Sentenza n. 28

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SENTENZA N. 28

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-         Dott. Renato GRANATA, Presidente

-         Prof. Giuliano VASSALLI

-         Prof. Francesco GUIZZI

-         Prof. Cesare MIRABELLI  

-         Prof. Fernando SANTOSUOSSO  

-         Avv. Massimo VARI

-         Dott. Cesare RUPERTO  

-         Prof. Gustavo ZAGREBELSKY  

-         Prof. Valerio ONIDA

-         Prof. Carlo MEZZANOTTE  

-         Avv. Fernanda CONTRI

-         Prof. Guido NEPPI MODONA  

-         Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI  

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante "Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura" (così come modificata dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1985, n. 655 e dall'articolo 6 della legge 12 aprile 1990, n. 74) limitatamente alle seguenti parti: articolo 21; articolo 22; articolo 23; articolo 23-bis; articolo 24; articolo 24-bis; articolo 24-ter; articolo 25; articolo 26; articolo 27; articolo 28; articolo 29; articolo 30; articolo 31, iscritto al n. 96 del registro referendum.

Vista l'ordinanza dell'11-13 dicembre 1996 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la richiesta.

udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1997 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

udito l'avvocato Achille Chiappetti per i presentatori Bernardini Rita e Sabatano Mauro.

Ritenuto in fatto

1. -- L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, esaminata la richiesta di referendum popolare - presentata da Sergio Augusto Stanzani Ghedini, Lorenzo Strik Lievers, Rita Bernardini, Raffaella Fiori e Mauro Sabatano - su parte della legge 24 marzo 1958, n. 195, verificata la regolarità della richiesta, ne ha dichiarato la legittimità con ordinanza dell'11-13 dicembre 1996.

La richiesta di referendum ha per oggetto il seguente quesito: «Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195, recante "Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura" (così come modificata dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dall'art. 2 della legge 22 novembre 1985, n. 655 e dall'art. 6 della legge 12 aprile 1990, n. 74) limitatamente alle seguenti parti: articolo 21; articolo 22; articolo 23; articolo 23-bis; articolo 24; articolo 24-bis; articolo 24-ter; articolo 25; articolo 26; articolo 27; articolo 28; articolo 29; articolo 30; articolo 31?».

Al fine di identificare l'oggetto del referendum, l'Ufficio centrale ha anche stabilito (in applicazione dell'art. 32, ultimo comma, della legge n. 352 del 1970, introdotto dall'art. 1 della legge 17 maggio 1995, n. 173) la seguente denominazione: "Elezione del Consiglio superiore della magistratura: Abolizione dell'attuale sistema di elezione del Consiglio superiore della magistratura".

2. -- Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale, il Presidente ha convocato la Corte in camera di consiglio per il 9 gennaio 1997, disponendo che ne fosse data comunicazione ai promotori della richiesta di referendum ed al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge n. 352 del 1970.

3. -- I promotori e presentatori del referendum, rappresentati e difesi dall'avv. Achille Chiappetti, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 33, terzo comma, della legge n. 352 del 1970, hanno depositato il 4 gennaio 1997 una memoria, per illustrare le ragioni a sostegno dell'ammissibilità del referendum.

La finalità perseguita dai promotori e l'effetto di un esito positivo del referendum sarebbe quello di superare l'attuale sistema elettorale proporzionale per dar luogo ad una normativa più rispondente a criteri maggioritari.

I promotori ricordano che una precedente richiesta di referendum, che aveva ad oggetto solo alcune delle disposizioni di cui oggi si propone l'abrogazione, è stata dichiarata inammissibile con sentenza n. 29 del 1987, in quanto l'assenza di una evidente finalità intrinseca al quesito, non desumibile dalla pura e semplice cancellazione delle norme, non avrebbe consentito la espressione di un voto consapevole. Inoltre gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale richiedono una indefettibile dotazione di norme elettorali, per non essere esposti all'eventualità, anche solo teorica, di soluzioni di continuità nel loro funzionamento.

Questi criteri non dovrebbero essere di ostacolo per l'ammissibilità della nuova richiesta di referendum. L'abrogazione di tutta la normativa concernente i procedimenti elettorali per la costituzione del Consiglio superiore della magistratura renderebbe, difatti, possibile una legge elettorale comunque orientata ad introdurre elementi di sistema maggioritario, sicché risulterebbe chiara la finalità intrinseca del quesito referendario.

Ad avviso dei promotori del referendum l'esigenza di continuità nell'operatività del sistema elettorale andrebbe approfondita. Dovrebbe essere valutata diversamente per gli organi politico-rappresentativi, per i quali l'indefettibilità delle leggi elettorali è necessaria, rispetto agli organi, di rilevanza costituzionale, ma con attribuzioni amministrative, quali il Consiglio superiore della magistratura.

