggetto di una competenza legislativa regionale (come é il caso della Sicilia, ai sensi dell’art. 15, comma 3, dello statuto speciale), bensì dalla legge regionale 9 maggio 1969, n. 14. Ora, tale legge regionale contiene all’art. 11, secondo comma, come ricorda il remittente, solo il precetto secondo cui nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati; e il giudice a quo non chiarisce a quale titolo e in base a quale ricostruzione del sistema egli ritiene applicabile alla specie la disposizione penale contenuta nella legge statale sulle elezioni comunali, della cui legittimità costituzionale egli dubita. In assenza di qualsiasi motivazione in proposito, e poichè la valutazione della rilevanza spetta al giudice a quo, salvo il controllo "esterno" di questa Corte, la questione sollevata non può essere ritenuta ammissibile.

3.— E’ ammissibile invece la questione sollevata con le ordinanze del Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Udine, pronunciate nel corso di procedimenti relativi a fattispecie di plurima sottoscrizione di liste di candidati alla elezione del consiglio comunale di Udine: con esse si censura, sotto più profili, l’art. 93 del d.P.R. n.570 del 1960, in quanto sanziona con la pena della reclusione fino a due anni e della multa fino a lire 100.000 — ovvero fino a lire 4.000.000, se si ritenga applicabile anche l’aumento disposto dall’art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 — il comportamento di chi "sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura". In primo luogo si denuncia la incoerenza del sistema normativo, che prevederebbe per lo stesso comportamento — sottoscrizione di più liste di candidati — una pena più severa nel caso di elezioni comunali, una meno severa nel caso delle elezioni politiche, e addirittura nessuna pena nel caso delle elezioni provinciali, in tal modo realizzando una disparità di trattamento ingiustificata e violando i canoni della ragionevolezza e della proporzionalità della pena rispetto al disvalore del fatto illecito commesso. In secondo luogo si lamenta la violazione dell’art. 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto la sanzione prevista sarebbe manifestamente eccessiva rispetto al disvalore dell’illecito e determinerebbe perciò la vanificazione del fine rieducativo della pena costituzionalmente imposto.

4.— La questione é infondata sotto tutti i profili denunciati.

Alla conclusione di infondatezza si deve in primo luogo giungere con riguardo alla pretesa sproporzione fra disvalore dell’illecito e sanzione comminata. La valutazione di adeguatezza delle sanzioni penali in relazione alla gravità dell’illecito spetta infatti alla discrezionalità del legislatore, col limite della non irragionevolezza (cfr., ex plurimis, sentenze n. 25 del 1994 e n. 333 del 1992; ordinanza n. 220 del 1996): nella specie, la norma impugnata commina pene, detentiva e pecuniaria, determinate solo nel massimo e non nel minimo, e dunque consente che i fatti di minore gravità siano puniti in concreto con l’applicazione di pene che possono non superare l’entità minima stabilita in via generale dagli artt. 23 e 24 del codice penale. Non può pertanto dirsi che il trattamento sanzionatorio riservato alla condotta considerata appaia di per sè manifestamente irragionevole.

5.— Per la stessa ragione, non può ritenersi contraddetto il fine rieducativo della pena, imposto dall’art. 27, terzo comma, della Costituzione, da una sanzione determinata solo nel massimo, e quindi irrogabile in concreto entro il limite inferiore corrispondente ai minimi stabiliti in via generale per ciascuna specie di pena.

6.— Più delicati sono i profili attinenti alla denunciata disparità di trattamento rispetto alle medesime condotte — sottoscrizione di più dichiarazioni di presentazione di candidature — tenute in occasione di altre elezioni, e precisamente, da un lato, delle elezioni provinciali, dall’altro lato, delle elezioni politiche.

