Ordinanza n. 69

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ORDINANZA N.69

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 450 (Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate), promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1995 dal Pretore di Forlì nel procedimento civile instaurato dalla ditta Charly Max contro la s.p.a. Faxion Italy iscritta al n. 866 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di costituzione della s.p.a. Faxion Italy;

udito nella udienza pubblica dell'11 febbraio 1997 il Giudice relatore Fernanda Contri;

udito l'avv. Gustavo Romanelli per la s.p.a. Faxion Italy.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di responsabilità per i danni conseguenti alla perdita di merci trasportate per conto terzi, promosso dalla ditta Charly Max contro la Faxion Italy s.p.a., il Pretore di Forlì, con ordinanza del 7 dicembre 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 450, nella sua originaria formulazione ("Per i trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella, l'ammontare del risarcimento non può essere superiore, salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore, a lire 12.000 per chilogrammo di peso lordo perduto o avariato"), nella parte in cui non eccettua dalla limitazione della responsabilità del vettore per i danni derivanti da perdita o avaria delle cose trasportate il caso di dolo o colpa grave;

che, ad avviso del giudice rimettente, le stesse argomentazioni svolte nella sentenza di questa Corte n. 420 del 1991, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua del primo comma dell'art. 1 della legge n. 450 del 1985, "devono valere stante l'identità della ratio che le sottende, anche per l'ipotesi dei trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella previsti dal secondo comma dell'art. 1 della l. n. 450/1985, applicabile alla fattispecie de qua";

che nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la s.p.a. Faxion Italy chiedendo che la questione sollevata dal Pretore di Forlì sia dichiarata inammissibile per difetto di motivazione tanto sulla rilevanza quanto sulla non manifesta infondatezza, o comunque infondata.

Considerato che l'ordinanza di rimessione, in ordine all'oggetto del giudizio a quo, si limita a riferire che "con atto di citazione ritualmente notificato, la ditta Charly Max ... ha convenuto in giudizio ... la ditta Faxion Italy s.p.a. ... chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 2.508.900, pari al valore di un collo di merci affidato da essa attrice alla convenuta in data 13 giugno 1991 per il trasporto e mai giunto a destinazione";

che, in ordine alla normativa applicabile per la definizione del giudizio a quo, il giudice rimettente si limita ad affermare che la fattispecie, "per il principio della successione delle leggi nel tempo, è disciplinata dall'art. 1 l. 22 agosto 1985 n. 450 nella sua originaria formulazione vigente all'epoca in cui si è realizzato il fatto produttivo del danno di cui è causa";

che tale affermazione del pretore rimettente, in ordine alla disciplina applicabile alla fattispecie concreta, non risulta suffragata da alcuna indicazione in merito alla riconducibilità del rapporto alla disciplina dei trasporti esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella; all'iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; all'eventuale esistenza del patto scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge n. 450 del 1985; alla configurabilità di una colpa grave, o del dolo, a carico del vettore convenuto; al peso lordo della merce affidata al vettore, che la disposizione impugnata assume a parametro per la determinazione del limite legale;

che quindi l'ordinanza di rimessione, nella sua apoditticità, si appalesa del tutto priva di motivazione sul punto della rilevanza;

che quanto precede rende superfluo ogni ulteriore esame in ordine alla sufficienza della motivazione sul punto della non manifesta infondatezza della questione sollevata, affidata nell'ordinanza di rimessione al mero rinvio alla sentenza n. 420 del 1991, la quale aveva peraltro ad oggetto il primo comma dell'art. 1 della legge n. 450 del 1985, recante una diversa disciplina che questa Corte ha già avuto occasione di ritenere non assimilabile a quella introdotta dal secondo comma (sentenza n. 64 del 1993).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 450 (Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate), nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta con decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, nella legge 27 maggio 1993, n. 162, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Pretore di Forlì con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1997.

F.to

Renato GRANATA, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1997.