4. -- In camera di consiglio è stato ascoltato, per i promotori, l'avv. Achille Chiappetti, il quale ha ribadito ed illustrato le argomentazioni a sostegno dell'ammissibilità del referendum.

Considerato in diritto

1. -- La richiesta di referendum abrogativo investe tutti gli articoli della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), posti sotto il capo III, quale risulta a seguito delle modifiche apportate dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dall'art. 2 della legge 22 novembre 1985, n. 655 e dall'art. 6 della legge 12 aprile 1990, n. 74. Questo capo della legge n. 195 del 1958 comprende, sotto la rubrica "Costituzione, cessazione e scioglimento del Consiglio superiore", più insiemi di disposizioni, i quali riguardano rispettivamente:

a) la durata del Consiglio superiore, con riferimento alla cessazione al termine del quadriennio (art. 30) o per scioglimento, qualora ne sia impossibile il funzionamento (art. 31); i consequenziali tempi di convocazione dei corpi elettorali (art. 21);

b) le modalità e la maggioranza (qualificata) richiesta per la elezione dei componenti da parte del Parlamento (art. 22);

c) i requisiti di eleggibilità dei componenti eletti dai magistrati (art. 23); l'ineleggibilità (art. 24) ed il divieto di immediata rieleggibilità per coloro che hanno fatto parte del Consiglio cessato (art. 23-bis);

d) la costituzione dei collegi elettorali per l'elezione dei componenti magistrati (artt. 24-bis e 24-ter); la disciplina del sistema elettorale con liste di candidati, sia nel collegio nazionale per l'elezione di due magistrati della Corte di cassazione che nei quattro collegi territoriali (art. 25); l'assegnazione dei seggi con il sistema proporzionale, in base ai voti di ciascuna lista e, nell'ambito di queste, alle preferenze (art. 27);

e) le procedure elettorali e la costituzione degli uffici che vi sono addetti (art. 26), le contestazioni (art. 28) ed i reclami (art. 29).

2. -- Una analoga richiesta di referendum abrogativo parziale della stessa legge n. 195 del 1958 era stata in precedenza proposta, limitatamente agli artt. 25, 26 e 27 (nel testo vigente prima delle modifiche apportate con la legge n. 74 del 1990), investendo esclusivamente la disciplina del sistema e delle procedure elettorali dei componenti magistrati.

Tale richiesta è stata dichiarata inammissibile, con sentenza n. 29 del 1987, che ha affermato, tra l'altro, l'indefettibilità della dotazione di norme elettorali per gli organi la cui composizione elettiva sia espressamente prevista dalla Costituzione.

La richiesta di referendum per l'abrogazione di disposizioni della stessa legge n. 195 del 1958 viene ora nuovamente proposta, ma con un contenuto più ampio, che è opportuno esaminare preliminarmente per la individuazione dell'estensione e la valutazione estrinseca del quesito ai fini dell'ammissibilità del referendum.

La ricognizione delle disposizioni, la cui abrogazione si intende sottoporre al voto popolare, ha già consentito di raggrupparle in più insiemi differenti, alcuni dei quali eccedono la finalità, enunciata dai promotori, di superare il sistema elettorale proporzionale. Ciò pone in evidenza che si tratta di disposizioni non omogenee, nella prospettiva della scelta da esprimere con il voto referendario.

E' sufficiente rilevare che il quesito comprende disposizioni del tutto indipendenti dai diversi sistemi elettorali, anzi compatibili con qualsiasi sistema. Ciò vale, in particolare, per la disciplina della durata del Consiglio, delle cause di ineleggibilità, del potere di scioglimento del Consiglio da parte del Presidente della Repubblica. La disomogeneità si manifesta altresì nella disciplina, nettamente distinta, della elezione dei componenti del Consiglio da parte del Parlamento e da parte della magistratura: si tratta di criteri e di procedure non assimilabili e che non possono essere unitariamente valutate.

Altre disposizioni rispecchiano enunciazioni normative già espresse dalla Costituzione: così è per la indicazione delle categorie tra le quali le Camere possono scegliere i componenti del Consiglio eletti dal Parlamento (art. 104, quarto comma, Cost. e art. 22, quarto comma, della legge n. 195 del 1958); così è, ancora, per la durata del Consiglio e per la non immediata rieleggibilità di tutti i suoi componenti (art. 104, sesto comma, Cost. e, rispettivamente, artt. 30, primo comma, e 23-bis della legge n. 195 del 1958).

Conclusivamente, è sufficiente la ricognizione dell'ambito e dell'estensione del quesito referendario, per renderne manifesta l'eterogeneità.

La richiesta di referendum è, pertanto, inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), e successive modifiche, richiesta dichiarata legittima, con ordinanza dell'11-13 dicembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997

Presidente: dott. Renato GRANATA

Redattore: prof. Cesare MIRABELLI

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.