Per quanto riguarda il primo aspetto, anche a voler accettare la premessa interpretativa del giudice a quo, secondo cui il divieto non sarebbe in questo caso assistito da alcuna previsione di sanzioni penali — nonostante il rinvio alla disciplina dettata per le elezioni dei consigli comunali, in quanto compatibile, contenuto nell’art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122 (con tecnica non dissimile da quella impiegata dalla legge sull’elezione del Senato, che rinvia per quanto in essa non disposto alle norme stabilite per la elezione della Camera dei deputati, in quanto compatibili: cfr. art. 27 del d.P.R. 20 dicembre 1993, n. 533)—, deve osservarsi che l’ipotetica assenza di norme penali, applicabili in occasione delle elezioni provinciali, volte a sanzionare detto comportamento, mai potrebbe essere invocata per far cadere le previsioni sanzionatorie contenute nelle altre leggi elettorali, e così nell’art. 93 del t.u. n. 570 del 1960. Infatti, il principio costituzionale di eguaglianza non potrebbe essere invocato per estendere una eccezione, in verità anomala, in un quadro normativo caratterizzato tradizionalmente dall’opposto principio della punibilità di condotte considerate dal legislatore, non irragionevolmente, lesive del bene costituzionalmente protetto della genuinità delle competizioni elettorali, compromessa dall’uso indebito delle facoltà connesse al diritto di elettorato attivo.

7.— Resta il profilo relativo alla disparità di trattamento sanzionatorio della medesima condotta in occasione, rispettivamente, delle elezioni comunali e di quelle politiche. In proposito é opportuna una premessa sui caratteri del sistema sanzionatorio vigente in materia elettorale.

I reati elettorali, in base ad una tradizione legislativa assai risalente, non costituiscono fattispecie disciplinate in generale e applicabili a qualunque tipo di consultazione, ma vengono invece previsti e delineati da norme specifiche che accedono, nell’ambito di ciascun corpo legislativo, alla disciplina delle diverse specie di elezioni. In particolare, per quanto riguarda le elezioni dei consigli comunali, già il d.lgs.lgt. 7 gennaio 1946, n. 1, conteneva un capo IV del titolo II dedicato alle disposizioni penali (riprendendo in buona parte la corrispondente legge in vigore nel periodo prefascista: cfr. il capo IV del titolo III del t.u. della legge comunale e provinciale dettato con r.d. 4 febbraio 1915, n. 148): in tale ambito si collocava l’articolo 78, primo comma, di tenore esattamente corrispondente alla disposizione qui denunciata, in seguito riprodotto senza variazioni nell’art. 86 del testo unico approvato con d.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, e successivamente nell’art. 93 del testo unico approvato con d.P.R. n. 570 del 1960. A sua volta il testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con d.P.R. 5 febbraio 1948, n. 26 — in gran parte, come é noto, riproduttivo del d.lgs.lgt. 10 marzo 1946, n. 74, sulla elezione della Assemblea costituente: il quale a sua volta riprendeva largamente, in questo campo, le leggi del periodo prefascista —, conteneva nel titolo VI le disposizioni penali poi trasfuse nel titolo VII del testo unico approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, titolo rimasto in larga parte invariato anche dopo la riforma recata dalla legge 4 agosto 1993, n. 277. In questo ambito, una disposizione esattamente corrispondente a quella dell’art. 106 del testo unico in vigore, invocata dal giudice a quo come tertium comparationis, si ritrovava già nell’art. 16, quinto comma, del d.lgs.lgt. n. 74 del 1946 (e vedi prima ancora, ad esempio, l’art. 66, comma secondo, del t.u. approvato con r.d. 26 giugno 1913, n. 821), e poi, inserita nel titolo dedicato alle norme penali, nell’art. 80 del testo unico approvato con d.P.R. n. 26 del 1948.

La comparazione fra i due gruppi di testi mostra come il legislatore abbia seguito tecniche diverse, per quanto attiene alla disciplina sanzionatoria penale, riguardo alle elezioni amministrative e, rispettivamente, a quelle politiche. Nella normativa relativa a queste ultime si configurava in origine una fattispecie di illecito (punita con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 20.000) comprensiva di vari comportamenti estrinsecantisi nell’esercizio indebito dei diritti di elettorato attivo (presentazione al voto di chi non é titolare del diritto elettorale, o assumendo nome altrui, esercizio del voto in più sezioni elettorali, voto espresso in difformità dall’indicazione ricevuta da parte di colui che voti per un elettore fisicamente impedito: cfr. art. 76, primo comma, d.lgs.lgt. n.74 del 1946; art. 77, primo comma, t.u. n. 26 del 1948). A parte veniva invece considerata e punita (con pena della reclusione fino a tre mesi o della multa fino a lire 10.000) l’ipotesi della sottoscrizione di più di una lista di candidati (art. 16, quinto comma, d.lgs.lgt. n. 74 del 1946; art. 80 t.u. n. 26 del 1948).

