Sentenza n. 431 del 1996

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SENTENZA N. 431

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Dott. Renato GRANATA, Presidente

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

-     Avv. Fernanda CONTRI

-     Prof. Guido NEPPI MODONA

-     Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), promosso con ordinanza emessa il 29 giugno 1993 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano sul ricorso proposto da Franco Aulisio contro l'Intendenza di Finanza di Milano, iscritta al n. 376 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1996;

udito nella Camera di consiglio del 27 novembre 1996 il Giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto in fatto

1.-- La Commissione tributaria di primo grado di Milano, con ordinanza emessa il 29 giugno 1993 (r.o. n. 376 del 1996) -- nel corso di un giudizio promosso da Franco Aulisio contro l'Intendenza di finanza di Milano, per l'impugnativa del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso della ritenuta sulla pensione privilegiata ordinaria militare erogata al ricorrente -- ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), "in quanto non estende, in violazione del principio di uguaglianza sancito dagli artt. 3 e 53 della Costituzione, l'agevolazione tributaria a tutte le pensioni privilegiate ordinarie rilasciate ai militari".

Rileva il giudice rimettente che tutte le pensioni esonerate dal tributo personale (pensioni di guerra di ogni tipo, pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva, pensioni erogate dal Ministero dell'interno agli invalidi civili e pensioni erogate dall'INAIL agli invalidi del lavoro) hanno come presupposto una menomazione della capacità lavorativa e un danno arrecato alla salute da una lesione o da una infermità invalidante, comportando un trattamento commisurato non all'anzianità di servizio, bensì alla entità della menomazione fisica. Tanto premesso, ritiene che la limitazione del beneficio tributario alle pensioni di guerra e a quelle privilegiate dei militari di leva con esclusione di quelle dei militari di carriera tenda artificiosamente a differenziare il carattere unitario del servizio militare. Atteso che l'elemento differenziatore non può essere la natura del rapporto che lega il militare alla pubblica amministrazione, il giudice rimettente ritiene che la discriminazione, sul piano fiscale, tra le suddette pensioni si ponga in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, senza essere sorretta da "alcun ragionevole motivo", dal momento che "tutte le pensioni ordinarie privilegiate non sono da considerare reddituali e come tali non soggette a tassazione perché hanno funzione esclusivamente risarcitoria".

Considerato in diritto

1.-- Con l'ordinanza in epigrafe la Commissione tributaria di primo grado di Milano solleva, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), nella parte in cui non estende alle pensioni privilegiate ordinarie concesse ai militari di carriera l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il giudice rimettente, nel richiamare l'agevolazione tributaria di cui godono i militari titolari di pensioni di guerra, i militari di leva fruenti di pensioni privilegiate ordinarie tabellari, gli invalidi civili beneficiari di pensioni erogate dal Ministero dell'interno e gli invalidi del lavoro destinatari delle rendite vitalizie erogate dall'INAIL, ritiene che il carattere unitario del servizio militare non possa essere artificiosamente diversificato per la sola circostanza di essere prestato in tempo di pace o di guerra, oppure in base ad un vincolo di sudditanza o di impiego professionale, sì da determinare una ingiustificata discriminazione dei militari di carriera medesimi rispetto a coloro che godono di pensioni di guerra ovvero ai militari di leva che godono della pensione privilegiata ordinaria tabellare.

2.-- La questione non è fondata.

Il tema affrontato dall'ordinanza ha già formato oggetto di esame da parte della Corte che, nella sentenza n. 151 del 1981, ha escluso che esista fra le pensioni di guerra, da una parte, e le pensioni privilegiate ordinarie (civili e militari), dall'altra, quella identità ed omogeneità di situazioni che, ai fini del trattamento tributario, potrebbe costituire il presupposto del richiamo al principio di eguaglianza. Tale orientamento giurisprudenziale, successivamente ribadito (ordinanze nn. 333 e 202 del 1989; 786 del 1988), si fonda essenzialmente sulle caratteristiche delle pensioni che il rimettente reputa oggetto di ingiustificata discriminazione, le quali hanno infatti per necessario presupposto un rapporto d'impiego o di servizio. La circostanza che queste ultime pensioni rappresentino la proiezione di un precedente trattamento economico goduto, del quale condividono la natura reddituale secondo quanto già rilevato con la sentenza n. 387 del 1989, non ne consente il raffronto, anzitutto, con la pensione di guerra che costituisce "atto risarcitorio di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello Stato, nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto" (art. 1 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915), in un ammontare determinato normalmente solo in funzione dell'entità del danno e, comunque, a prescindere da un rapporto di dipendenza. Ma le stesse ragioni si oppongono anche alla comparazione delle pensioni privilegiate ordinarie comuni, non solo militari ma anche civili, con le pensioni privilegiate ordinarie c.d. tabellari spettanti ai militari di leva (ordinanze nn. 56 del 1994 e 20 del 1992) ed altresí con le rendite vitalizie erogate dall'Inail (sentenza n. 387 del 1989, già citata).

3.-- I profili di limitata novità, che si possono ravvisare nella prospettazione del ricorrente, suggeriscono di aggiungere che un idoneo tertium comparationis non può rinvenirsi nemmeno nelle pensioni erogate dal Ministero dell'interno agli invalidi civili (ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modifiche), date le specifiche caratteristiche di queste ultime, in quanto prestazioni assistenziali che tendono a sopperire alla condizione di bisogno di coloro che, essenzialmente a causa dell'invalidità, non sono in grado di procacciarsi i necessari mezzi di sostentamento (sentenza n. 346 del 1989).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.

Renato GRANATA, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1996.