Nel testo unico n. 361 del 1957 si configuravano diverse specifiche fattispecie, corrispondenti ai diversi comportamenti prima descritti, graduandosene la gravità: e così prevedendosi la pena della reclusione fino a due anni e della multa fino a lire 20.000 per chi si presenti a dare il voto essendo privo del relativo diritto (art. 103, primo comma); la pena della reclusione da uno a tre anni e della multa fino a lire 50.000 per l’infedeltà nell’espressione del voto per conto dell’elettore impedito (art. 103, secondo comma); la pena della reclusione da tre a cinque anni e della multa da lire 100.000 a lire 500.000 per chi si presenti a dare il voto assumendo il nome altrui o dia il voto in più sezioni elettorali (art. 103, terzo comma); infine la pena — già originariamente prevista — della reclusione fino a tre mesi o della multa sino a lire 10.000 per la plurima sottoscrizione di candidature (art. 106).

Viceversa nella legge sulle elezioni comunali i vari comportamenti estrinsecantisi in un indebito esercizio del diritto di elettorato attivo — sottoscrizione di candidatura da parte di chi non sia elettore o di chi sottoscrive con nome altrui (ipotesi queste non specificamente contemplate dalla legge elettorale politica), presentazione al voto da parte di chi non sia elettore, sottoscrizione di più dichiarazioni di presentazione di candidature, voto in più sezioni elettorali — furono ricondotti ad un’unica comprensiva fattispecie di illecito penale, punita con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 20.000, cioé con la stessa pena prevista all’origine, per l’ipotesi base a sua volta comprensiva di diverse condotte, dalla legge elettorale politica (mentre l’infedeltà nell’espressione del voto per l’elettore impedito fu assimilata all’enunciazione fraudolenta di voti da parte di componenti dell’ufficio elettorale, e punita con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 5000 a lire 20.000): e questa scelta é rimasta invariata nel tempo, fino agli artt. 93 e 94 del testo unico in vigore.

8.— E’ evidente la conseguenza della diversa tecnica seguita. Nell’un caso, e cioé nella legge elettorale politica, il legislatore ha distinto fra diverse condotte, commisurando, attraverso la delineazione di fattispecie diverse, la pena edittale alla ritenuta maggiore o minore gravità astratta del fatto; e in questa scala l’illecito consistente nella sottoscrizione di più candidature occupa il gradino più basso, corrispondendovi la pena della reclusione fino a tre mesi o della multa (oggi) fino a lire 2.000.000. Nell’altro caso, e cioé nella legge elettorale amministrativa, la scelta della configurazione di una fattispecie comprensiva delle diverse condotte ha portato a prevedere una pena congiunta, detentiva e pecuniaria, affidandone la graduazione, in rapporto alla gravità del fatto, alla determinazione della pena in concreto da parte del giudice, nell’ambito dell’ampio arco di variabilità consentito dalla fissazione della pena edittale solo nel massimo.

Quest’ultima scelta — di configurare cioé una unica fattispecie comprensiva di più sotto-fattispecie, tutte punibili con una pena fissata solo nel massimo, e dunque tale da consentire la modulazione della sanzione da irrogare in concreto in rapporto alla diversa gravità dell’illecito — non é di per sè costituzionalmente preclusa al legislatore (cfr. sentenze n. 272 del 1991 e n. 67 del 1992; ordinanza n. 220 del 1996), semprechè non travalichi in un vero e proprio "sovvertimento del rapporto tra il principio della riserva alla legge del trattamento sanzionatorio e quello dell’individualizzazione della pena" (sentenza n. 285 del 1991). Nella specie, tutti i comportamenti descritti nell’art. 93 del t.u. n. 570 del 1960 hanno in comune fra di loro l’uso indebito del diritto di elettorato attivo, con conseguente lesione del bene della genuinità della competizione elettorale, o perchè incidono sull’esito del voto, o perchè (come nel caso delle sottoscrizioni delle dichiarazioni di candidatura) incidono sulle condizioni legalmente stabilite per la partecipazione alla competizione medesima. Non può dunque ritenersi di per sè irragionevole la scelta fatta dal legislatore; nè del resto si appuntano su questo aspetto le censure del Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Udine, che invece sottolinea la diversità di trattamento risultante dalle due norme, rispettivamente relative alle elezioni amministrative e alle elezioni politiche.

9.— Naturalmente la semplice constatazione che le due norme poste a raffronto facciano parte di sistemi distinti ed autonomi non basta ad escludere che sia irragionevole il risultato normativo: il canone della ragionevolezza deve trovare applicazione non solo all’interno dei singoli comparti normativi, ma anche con riguardo all’intero sistema.

Tuttavia, nella specie, la disparità, in termini di pena edittale, del trattamento penale della condotta consistente nella sottoscrizione di più dichiarazioni di candidatura, fra l’ipotesi delle elezioni comunali e quella delle elezioni politiche, non discende da una diversa valutazione in astratto, effettuata dal legislatore, della gravità dei rispettivi comportamenti. Essa risulterebbe invero ben difficilmente giustificabile, anche tenendo conto delle differenze fra elezioni politiche ed elezioni amministrative, ancorchè si considerassero queste ultime suscettibili di una disciplina ragionevolmente diversa quanto all’aspetto in esame, per il loro carattere locale (così la sentenza n. 45 del 1967) e per la frequente maggiore ristrettezza degli ambiti territoriali interessati (non eliminata nemmeno dalla recente riforma del sistema elettorale politico, atteso che gli ambiti territoriali dei Comuni sono pur sempre, per lo più, inferiori a quelli dei collegi elettorali per l’elezione delle Camere). Tale disparità di trattamento sanzionatorio penale discende piuttosto, come si é visto, dalla scelta legislativa di configurare una fattispecie ampia e comprensiva di diverse condotte, anzichè una fattispecie specifica relativa alla condotta in esame.

Un corretto raffronto fra le due ipotesi sanzionatorie, ai fini della valutazione di ragionevolezza del diverso trattamento previsto rispettivamente dalla norma denunciata e da quella invocata come tertium comparationis, non può prescindere dalla diversa struttura delle due norme: per effetto della quale comportamenti che nell’ambito delle elezioni politiche e in forza della relativa legge sono distintamente considerati e puniti, nel diverso ambito delle elezioni amministrative vengono ad essere assoggettati tutti alla stessa norma sanzionatoria (l’art. 93 del t.u. n. 570 del 1960), che commina una pena, nel massimo, volta a volta uguale (cfr. art. 103, primo comma, d.P.R. n. 361 del 1957), inferiore (cfr. art. 103, terzo comma, d.P.R cit.), o superiore (cfr. art. 106 d.P.R. cit.) a quella prevista dalle corrispondenti norme della legge elettorale politica, mentre non é determinata nel minimo, a differenza di quanto accade per le ipotesi più severamente punite da quest’ultima legge (cfr. art. 103, terzo comma, d.P.R. cit.).

10.— In concreto, gli ampi margini della scelta demandata al giudice, dalla norma denunciata, in ordine alla pena, uniti agli altri strumenti offerti al giudice stesso dall’ordinamento (così la convertibilità delle pene detentive brevi in pene pecuniarie, con conseguente inapplicabilità della pena accessoria della sospensione del diritto elettorale e dai pubblici uffici di cui all’art. 102, primo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960), consentono di pervenire all’applicazione di pene, se non eguali (trattandosi nell’ipotesi in esame pur sempre di pena congiunta della reclusione e della multa, laddove l’art. 106 del d.P.R. n. 361 del 1957 prevede le due pene come alternative), comunque non irrazionalmente diverse nelle due ipotesi.

11.— In definitiva, dunque, può riconoscersi nella diversità di disciplina denunciata il frutto di scelte discrezionali del legislatore, tali da non valicare il limite della manifesta irragionevolezza.

Nondimeno occorre ribadire che il perpetuarsi, in questa materia, di tradizioni legislative diverse dà luogo ad un sistema normativo alquanto disarmonico e non ben coordinato: onde va reiterato l’invito, da gran tempo rivolto anche da questa Corte al legislatore (sentenze n. 45 del 1967, n. 121 del 1980), perchè provveda ad un riordino complessivo del sistema sanzionatorio in tema di reati elettorali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 93 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Pretore di Modica con l’ordinanza indicata in epigrafe;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 93 del d.P.R. n. 570 del 1960 sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Udine con le ordinanze indicate in epigrafe.

  Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1997.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Valerio ONIDA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1997.